Legge 104 e ricovero: quali sono le regole e le eccezioni per la concessione dei permessi se la persona da assistere è ospite in un ospedale o in un centro di recupero. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Legge 104 e ricovero: cosa dice il Ministero
- Legge 104 e ricovero: cosa dice l’INPS
- Legge 104 e ricovero: coma e stato terminale
- Legge 104 e ricovero: conclusione
- Legge 104 e ricovero: estensione della norma
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Come sapete una delle condizioni base imposte dalla Legge 104 per la concessione dei permessi retribuiti è che la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata.
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Ci sono però delle eccezioni:
- l’interruzione del ricovero a tempo pieno per l’esigenza del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie (certificate);
- il ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo e/o in stato terminale;
- il ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Su questo argomento potrebbe interessarti un post che contiene il modulo per i permessi e ti spiega come compilarlo; in un altro articolo abbiamo verificato come funzionano i permessi se l’assistito è ricoverato in una casa di riposo; e infine c’è un focus che indica come programmare la fruizione dei permessi Legge 104.
Legge 104 e ricovero: cosa dice il Ministero
Queste sono dunque le indicazioni base per quanto riguarda la fruizione dei permessi Legge 104 in caso di ricovero della persona da assistere.
Le eccezioni che abbiamo riportato sono state introdotte sulla base delle indicazioni fornite sia dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia dall’INPS.
Iniziamo dal ministero. Queste ulteriori precisazioni sono contenute nella nota numero 13 del 20 febbraio 2009. Viene in pratica ammessa la concessione dei permessi anche in caso di ricovero. Ma solo in un determinato caso:
se la persona con disabilità da assistere deve necessariamente recarsi all’esterno della struttura che lo ospita per sottoporsi a visite e terapie. In questo caso, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero, e questo presuppone il necessario affidamento dell’assistito al familiare.
Il caregiver potrà quindi avere di nuovo la possibilità di accedere ai permessi.
Per farlo però, il lavoratore è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dalla struttura che ospita la persona con disabilità. Deve attestare le visite e le terapie effettuate.
I permessi possono essere concessi solo in quell’occasione, cioè quando effettivamente il ricoverato deve lasciare la struttura per recarsi all’esterno.
Non cambia il monte orario mensile dei permessi (il massimo è sempre di 3 giorni).
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Legge 104 e ricovero: cosa dice l’INPS
Nella circolare numero 90 del 2007 l’INPS ha anche spiegato nel dettaglio quando un ricovero può essere inteso a tempo pieno.
Ebbene il ricovero a tempo pieno è quello che copre l’intero arco delle 24 ore. Sono quindi da escludere:
- i ricoveri in day hospital;
- i ricoveri in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative o occupazionali.
Legge 104 e ricovero: coma e stato terminale
All’interno della stessa circolare l’istituto di previdenza ha inserito un’altra eccezione: i permessi Legge 104 possono essere concessi anche nel caso di ricoveri a tempo pieno (quindi h24) se la persona da assistere si trova in queste due condizioni
- coma vigile;
- stato terminale.
C’è comunque sempre la necessità di accertare o meglio, certificare queste condizioni. Può farlo il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS.
Nella stessa circolare è stata anche comunicata un’altra precisazione, questa volta riguarda i bambini che hanno un’età inferiore ai tre anni e sono affetti da un handicap grave.
In questo caso i permessi possono essere concessi nel caso di un ricovero a tempo pieno finalizzato a un intervento chirurgico con scopi riabilitativi.
È necessaria comunque una documentazione fornita dai medici della struttura ospedaliera: devono dichiarare che c’è il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Legge 104 e ricovero: conclusione
L’articolo 33, comma 3 della legge 104 del 1992, dispone che i permessi retribuiti debbano spettare solo se la persona con disabilità grave da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria.
L’INPS ha però elencato, nella circolare numero 32 del 6 marzo 2012, le ipotesi che fanno eccezione a questo principio:
- quando c’è l’interruzione del ricovero a tempo pieno nel caso ci sia la necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio numero 14480 del 28 maggio 2010);
- quando la persona disabile in situazione di gravità si trovi in stato vegetativo persistente e/o sia in fase terminale (circolare numero 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
- quando durante il ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità grave risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. Questa possibilità era in precedenza prevista per i soli minori (circolare numero 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Legge 104 e ricovero: estensione della norma
In ragione dei criteri che hanno portato all’approvazione e all’applicazione della Legge 104 (in linea con gli stessi principi della Costituzione), è stata ritenuta legittima l’estensione della norma disposta dall’INPS. Parliamo dell’ultima riportata nel precedente paragrafo, quella che consente la fruizione dei permessi anche in caso di ricovero se risulta necessaria la presenza di un caregiver familiare.
Ovviamente questa “necessità” deve essere attestata dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura.
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