Assegno ordinario solo con invalidità specifica o basta la valutazione della commissione medico legale che certifica una riduzione della capacità lavorativa generica pari ad almeno il 67%, ovvero di due terzi? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Assegno ordinario: il tipo di invalidità
- Assegno ordinario: la sentenza della Cassazione
- Assegno ordinario: no tabelle Inps
- Invalidità specifica o generica, esempio
- Assegno ordinario, invalidità generica
- Assegno ordinario, invalidità specifica
- Assegno ordinario, gli altri requisiti
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La questione si pone spesso, anche perché l’assegno ordinario di invalidità resta una delle misure più utilizzate dai lavoratori.
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Assegno ordinario: il tipo di invalidità
Rispondiamo subito alla domanda. E dunque, il requisito medico legale (quindi la percentuale di riduzione della capacità lavorativa a partire dal 67%) deve essere effettuato in relazione all’attività lavorativa “confacente a quella svolta dall’assicurato”. Questo significa che non sarà possibile una semplice valutazione dell’invalidità che ha come riferimento le tabelle Inps.
Quelle tabelle infatti sono un riferimento solo per l’accertamento della capacità ridotta di lavoro generica.
Per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità è necessario invece stabilire la diminuzione della capacità di lavoro «in relazione all’occupazione e alle attitudini specifiche dell’assicurato».
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Assegno ordinario: la sentenza della Cassazione
Il punto, riduzione della capacità generica o specifica per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità, è stato spesso oggetto di contenziosi giudiziari. Anche perché nelle sue linee guida il riferimento dell’Inps per i requisiti sanitari necessari la disposizione non è così chiara.
I giudici dell’Alta Corte, nella sentenza numero 27033 del 27 dicembre 2016, hanno chiarito il quadro in maniera definitiva (ma ci sono anche numerose pronunce precedenti): ai fini dell’accertamento dell’invalidità per il riconoscimento dell’assegno ordinario è indispensabile considerare in concreto le condizioni del lavoratore. Per farlo occorre tenere presente due aspetti:
- età della persona;
- formazione professionale.
Sulla base di questi due aspetti sarà poi possibile determinare se, nonostante l’invalidità riscontrata, l’assistito abbia la possibilità di continuare a svolgere le stesse mansioni o di compierne altre che possono comunque rientrare nelle sua attitudini, senza che queste attività «affrettino o accentuano il logoramento dell’organismo perché sproporzionate rispetto alla residua efficienza psicofisica».
Assegno ordinario: no tabelle Inps
È proprio per questi motivi che i giudici della Cassazione, non ritengono sia possibile far ricorso a un «sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra una infermità o difetto fisico o mentale e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica».
E dunque, sintetizzando, l’invalidità specifica è la capacità di lavoro necessaria per esercitare l’attività che il lavoratore svolge per produrre reddito.
In pratica: la perdita di capacità lavorativa specifica si concretizza in una mancata possibilità di guadagno e di lavorare in futuro svolgendo le stesse mansioni.
Invalidità specifica o generica, esempio
Per intenderci meglio facciamo un esempio. Se un lavoratore viene riconosciuto invalido al 70% perché ha una patologia che non gli consente di restare a lungo in piedi e di effettuare un certo tipo di sforzo fisico, avrà una invalidità specifica diversa a seconda se è impegnato in un lavoro d’ufficio (che gli consente di restare seduto alla scrivania) o se invece deve caricare e scaricare dei pesi.
Quindi quel 70% di invalidità generica potrebbe non essere sufficiente all’impiegato per ottenere l’assegno ordinario. Mentre basterebbe al lavoratore che è impegnato in un’attività fisicamente più impegnativa.
Assegno ordinario, invalidità generica
Per capire meglio il quadro vediamo ora quali sono le ulteriori differenze tra invalidità generica o specifica.
La capacità di lavoro generica è riferita alla potenziale attitudine di una persona a svolgere una attività lavorativa. In questo caso la riduzione si determina a prescindere dall’occupazione dell’assistito. Viene infatti riconosciuta anche a persone che non svolgono una professione, come i minori o i disoccupati. E incide sulle capacità potenziali e future di generare dei guadagni.
Assegno ordinario, invalidità specifica
Quando invece una menomazione o una patologia causano l’immediata (e non potenziale) impossibilità di guadagnare con il proprio attuale lavoro, si può definire questa invalidità lavorativa specifica.
In questo caso l’assistito non può continuare la sua professione o un’attività simile confacente alle caratteristiche e alle attitudini (età, sesso, studi, percorsi formativi, esperienze lavorative e così via).
A differenza dunque dalla riduzione della capacità lavorativa generica, che riguarda lo svolgimento di una qualsiasi attività che produca reddito, la riduzione della capacità lavorativa specifica si concentra in particolare sul lavoro attualmente svolto dall’assicurato.

Assegno ordinario, gli altri requisiti
Ricordiamo che l’assegno ordinario di invalidità non è una misura assistenziale, ma previdenziale. E quindi viene riconosciuto solo a chi oltre ai requisiti sanitari, che abbiamo esposto nei paragrafi precedenti, rientra anche in quelli contributivi.
L’assegno ordinario viene infatti attribuito ai lavoratori assicurati che sono iscritti al fondo da almeno 5 anni. Devono dunque risultare minimo 5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati nel quinquennio che precede la presentazione della domanda.
Da questi anni contributivi vanno esclusi:
- i periodi di assenza per congedo parentale;
- i periodi di lavoro subordinato all’estero non protetti da convenzioni o da accordi internazionali;
- i periodi di malattia superiori ad un anno;
- i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell’assicurazione Ivs (Invalidità, vecchiaia, superstiti) per i quali sia stabilito un altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo all’erogazione di una pensione.
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