Permessi 104, come faccio con il verbale scaduto?

Permessi 104, come faccio con il verbale scaduto? Vediamo cosa dice la legge e quali sono le disposizioni Inps. Quando è possibile continuare a fruire dei benefici in automatico e quando invece è necessaria una domanda.
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10/12/23

Permessi 104, come deve comportarsi il lavoratore che usufruisce dei benefici quando il verbale è scaduto e si è in attesa della visita di revisione? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

Indice

Sulla questione ci sono stati nel corso degli anni diversi chiarimenti da parte dell’Inps e qualche modifica legislativa: ora il quadro è stato piuttosto definito. Ma questo non evita a molti beneficiari di continuare ad avere dubbi. Che del resto sono legittimi.

Con la pandemia e la sospensione delle visite di revisione, i verbali scaduti si sono accumulati, di conseguenza è cresciuto il numero di persone che non sapevano bene come comportarsi con la fruizione di permessi Legge 104.

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Su questo argomento potrebbe interessarti sapere come funzionano i permessi condivisi; o come utilizzare i permessi 104 per assistere un familiare lontano; infine c’è un approfondimento che spiega se è possibile prolungare il fine settimana con i permessi retribuiti.

Permessi 104: si conservano i diritti

Ma veniamo al dunque. C’è l’articolo 25, comma 6 bis del disegno di legge numero 90 del 2014, che è molto chiaro.

Si legge: «Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia presente la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita è di competenza dell’Inps».

E quindi, se si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, si conserva anche la possibilità di poter continuare e usufruire dei permessi retribuiti. Oltre tutto, si specifica, che anche compete all’istituto di previdenza comunicare quando sarà disposta la revisione.

In una circolare l’Inps ha anche precisato che per la fruizione dei permessi «nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, non è necessario presentare una nuova domanda».

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Permessi 104: quando serve la nuova domanda

La nuova domanda dovrà però essere presentata in questi casi:

  • prolungamento del congedo parentale;
  • riposi orari, alternativi al congedo parentale;
  • congedo straordinario;
  • se il lavoratore presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata.

Permessi 104: conferma o revoca

Cosa succede se la visita di revisione conferma o revoca il riconoscimento della legge 104 e quindi conferma o revoca di conseguenza anche la possibilità di utilizzare i permessi 104?

Se l’esito del verbale di revisione è di conferma, sarà la stessa Inps a comunicarlo agli interessati (datore di lavoro, lavoratore e persona con disabilità). Non ci sarà dunque bisogno di fare altro. Eccetto per coloro che una nuova domanda l’hanno già presentata.

Se invece l’esito del verbale è di mancata conferma, tutti i benefici saranno annullati dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Permessi 104: obbligo di restituzione

Nei casi, che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, in cui era necessario presentare una nuova domanda, se il verbale non conferma l’accesso ai benefici, gli interessati saranno obbligati alla restituzione delle prestazioni a partire dalla data di definizione del nuovo verbale.

Permessi 104: accertamento provvisorio

Si può accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 anche prima che la commissione si pronunci durante la prima visita sullo stato di disabilità grave. Questo è possibile se l’accertamento non avviene entro i 45 giorni dalla richiesta.

Il cittadino in questo caso, può chiedere un accertamento in via provvisoria al medico specialista della patologia denunciata presso l’Asl competente. Questo accertamento sarà efficace fino all’esito della visita di fronte alla commissione medico legale.

C’è però da precisare che se il verbale rigetta la domanda il cittadino dovrà impegnarsi alla restituzione delle prestazioni di cui nel frattempo ha usufruito (perché si ritengono indebite, non dovute).

E del resto, quei benefici non potevano essere considerati un diritto acquisito (come nel caso di chi è in attesa della visita di revisione).

Permessi 104: visita di revisione

Se la persona con invalidità beneficiaria della Legge 104 non si presenta alla visita di revisione, l’Inps informa l’assistito con una raccomandata andata e ritorno che:

  • se non giustificherà entro 60 giorni l’assenza a visita o, nel caso in cui la giustificazione non fosse ritenuta adeguata, si procederà alla eliminazione della posizione amministrativa del disabile;
  • se le motivazioni verranno invece ritenute adeguate, ci sarà una seconda convocazione. Il disabile che non si presenti alla seconda convocazione subirà la cessazione degli effetti dell’autorizzazione a partire dalla prima visita di revisione.

All’esito della seconda convocazione potrebbero verificarsi queste possibilità:

  • se non è confermato lo stato di gravità cesseranno gli effetti dell’autorizzazione a partire dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento;
  • se è confermato lo stato di gravità, al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro verrà inviata una lettera di comunicazione con cui saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento;
  • se il disabile non si presenta alla visita: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata a partire dal giorno successivo alla data di assenza alla prima visita di revisione.
Permessi 104, come faccio con il verbale scaduto?

Permessi 104: conclusione

E dunque, in conclusione:

  • il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale;
  • il datore di lavoro continua a mettere a conguaglio le somme anticipate per i permessi 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento della revisione;
  • non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione;
  • la documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nell’attesa della visita di revisione, è garantita dalla certificazione che può essere fornita su richiesta dell’interessato dalle strutture territoriali su richiesta.

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