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Tasse universitarie figli di inabili: l’esonero negato

Tasse universitarie figli di inabili: l’esonero viene negato nonostante le leggi in vigore. Gli atenei interpretano a loro modo una normativa che esclude, a prescindere dal reddito, dal pagamento delle tasse universitarie i figli di persone che beneficiano della pensione di inabilità. Vediamo cosa dicono le normative.
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25/9/23

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Abbiamo deciso di scrivere questo post dopo la segnalazione di un nostro lettore. Ha evidenziato un particolare: molti atenei interpretano liberamente la normativa (l’articolo 9 della legge 68 del 29 marzo 2012) e concedono l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie solo ad alcuni studenti. Ignorano altri che, per legge, ne avrebbero diritto, come appunto i figli di genitori invalidi.

La questione potrebbe interessare molti lettori, sul punto, come spesso accade, prevale un silenzio tombale da parte di quelle istituzioni che dovrebbero garantire la corretta applicazione delle leggi. 

Vediamo nel dettaglio.

Su questo argomento potrebbe interessarti un post che spiega se e quando gli studenti con disabilità pagano le tasse universitarie; abbiamo anche visto quali sono le regole e le agevolazioni universitarie per gli studenti con la legge 104; e infine c’è un articolo che spiega quali sono le agevolazioni per gli studenti con la 104 nelle università telematiche.

Tasse universitarie figli di inabili: esonero totale

L’articolo 30 della legge 118 del 1971 consente allo studente universitario, figlio di un beneficiario della pensione di invalidità, il diritto all’esonero delle tasse universitarie.

Cosa impone la norma: «Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli».

In pratica, il diritto all’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie spetta:

  • ai mutilati e invalidi civili con una riduzione di due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie in una situazione economica disagiata;
  • ai figli dei beneficiari di una pensione di inabilità.

A queste due “categorie”, proprio in base all’articolo 30 di quella normativa, spetta il diritto all’esonero delle tasse universitarie senza che debbano partecipare a bandi. Basta, infatti, consegnare alla segreteria un’autocertificazione che attesti la propria condizione (sarà poi il personale dell’ateneo a effettuare i controlli necessari e l’esonero verrà disposto solo al termine di questa verifica).

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Tasse universitarie figli di inabili: l’interpretazione

Ebbene diverse università hanno interpretato la normativa a loro modo, fondendo le due categorie che possono accedere al beneficio. In pratica: le “condizioni economiche disagiate”, che sono un requisito per gli invalidi che hanno la riduzione a un terzo (67%) della capacità lavorativa, sono state estese anche ai figli di persone inabili.

Insomma, una lettura di comodo e del tutto fuorviante. Gli atenei hanno fuso insieme due diverse fattispecie (invalidi al 67% e figli di inabili), che erano invece state separate dal legislatore e imposto per entrambe il prerequisito del disagio economico.

La conseguenza è che, per essere ammessi all’esonero, anche se figli di persone che ricevono la pensione di inabilità (invalidità al 100%), serve una delibera del consiglio di amministrazione dell’ateneo che valuti anche i valori Isee per determinare chi ha diritto all’agevolazione.

Questa interpretazione distorta di una norma che in realtà impone altro, è così diffusa che ovunque in rete si legge, come fosse verità acclarata, che «sono esonerati dal versamento delle tasse universitarie anche i figli di soggetti che beneficiano della pensione di inabilità, che devono presentare il modello Isee, un’autocertificazione del proprio stato di famiglia, una copia del verbale di rilascio dalla ASL che certifica il grado di invalidità del genitore e la documentazione ufficiale rilasciata dall’ente pensionistico».

Il limite Isee per avere l’esonero varia da università a università.

Di recente, come riporta il sito lavoroepensioni.it, una commissione di esperti, per far fronte alla carenza di medici, ha chiesto che i posti nelle Università dedicati facoltà di medicina, siano ampliati di 30mila unità entro il 2030.

