Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: cosa considerare e cosa escludere? Ne parliamo in questo approfondimento (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: come funziona?
- Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: prima liquidazione e anni successivi
- Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: Modello Red
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Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: come funziona?
L’assegno di invalidità è una prestazione di tipo assistenziale che viene erogata agli invalidi parziali, con una percentuale di invalidità riconosciuta compresa tra il 74 e il 99%.
Così come la maggior parte delle prestazioni di tipo assistenziale, ad eccezione delle indennità per invalidi, ciechi e sordi civili, viene riconosciuto al richiedente soltanto se questi, oltre al requisito sanitario, rispetta il requisito reddituale.
Nel 2023, l’importo dell’assegno di invalidità è di 313,91 euro al mese, per 13 mensilità. Il limite reddituale entro cui rientrare è 5.391,88 euro.
Come funziona il calcolo del reddito per l’assegno di invalidità? Nella determinazione del reddito vengono considerati tutti i redditi calcolati ai fini IRPEF, computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Cosa significa e cosa rientra tra gli oneri deducibili? Tra gli oneri deducibili rientrano, ad esempio:
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- gli assegni periodici versati al coniuge;
- i contributi versati al personale domestico;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate a organizzazioni non governative.
Gli oneri deducibili vengono verificati dall’INPS in sede di dichiarazione dei redditi. Per avere un riscontro puntuale e preciso, il cittadino deve comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati.
Queste prestazioni, invece, non vengono considerate ai fini del calcolo del reddito per l’assegno di invalidità:
- l’importo della prestazione di invalidità;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione.
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Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: prima liquidazione e anni successivi
Bisogna poi distinguere i redditi da considerare all’atto della prima liquidazione dell’assegno di invalidità dai redditi calcolati per gli anni successivi o per le ricostituzioni del reddito.
All’atto della prima liquidazione della prestazione assistenziale, come riferisce l’articolo 35, comma 9, della legge numero 14 del 2009 e come modificato dall’articolo 13 della legge numero 122 del 2010, i redditi da prendere in considerazione, per ottenere l’assegno di invalidità sono quelli relativi all’anno in corso (l’anno in cui la prestazione inizia a decorrere).
La situazione cambia per gli anni successivi o per le ricostituzioni dei redditi. Bisogna distinguere i redditi da pensione dagli altri redditi.
Per questo tipo di prestazioni, come l’assegno di invalidità, si tiene conto dei redditi da pensione dell’anno in corso (dal 1° gennaio al 31 dicembre), mentre per tutte le altre tipologie di reddito (lavoro dipendente, terreni, fabbricati, altri redditi soggetti a IRPEF) si considerano quelli dell’anno precedente.
E questi dovranno essere comunicati, anno per anno, tramite il Modello Red, che il titolare di pensione è tenuto a presentare, onde evitare di vedersi sospendere e poi revocare la prestazione.

Calcolo del reddito per l’assegno di invalidità: Modello Red
Nel Modello Red, vanno considerati anche questi redditi da terreni:
- detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto;
- dominicale (indicato come imponibile Irpef: rivalutato dell’80% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);
- agricolo (indicato come imponibile Irpef: rivalutato del 70% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso).
Per quanto riguarda i redditi da fabbricati vanno inseriti nel calcolo quelli diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.
Mentre non vanno considerati e inclusi nel Modello Red le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze se le destinazioni delle costruzioni rientrano tra:
- le abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra;
- la custodia di fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli;
- il ricovero per animali;
- la custodia di macchine agricole;
- la protezione delle piante.
Infine, non sono considerati produttivi di redditi fondiari, gli immobili collegati ad imprese commerciali e gli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
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