Indennità di accompagnamento: vediamo quali sono le patologie che danno diritto a questo trattamento assistenziale. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Indennità di accompagnamento: due condizioni
- Indennità di accompagnamento: requisiti amministrativi
- Indennità di accompagnamento: patologie frequenti
- Indennità di accompagnamento: 12 mensilità e importo
- Indennità di accompagnamento: domanda
- Indennità di accompagnamento: cumulabilità
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Come sapete per beneficiare dell’indennità di accompagnamento (guida completa) è necessario rientrare in determinati requisiti sanitari (non sono previsti quelli di reddito). In questo post verificheremo in particolare quali sono le patologie che sono più frequenti per il riconoscimento di questo sostegno economico.
Su questo argomento a un post che spiega se e come si può lavorare se si riceve l’indennità di accompagnamento; o come funziona il bonus 150 euro per chi ha l’indennità; limiti di età per avere l’accompagnamento.
Indennità di accompagnamento: due condizioni
Il requisito sanitario per ottenere l’indennità di accompagnamento non conta solo avere una determinata percentuale di invalidità (anche il 100% potrebbe non comportare il diritto). Si deve invece rientrare in una di queste due condizioni:
- il beneficiario non deve essere in grado di deambulare da solo;
- il beneficiario non deve essere più capace di compiere senza l’aiuto di un’altra persona i gesti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, mangiare e così via).
In pratica non deve più essere autosufficiente.
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Indennità di accompagnamento: requisiti amministrativi
Servono comunque anche dei requisiti amministrativi, sono questi:
risultare come cittadini italiani;
- in assenza del primo requisito bisognerà avere regolari documenti che attestino l’invalido come cittadino comunitario europeo e iscritto all’anagrafe del Comune italiano in cui risiede
- in caso non si risultasse cittadini comunitari, poiché extracomunitari bisognerà possedere il permesso di soggiorno in corso di validità e che abbia almeno un anno.
Ovviamente, come abbiamo già accennato, oltre ad avere un’invalidità civile totale (100%)
bisogna dimostrare grosse difficoltà a compiere i gesti della quotidianità – che sono valutati in base alla propria età anagrafica – senza che vi sia un’altra persona che assista l’invalido.
Indennità di accompagnamento: patologie frequenti
Ma veniamo al dunque, ovvero quali sono le patologie che con maggiore frequenza danno diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento.
Due precisazioni sono d’obbligo:
- l’indennità potrebbe anche essere riconosciuta a chi non ha queste patologie ma rientra nei requisiti sanitari indicati nei paragrafi precedenti (impossibilità a deambulare da solo o a svolgere senza un aiuto gli atti della vita quotidiana);
- alcune di queste patologie danno diritto all’indennità solo se comportano conseguenze gravi al paziente.
Le più malattie più frequenti sono comunque queste:
- malattie mentali, fra cui schizofrenia e bipolarismo;
- autismo;
- malattie congenite fra cui la sindrome di down;
- parkinson;
- alzheimer;
- sclerosi multipla in stadio avanzato;
- diabete mellito;
- cancro (e periodi di chiemioterapia);
- problemi cardiovascolari gravi;
- interventi chirurgici che hanno comportato menomazioni permanenti come amputazioni e/o asportazioni di organi fondamentali;
- problemi nefrologici;
- persone affette da malattie croniche che necessitano di cure perenni;
- postumi di episodi ischemici fra cui la paresi;
- persone affette da Hiv – in forma grave e che quindi incida sulla quotidianità;
- artrosi e artrite reumatoide;
- paraplegia o tetraplegia.
Indennità di accompagnamento: 12 mensilità e importo
L’assegno per l’indennità di accompagnamento viene erogato per 12 mensilità l’anno (non è prevista la tredicesima). L’importo si calcola – come per altre misure, assistenziali e previdenziali – dal primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.
Per essere chiari: se la domanda è stata presentata in settembre, ma il diritto a ricevere l’indennità è arrivato solo a gennaio, si dovranno ricevere anche gli arretrati a partire dal primo ottobre.
L’indennità di accompagnamento per il 2022 prevede un importo di 525,17 euro al mese.
Indennità di accompagnamento: domanda
Per beneficiare dell’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda direttamente all’Inps. È possibile farlo con una semplice procedura telematica, compilando il sostituto del modulo cartaceo direttamente sul sito dell’INPS.
Ma la prima cosa da fare è quella di recarsi dal medico di famiglia per avere il certificato medico necessario per l’attestazione della percentuale di invalidità, che dovrà essere poi riconosciuta dalla commissione Medica. Una volta acquisito il certificato medico è possibile presentare telematicamente la domanda.
È possibile farlo anche recandosi a un patronato.
Bisogna inserire, nella procedura telematica, il codice fiscale del richiedente e il sistema procederà innanzitutto alla verifica dei dati anagrafici.
Subito dopo il sistema chiederà di indicare eventuali ricoveri e comunicare se si vuole riscuotere l’assegno personalmente o eventualmente girarlo a un terzo o a un’associazione e inserire le modalità tramite le quali si desidera ricevere il pagamento.
A questo punto la domanda è pronta per essere inoltrata. Sarà compito dell’Inps fissare la visita presso la commissione Medica, che attesterà i requisiti necessari all’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento: cumulabilità
L’indennità di accompagnamento non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali quali invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio oppure indennità di frequenza, erogato a sostegno dell’inserimento scolastico dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18esimo anno di età.
Può essere invece cumulato con altri tipi di trattamenti, come l‘inabilità civile o le pensioni dirette o indirette.
L’indennità di accompagnamento non è soggetta a tassazione Irpef, dunque non va dichiarata nel 730 (dichiarazione dei redditi). La prestazione infatti viene erogata a prescindere dal reddito, sulla base del solo titolo di minorazione.
Non hanno diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento le persone con disabilità che sono ricoverate a carico del Servizio Sanitario per più di 30 giorni.
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