Invalidità e assegno ordinario insieme: come funziona

Invalidità e assegno ordinario insieme: come funziona e come fare per ottenere la conferma di entrambe le prestazioni? Bisogna fare attenzione perché c'è una sostanziale differenza nella procedura tra queste due misure. E quindi non si deve fare una sola visita di revisione per entrambe.
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31/3/23

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INDICE:

Come sapete chi beneficia della pensione di inabilità civile (prestazione assistenziale a chi ha invalidità del 100%) può anche essere titolare di un assegno ordinario di invalidità, che è invece una misura previdenziale concessa a chi una capacità di lavoro ridotta di 2/3 (rispetto a occupazioni adatte alle attitudini dell’assistito) e viene erogata a chi ha versato almeno cinque anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio (sono esclusi i dipendenti pubblici).

Queste due prestazioni sono pienamente compatibili.

Su questo argomento potrebbe interessarti un pezzo su pensioni di invalidità: tutte le regole o gli obblighi, o anche quando viene ridotto l’assegno ordinario di invalidità. C’è anche un focus su come richiedere gli arretrati dell’accompagnamento.

Invalidità e assegno ordinario: le legge e le due misure

Vediamo cosa dice la legge su queste due misure.

  • La pensione di inabilità civile, così come tutte le altre prestazioni che rientrano nell’elenco di quelle definite assistenziali, può essere temporanea o definitiva. Nel primo caso è dunque soggetta a una visita sanitaria periodica che deve accertare la presenza dei requisiti sanitari.
  • L’assegno ordinario di invalidità viene invece riconosciuto per un periodo di 3 anni. Dopo tre accertamenti positivi consecutivi viene confermato automaticamente, non c’è più bisogno di superare l’esame medico legale di fronte alla commissione dell’Inps.

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Invalidità e assegno ordinario: scadenze scaglionate

Per chi riceve queste due prestazioni (assistenziale e previdenziale), si può creare una situazione di questo tipo: alla scadenza dei tre anni l’assistito deve essere di nuovo sottoposto a visita per la conferma dei requisiti necessari per l’assegno ordinario di invalidità.

Poi magari dopo qualche mese dovrebbe essere sottoposto a una nuova visita perché nel frattempo scatta anche l’accertamento per la pensione di inabilità civile. Come deve comportarsi?

Prima di andare avanti c’è una piccola differenza che non bisogna dimenticare, e che è fondamentale: per una misura deve essere l’assistito a chiedere all’Inps l’accertamento, per l’altra invece è l’Inps che dovrà effettuare la convocazione (anche se sul verbale è stata indicata una data).

Un dettaglio non irrilevante per chi usufruisce di entrambe le prestazioni.

Invalidità e assegno ordinario: revisione assegno

Entriamo nel dettaglio, così da essere più chiari.

Il titolare di un assegno ordinario di invalidità (così come viene riportato nella Legge numero 222 del 1984), dopo il primo riconoscimento deve essere sottoposto ad accertamento di verifica per altri due periodi triennali (come abbiano accennato). Ma – e questo è il punto importante – solo su domanda del titolare.

Infatti, spiega la normativa: «La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta».

Invalidità e assegno ordinario: revisione inabilità

Per quanto riguarda invece la pensione di inabilità civile, la convocazione spetta all’Inps (non deve quindi preoccuparsi l’assistito). L’istituto di previdenza deve provvedere a fissare la visita di revisione prima della scadenza. Se questo non accade, e quindi se la visita per l’accertamento dei requisiti venisse effettuata in ritardo, la prestazione dovrà comunque essere regolarmente erogata.

In pratica il beneficiario non rischia di perdere il diritto.

Cosa che invece accade se l’assistito che riceve l’assegno ordinario di invalidità dovesse dimenticare di inoltrare nei tempi previsti la domanda per la revisione.

Invalidità e assegno ordinario: conclusione

In conclusione: mentre per chi riceve la pensione di inabilità civile non sarà necessario, alla scadenza della data di revisione, inviare una domanda all’Inps, perché è compito dell’istituto attivarsi per il completamento della procedura, per l’assegno ordinario di invalidità la questione è del tutto diversa.

E infatti, chi riceve questa prestazione assistenziale, avrà l’obbligo di inoltrare una richiesta all’Inps entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del triennio.

Le richieste pervenute all’istituto oltre quella scadenza verranno ritenute al pari delle domande di primo riconoscimento della misura.

E quindi, i cittadini che usufruiscono insieme della pensione di inabilità civile e dell’assegno ordinario di invalidità dovranno ricordarsi della differenza sostanziale tra queste due misure quando si avvicina la data di revisione.

Invalidità e assegno ordinario: requisiti assegno

Ricapitoliamo quali sono i requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità:

  • requisito sanitario: una capacità lavorativa ridotta a un terzo a causa di una infermità fisica o mentale;
  • requisito contributivo: aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio che precede la presentazione della domanda.

Per chi avanza la richiesta non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.

Invalidità e assegno ordinario: cosa c’è da sapere?

Invalidità e assegno ordinario: requisiti inabilità civile

Questi sono invece i requisiti per l’inabilità civile:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno (17.050,29);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari e necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno da almeno un anno;
  • residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

La pensione spetta anche quando la persona con invalidità totale è ricoverata in un istituto che provvede al suo sostentamento.

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