Legge 104, cos’è l’accertamento provvisorio?

Legge 104, l'accertamento provvisorio consente di fruire delle agevolazioni sul lavoro prima della decisione della commissione. Vediamo come funziona, qual è la procedura e come attivarla.
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31/3/23

Legge 104, cos’è l’accertamento provvisorio che consente di usufruire di alcune agevolazioni prima della decisione della commissione (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

INDICE:

L’articolo 25, comma 4 del decreto legge numero 90 del 2014, ha introdotto una serie di importanti modifiche all’accertamento provvisorio.

Ma per capire di cosa stiamo parlando, su cosa sono intervenute le modiche e in particolare per comprendere cos’è e cosa prevede l’accertamento provvisorio, è bene fare un passo indietro.

E quindi verifichiamo insieme cosa disponeva la legge rispetto a questo particolare aspetto della legge 104.

Sull’argomento potrebbe interessarti un articolo su come assistere un familiare lontano con i permessi retribuiti, come avere il bonus bollette con la Legge 104, c’è anche un focus sui tempi di attesa per i permessi 104 e un pezzo sul modello per il congedo straordinario.

Accertamento provvisorio: la vecchia normativa

Ebbene, la normativa precedente prevedeva questo: se la commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria, ai soli fini dell’articolo 33 della Legge 104, da un medico specialista nella patologia denunciata che risulti in servizio presso l’Asl di competenza.

Quella stessa normativa – l’articolo 2 del decreto legge numero 324 del 93 – prevedeva inoltre che la commissione medica debba pronunciarsi (sul riconoscimento o meno della 104) entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

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Accertamento provvisorio: la nuova normativa

La nuova normativa, quella che è stata introdotta nel 2014, ha ridotto da 90 a 45 giorni dalla presentazione della domanda, i tempi per richiedere la certificazione provvisoria dallo specialista.

Con quella certificazione è possibile usufruire di agevolazioni lavorative. Ma non solo. È stato anche ridotto da 180 a 90 il numero di giorni in cui la commissione deve pronunciarsi sull’accertamento.

La nuova disposizione di legge ha anche autorizzato le commissioni medico legali a rilasciare, subito dopo la visita, il certificato provvisorio. Serve comunque una richiesta motivata. Quel documento può già consentire, lo ripetiamo per chiarezza, di usufruire delle agevolazioni lavorative.

Tra queste, oltre ai permessi retribuiti, anche la scelta per il trasferimento della sede per i dipendenti pubblici e i congedi straordinari biennali.

Accertamento provvisorio: agevolazione da restituire

E se l’accertamento di handicap grave avesse esito negativo, ovvero se la commissione non lo riconoscesse?

In questo caso – come ha ribadito l’Inps nella circolare numero 32 del 2006 – quei giorni di permesso utilizzati si ritengono indebiti e quindi dovranno essere restituiti.

Nella circolare Inps numero 127 del 2016 l’istituto previdenziale ha confermato che l’accertamento provvisorio rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione. Il dipendente che usufruisce delle agevolazioni lavorative deve però rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni qualora a procedimento concluso (dopo l’accertamento della commissione) dovessero risultare indebite, non dovute.

Accertamento provvisorio: patologie oncologiche

Per le persone che sono affette da patologie oncologiche la legge prevede che i tempi per l’accertamento siano ridotti. La commissione ha l’obbligo di sottoporre a visita il paziente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

In questi casi – come ovvia conseguenza, ma non è specificato dalla legge – la certificazione provvisoria potrà essere richiesta dopo 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Accertamento provvisorio: il certificato

L’accertamento provvisorio che viene firmato da uno specialista nella patologia in esame (o da più specialisti nel caso di diverse malattie che concorrono allo stato di disabilità), è valido fino all’emissione del verbale definitivo da parte della commissione medica.

Vale lo stesso discorso anche per il certificato provvisorio che viene rilasciato dalla stessa commissione medica.

Sulla questione,con la circolare numero 32 del 2006, l’Inps ha specificato, in riferimento ai medici ospedalieri chi può rilasciare il certificato:

  • il medico dipendente dell’Ospedale che visita ambulatorialmente la persona e che deve essere specialista nella patologia;
  • il medico dipendente dell’ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia.

Chi lo firma

Il certificato provvisorio può essere firmato non solo dal medico degli ospedali che sono gestiti direttamente dalle Asl, ma anche lo specialista della struttura di ricovero pubblica o privata accreditata (ed equiparata). E quindi:

  • aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
  • strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca.

Lo specialista in questione, comunque, deve pronunciarsi anche sulla natura medico legale dell’accertamento, e cioè quella che attesta l’handicap grave. Non basta quindi una semplice diagnosi clinica della patologia.

Per l’Inps non conta tanto il tipo di malattia, ma le difficoltà sul lavoro, nelle relazioni sociali e per la vita quotidiana che la patologia causa. E queste devono essere indicate all’interno del certificato provvisorio.

Come abbiamo accennato questa documentazione è valida fino all’accertamento definitivo da parte della commissione.

Legge 104: cos’è l’accertamento provvisorio?

La domanda

Per poter usufruire dei benefici sul lavoro con il certificato provvisorio bisogna presentare una richiesta, alla quale dovranno essere allegati:

  • una copia della domanda presentata alla commissione presso l’Azienda sanitaria;
  • dichiarazione liberatoria in cui il dipendente si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento.

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