Permessi 104, assistenza a disabile lontano: come fare, quali sono i documenti da esibire? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Permessi 104: distanza, cosa dice la legge
- Permessi 104: come si attesta il viaggio
- Permessi 104: l’onere della prova
- Permessi 104: viaggio, i mezzi consigliati
- Permessi 104: se non ho la documentazione?
- Permessi 104: dimora temporanea
- Permessi 104: com’era prima
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La questione, come avrete capito, riguarda in particolare i caregiver che risiedono a più di 150 chilometri dall’abitazione del familiare con disabilità grave che deve essere accudito.
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Sull’argomento potrebbe interessarti sapere come funziona con i permessi 104 condivisi; o se è possibile con i permessi allungare il fine settimana; c’è anche un articolo che spiega se e come permesso e congedo biennale possono essere usufruiti nello stesso mese.
Permessi 104: distanza, cosa dice la legge
Sul punto il decreto legislativo numero 119 del 18 luglio ha modificato la precedente normativa e ha stabilito questo:
«Il lavoratore che usufruisce dei permessi Legge 104 per assistere un familiare in condizione di disabilità grave, qualora fosse residente in un comune diverso o a una distanza stradale superiore a 150 chilometri, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza del familiare con disabilità».
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Permessi 104: come si attesta il viaggio
Il punto del post che state leggendo è proprio questo: come si attesta questo trasferimento?
Nel decreto legislativo il riferimento è piuttosto vago. Infatti si indica una “idonea documentazione” o un titolo di viaggio.
Ci sono state diverse disposizioni successive all’entrata in vigore di questa norma che hanno in parte chiarito il quadro. In particolare la circolare Inps numero 32 del 6 marzo 2012 e la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica numero 1 del 3 febbraio 2012.
Permessi 104: l’onere della prova
In queste due comunicazioni si spiega che il lavoratore ha l’obbligo di provare di essersi recato, nei giorni in cui ha beneficiato dei permessi retribuiti, nell’abitazione del familiare al quale presta l’assistenza.
L’attestazione può essere:
- il pedaggio autostradale;
- il biglietto del mezzo utilizzato per lo spostamento (treno, aereo, bus o traghetto);
- la dichiarazione del medico o della struttura sanitaria dove la persona con disabilità è stata eventualmente accompagnata.
Sarà il datore di lavoro (o l’amministrazione di competenza, per i dipendenti pubblici) a verificare se la documentazione presentata sia adeguata.
Permessi 104: viaggio, i mezzi consigliati
Nella sua circolare l’Inps, oltre a ribadire la necessità di attestare lo spostamento che ha consentito al lavoratore di raggiungere la persona con disabilità che assiste, si è spinta anche oltre.
L’istituto previdenziale ha anche consigliato il mezzo più indicato per spostarsi. In pratica il trasporto pubblico, perché consente al caregiver di mostrare al datore di lavoro il titolo di viaggio.
Se il lavoratore avesse invece scelto (per una questione di convenienza o di semplice comodità) un mezzo privato, dovrà considerare la necessità di dotarsi di una adeguata documentazione: bisogna provare l’effettiva presenza nell’abitazione della persona da accudire.
Permessi 104: se non ho la documentazione?
Cosa succede se il lavoratore non è in grado di produrre una attestazione ritenuta idonea? Molto semplice: quell’assenza non verrà giustificata come un permesso legge 104. Ovvero: non ci sarà nessuna retribuzione.
Nella circolare della Funzione Pubblica (diffusa per lo stesso motivo), si fa anche un riferimento al luogo di residenza del lavoratore e a quello della persona con disabilità. Si ricorda che il presupposto per l’applicazione dei benefici legati alla Legge 104 è fissato anche nella residenza anagrafica del dipendente e del familiare che deve essere accudito.
Viene ricordato che in base alla normativa bisogna far riferimento alla residenza (la dimora abituale della persona disabile), mentre non è possibile considerare il domicilio, che invece è solo il luogo dove ha scelto di stabilire la sede principale dei suoi affari e interessi.
Permessi 104: dimora temporanea
In questo caso il datore di lavoro o una amministrazione pubblica potrà accogliere una richiesta di dimora temporanea con una dichiarazione sostitutiva.
La dimora temporanea deve essere attestata con una dichiarazione sostitutiva (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 1989).
Si definisce dimora temporanea la permanenza in una località per un determinato periodo di tempo. Questo “strumento” viene spesso utilizzato per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Temporanea significa che non può essere abituale. Altrimenti scatta l’obbligo di fissare lì la residenza. In genere quando si resta in un comune per più di 12 mesi non si può essere più considerati “temporanei” e quindi bisogna chiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Questa iscrizione potrebbe essere anche disposta d’ufficio.
Per richiedere l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea è necessario dimorare almeno 4 mesi nel territorio del Comune, in particolare se il cittadino non ha ancora gli elementi sufficienti per decidere se stabilire lì la residenza per sè ed eventualmente per gli altri componenti del nucleo familiare.

Permessi 104: com’era prima
Prima che intervenisse la nuova disposizione di legge la situazione era un po’ più complessa per i caregiver che assistono familiari residenti in Comuni distanti più di 150 chilometri.
La questione non era chilometrica. Si puntava sul tempo, e quindi se le due abitazioni (quella del dipendente e quella della persona con disabilità) non erano distanti più di un’ora, l’Inps riconosceva la possibilità di poter garantire alla persona con disabilità un’assistenza quotidiana e continuativa.
Se la distanza era superiore, il lavoratore avrebbe dovuto preparare e consegnare un programma di assistenza (firmato anche dalla persona con disabilità o dal suo amministratore o tutore).
Nel 2008 la necessità di presentare un programma di assistenza è stata abolita.
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