Congedo Legge 104: i requisiti per la convivenza

Per richiedere il congedo straordinario è necessario convivere con il portatore di handicap grave, tranne nel caso in cui si sia genitori di figli disabili. Vediamo quali sono i requisiti della convivenza e se è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione in attesa del cambio, per chi ancora deve presentare domanda al Comune.
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25/9/23

Se non sono ancora residente con il mio familiare portatore di handicap, possono chiedere il congedo straordinario e poi perfezionare la convivenza? Quali sono i requisiti della convivenza per il congedo 104? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

L’articolo 42 del D.lgs. n. 151/2001 prevede la convivenza del lavoratore che usufruisce del congedo straordinario con la persona disabile grave da assistere, ad eccezione dei genitori.

In questo articolo vediamo quali sono i requisiti della convivenza per il congedo 104 e cosa puoi fare se hai bisogno di chiedere l’agevolazione per assistere il tuo familiare, ma per qualche motivo non puoi spostare la residenza nella sua abitazione.

Indice

Quali sono i requisiti della convivenza per il congedo 104?

I requisiti della convivenza per il congedo 104 si ritengono soddisfatti quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ovvero della coabitazione.

In parole più semplici, non basta che abiti con il familiare disabile grave da assistere, ma è necessario che al comune risultiate residenti presso lo stesso Comune e lo stesso stabile e numero civico, anche se in appartamenti diversi.

Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 articoli 46 e 47.

Il requisito della convivenza è stato anche rilevato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 febbraio 2010, n. 3884 e dal Messaggio INPS 4 marzo 2010, n. 6512.

Tuttavia, il lavoratore – per tutelare i bisogni della persona disabile, che hanno la precedenza – può richiedere il congedo 104 quando ancora non ha spostato la residenza, per poi formalizzare successivamente il requisito.

Non solo: nella Circolare INPS 6 marzo 2012, n.32 e nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n.1, sempre al fine di tutelare i dritti del portatore di handicap e del familiare che lo assiste, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Requisiti della convivenza per il congedo 104: cos’è la dimora temporanea

Abbiamo visto che i requisiti della convivenza per il congedo 104 prevedono che ci sia la coabitazione del portatore di handicap e del familiare che lo assiste.

Tuttavia, in assenza della residenza, è possibile richiedere il congedo 104 con la sola dimora temporanea.

Per dimora temporanea si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo. Non può essere quindi la dimora abituale, altrimenti è necessario fissare in quel luogo la residenza, ma neppure occasionale (come ad esempio per turismo).

È quindi possibile chiedere la dimora temporanea e poi fare richiesta del congedo 104. In presenza di questa, il congedo verrà concesso al lavoratore che deve assistere il familiare disabile grave.

Tuttavia, pur se esiste questa possibilità, ha dei limiti per quanto riguarda il congedo: vediamo perché.

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Requisiti della convivenza per il congedo 104: i limiti della dimora temporanea

La dimora temporanea ha però dei limiti, anche se è tra i requisiti della convivenza per il congedo 104.

Questo, perché ha una durata massima di 12 mesi. Dopo questa scadenza, si è obbligati a spostare la residenza presso il Comune in cui si è dimorati temporaneamente, oppure si continua a mantenerla nel Comune in cui si risulta sempre residenti.

Come la mettiamo quindi con il congedo 104, la cui durata massima è di due anni? Come probabilmente avrai intuito, la dimora temporanea può essere utile nel caso in cui non si abbia bisogno di fruire in maniera complessiva dei due anni di congedo.

Oppure, nei casi in cui più lavoratori familiari possono ottenere, alternativamente, la Legge 104 per fruire delle agevolazioni. In questo caso, per esempio, potrebbe chiedere la dimora temporanea prima un figlio, per 12 mesi, e poi un altro figlio, per altri 12 mesi. Vediamo come si richiede la dimora temporanea.

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Congedo Legge 104: i requisiti per la convivenza

Requisiti della convivenza per il congedo 104: come fare domanda per la dimora temporanea

Per avere i requisiti della convivenza per il congedo 104, se non puoi spostare la residenza puoi chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

Per farlo, dovrai recarti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune per cui chiedi la residenza.

Attenzione: la dimora temporanea può essere chiesta solo se il familiare è residente in un Comune diverso e non nello stesso Comune. In quel caso, non puoi fare altro che spostare la residenza presso l’abitazione della persona disabile da assistere, altrimenti il congedo non ti verrà concesso.

Una volta che ti verrà accettata la richiesta per la dimora temporanea, potrai fare domanda per il congedo straordinario, compilando la modulistica. Di seguito, i moduli che puoi scaricare per la domanda:

Ti ricordiamo che i genitori che devono assistere i figli disabili non hanno l’obbligo di spostare la residenza, possono farlo anche se risultano non conviventi e residenti in un altro comune.

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