Quando si viene sospesi dal collocamento mirato? Quali obblighi bisogna rispettare per evitare l’avvio della procedura? E quando si rischia la cancellazione? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
Indice
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Riteniamo utile questo articolo perché non sempre al momento dell’iscrizione al collocamento mirato per l’inserimento nelle graduatorie protette viene specificato al lavoratore con disabilità quali sono gli obblighi da rispettare per evitare la sospensione.
Verificheremo anche quando scatta la cancellazione. Vi indicheremo anche quanto conta l’anzianità di iscrizione e per quale motivo sarebbe opportuno evitare di incorrere in una sospensione o cancellazione involontaria
Su questo argomento potrebbe interessarti un articolo che spiega come funziona la rinuncia al collocamento mirato; in un post verifichiamo cos’è la scheda funzionale; c’è infine la guida completa per le categorie protette.
Quando si viene sospesi dal collocamento mirato: aggiornamento
La sospensione dall’iscrizione al collocamento mirato scatta quando un cittadino non aggiorna i propri documenti o non contatti per un periodo superiore a 12 mesi gli operatori dell’ufficio del lavoro.
In questi casi l’operatore avvierà la procedura di “sospensione”. Cosa comporta?
Chi è sospeso non matura l’anzianità di iscrizione. In pratica, il cittadino resta iscritto al collocamento mirato, ma non verrà inserito nella formazione della graduatoria.
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Collocamento mirato: reintegro
Ovviamente il cittadino sospeso può chiedere il reintegro nella graduatoria.
Non si tratta di una operazione particolarmente lunga o complicata. Basta recarsi al collocamento mirato, l’operatore registra la richiesta. Se è indispensabile, verifica se ci sono tutte le condizioni per completare il reintegro e subito dopo aggiorna i dati presentati.
Conclusa questa fase, l’operatore rilascia al cittadino un nuovo certificato di iscrizione al collocamento mirato.
Quando può scattare la cancellazione
La cancellazione dalle liste del collocamento mirato e quindi anche dalle graduatorie protette è una misura più penalizzante per l’utente.
La cancellazione può scattare per questi motivi:
- su richiesta del cittadino: in questo caso l’operatore deve far compilare all’utente un modulo (“Richiesta di cancellazione”). Subito dopo sarà generato un certificato di cancellazione nei sistemi informativi. Una copia del documento sarà consegnata al cittadino;
- cancellazione per non collocabilità: il cittadino con disabilità ritenuto non collocabile (non idoneo a qualsiasi mansione lavorativa) verrà cancellato dalle liste del collocamento mirato. Lo stato dell’utente verrà aggiornato sulla base della relazione conclusiva o al certificato di invalidità ordinaria;
- cancellazione dopo due rifiuti: l’articolo 10, comma 6 della legge numero 68 del 1999, prevede che scatti la cancellazione dalle liste nel caso un cittadino, senza un giustificato motivo, non si presenti a due convocazioni per altrettante proposte di avviamento al lavoro o si rifiuti (ovviamente si parla di proposte confacenti sia alle condizioni di salute, sia alle capacità professionali della persona con disabilità);
- cancellazione per mancato aggiornamento: come abbiamo visto il mancato aggiornamento dopo 12 mesi comporta la sospensione dell’utente. Se i dati non vengono aggiornati per tre anni consecutivi l’operatore procede con i Sistemi informativi alla cancellazione.
Collocamento mirato: anzianità d’iscrizione
L’anzianità non è altro che il periodo continuativo di iscrizione alle liste. Quindi l’arco di tempo che non è stato interrotto da periodi lavorativi che comportino la perdita dello stato di disoccupazione o di non occupazione. In pratica periodi di lavoro che sono della durata di almeno 6 mesi e con redditi da lavoro dipendente superiori a 8.174 euro (se autonomo 5.500). I rapporti di lavoro che superano questa soglia di reddito, ma hanno una durata inferiore ai sei mesi, sospendono lo stato di iscrizione, ma non lo interrompono.

Collocamento mirato: le altre regole
Vediamo quali sono le altre regole in vigore negli uffici di collocamento mirato. C’è da precisare che alcuni punti possono essere diversi da Regione a Regione. In linea di massima queste sono le modalità:
- i cittadini possono entrare in graduatoria in qualunque momento dell’anno; l’inserimento in graduatoria parte dal momento dell’iscrizione.
- la graduatoria viene elaborata per ogni nuovo avviamento e tiene conto di tutte le persone che si sono iscritte entro il giorno precedente la pubblicazione dell’avviso di chiamata sul sito dell’agenzia;
- la graduatoria è ordinata dal punteggio maggiore a quello minore;
- a parità di punteggio ha la precedenza l’utente che si è iscritto da più tempo nelle liste del Collocamento mirato. In caso di ulteriore parità, ha precedenza la persona più giovane;
- il punteggio viene stabilito tenendo presente queste condizioni:
- percentuale di invalidità (massimo 100 punti);
- anzianità di iscrizione (massimo 50 punti);
- indicatore della situazione economica equivalente Isee ordinario (massimo 50 punti).
- per la percentuale di invalidità civile o del lavoro il punteggio corrisponde percentuale di invalidità;
- per l’anzianità di iscrizione vengono attribuiti 2 punti per ogni mese di anzianità, fino a un massimo di 48 punti. Se la persona ha più di 24 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste del Collocamento mirato viene riconosciuto un punteggio di anzianità pari a 50 punti;
- se la persona ha un Isee pari a 0 ottiene il punteggio massimo di 50 punti, diminuito di mezzo punto (0,5) ogni 500 euro di Isee, fino all’azzeramento totale dei 50 punti;
- presentare un Isee non in corso di validità comporta l’assegnazione di zero punti. È necessario, ai fini dell’iscrizione, presentare un Isee ordinario o standard;
- le persone appartenenti alle Altre categorie protette (legge 68/1999 articolo 18) saranno inserite in una graduatoria separata, che seguirà gli stessi criteri applicati alle persone con disabilità (legge 68/1999 articolo 1) con l’esclusione, ovviamente, del parametro riferito alla percentuale di invalidità.
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