Tasse universitarie figli di inabili: cosa dice la legge

C’è una norma (articolo 9, comma 7 del decreto legislativo numero 68 del 29 marzo 2012) che viene citata dagli atenei per giustificare la decisione di includere per i figli di pensionati inabili il requisito reddituale. Ma, anche in questo caso, l’interpretazione delle università è molto discutibile. Infatti il riferimento alla condizione economica dello studente per l’esonero totale o parziale dalle tasse d’iscrizione e dai contributi universitari non viene precisata in alcun modo per i figli di genitori inabili. Si legge invece di:

  • studenti con disabilità o invalidità con una riduzione di almeno due terzi della capacità lavorativa;
  • studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamento con regolarità nell’acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
  • studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Come avete potuto leggere quindi, in quella normativa, non si fa riferimento ai figli di chi riceve la pensione di inabilità. Che è invece ribadita in modo chiaro nell’articolo 30 della legge 118 del 1971.

In pratica, dunque, gli atenei negano un diritto soggettivo e sancito dalle normative in nome di una non specificata “autonomia statutaria”.

Una interpretazione di comodo che molte università applicano da anni, danneggiando in questo modo i figli delle persone inabili e negando loro un diritto che è stato sancito dalla legge.

Tasse universitarie figli di inabili: l’esonero negato
Nella foto una studentessa all’università

Faq (domande e risposte)

Qual è l’argomento del post?

L’argomento del post riguarda l’interpretazione delle leggi relative all’esonero delle tasse universitarie per i figli di genitori che beneficiano della pensione di inabilità. Si discute come alcune università interpretano la legge a loro favore, ignorando i diritti di alcuni studenti che, per legge, avrebbero diritto all’esonero.

Da chi è stata segnalata la questione?

La questione è stata segnalata da un lettore, che ha evidenziato come molti atenei interpretino liberamente la normativa e concedano l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie solo ad alcuni studenti, ignorandone altri che, per legge, avrebbero diritto all’esonero.

Cosa prevede l’articolo 30 della legge 118 del 1971?

L’articolo 30 della legge 118 del 1971 consente allo studente universitario, figlio di un beneficiario della pensione di invalidità, il diritto all’esonero delle tasse universitarie. Questo si applica sia ai mutilati e invalidi civili con una riduzione di due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie in una situazione economica disagiata, sia ai figli dei beneficiari di una pensione di inabilità.

Come viene interpretata questa legge?

Alcune università hanno interpretato la normativa a loro modo, fondendo le due categorie che possono accedere al beneficio e estendendo le “condizioni economiche disagiate”, che sono un requisito per gli invalidi che hanno la riduzione a un terzo (67%) della capacità lavorativa, anche ai figli di persone inabili.

Qual è la conseguenza di questa interpretazione?

La conseguenza è che, per essere ammessi all’esonero, anche i figli di persone inabili (invalidità al 100%) necessitano di una delibera del consiglio di amministrazione dell’ateneo che valuti anche i valori ISEE per determinare chi ha diritto all’agevolazione.

Qual è la norma citata dagli atenei?

Gli atenei citano l’articolo 9, comma 7 del decreto legislativo numero 68 del 29 marzo 2012 per giustificare la decisione di includere per i figli di pensionati inabili il requisito reddituale.

Come viene interpretata questa norma?

L’interpretazione delle università di questa norma è discutibile, poiché il riferimento alla condizione economica dello studente per l’esonero totale o parziale dalle tasse d’iscrizione e dai contributi universitari si riferisce a categorie specifiche che non includono i figli di chi riceve la pensione di inabilità.

Che diritto viene negato dagli atenei?

Gli atenei negano un diritto soggettivo e sancito dalle normative, appellandosi a una non specificata “autonomia statutaria”. Negano il diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie ai figli di chi riceve la pensione di inabilità.

Quale è la pratica corrente delle università?

Molte università adottano da anni un’interpretazione di comodo, danneggiando i figli delle persone inabili negando loro un diritto che è stato sancito dalla legge.

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