Invalidità civile, le patologie rivedibili

Invalidità civile, le patologie rivedibili: quali sono, cosa può fare l'Inps e cosa sono le verifiche straordinarie. La lista delle patologie non rivedibili. Quando l'istituto di previdenza può convocare l'assistito per una visita a sorpresa.
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21/3/23

Invalidità civile, le patologie rivedibili: vediamo quando e perché sono soggette a una visita di revisione Inps. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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Come sapete le patologie che evidenziano un requisito sanitario indispensabile per il riconoscimento di prestazioni legate all’invalidità civile possono suddividersi in due categorie:

  • patologie rivedibili;
  • patologie non rivedibili.

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Invalidità civile: rivedibili e non rivedibili

Questa suddivisione è nei fatti da quando è stato l’adottato l’articolo 6 della legge 80 del 2006, quando lo Stato ha riconosciuto lo status di malattie non rivedibili. Ovvero di quelle patologie che una volta accertate durante la visita per l’accertamento dell’invalidità non hanno più bisogno di una conferma. Quando non c’è più la necessità di una visita di revisione che confermi la percentuale di invalidità riconosciuta e quindi anche le eventuali prestazioni assistenziali o previdenziali che sono state riconosciute (qui puoi trovare l’elenco completo).

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Invalidità civile: il verbale

Le altre patologie, quelle che quindi non sono state inserite all’interno di questo elenco, possono tutte essere definite rivedibili. Anche si questo punto è intervenuta una legge, la numero 114 del 2014.

Le patologie rivedibili, sono quelle che nel corso del tempo potrebbero subire delle modifiche (in meglio o in peggio).

Per gli invalidi che sono affetti da “malattie rivedibili” viene infatti indicata anche la data in cui bisogna effettuare una visita di revisione (e ricordiamo, in questi casi, la convocazione spetta all’Inps).

Invalidità civile: revisione ordinaria

Non bisogna dimenticare anche un altro aspetto per gli “invalidi rivedibili”. Infatti la legge ha consentito all’Inps di verificare anche in via ordinaria (e quindi ogni volta che lo ritiene) se persistono le condizioni dell’assistito ad avere diritto alla prestazione di invalidità. Il riferimento è a quelle sanitarie o amministrative (quando un certo reddito è un requisito fondamentale).

Su questo punto era esplicito anche un decreto del Presidente della Repubblica, l’articolo 5 del numero 698, emesso il 21 settembre del 1994.

Che ha disposto (e non c’è possibilità di equivoco): «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici in favore di ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti».

Questo in pratica significa che l’Inps può chiedere in ogni momento la visita di verifica per accertare se c’è ancora il requisito sanitario che ha originato l’erogazione della prestazione (assistenziale o previdenziale).

Invalidità civile: revisione straordinaria

E mica solo questo. Ci sono anche i piani di verifica straordinari. Quelli che cioè vengono chiesti dallo Stato, quando in determinate situazioni e si sente l’esigenza di reprimere gli abusi e contenere la spesa pubblica.

I piani di verifica straordinaria sono stati imposti soprattutto negli anni scorsi, quando è stata accertata a più riprese la presenza di falsi invalidi. Da qualche anno la situazione su questo fronte è molto migliorata (sono aumentati anche i controlli). Anzi, c’è una controtendenza: le commissioni sono spesso molto severe nel riconoscere delle percentuali di invalidità civile che danno diritto a prestazioni economiche.

Non di rado sono severe anche nei confronti di chi avrebbe tutte le condizioni per avere diritto a prestazioni economiche per una evidente riduzione elevata delle capacità di lavoro.

Invalidità civile: le ultime straordinarie

A proposito di verifiche straordinarie, è diventata famosa quella disposta dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre dello stesso anno (con l’articolo 80 delle legge numero 133 del 2008). Nei confronti di 200.000 percettori di benefici economici legati all’invalidità sono scattati altrettanti controlli sia sanitari, sia di reddito.

Operazione che è stata poi replicata nel triennio successivo (2010/2012). Si leggeva infatti nel decreto legge numero 78 del 2010: «Per il triennio 2010-2012 l’Inps effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

Nel mirino era finito tutto, ovvero le prestazioni che riguardavano:

  • cecità civile;
  • sordità civile;
  • handicap;
  • disabilità.
Invalidità civile, le patologie rivedibili

Invalidità civile: conseguenze

Durante quei controlli straordinari, si informa in una disposizione «nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti do dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione».

Ma non solo, in caso di revoca definitiva dei requisiti, e qualora venisse accertata la responsabilità dell’assistito per danno erariale «i prefetti sono tenuti a inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di risarcimento».

Ovviamente le verifiche straordinarie potevano anche concludersi in modo diverso. Ovvero, non solo confermare la precedente valutazione della commissione medico legale, ma anche riconoscere delle percentuali più alte di quelle determinate prima. E quindi funzionare come una visita di aggravamento anche se non era stata richiesta.

Lo strumento della visita straordinaria di recente non è stato più utilizzato. E ripetiamo, per ovvi motivi: oggi è già difficile per gli invalidi veri ottenere un riconoscimento, figuriamoci per quelli falsi.

Ciò non può escludere che ci sia sempre chi imbroglia o ci prova, ma siamo di fronte a casi sporadici, non a un abuso diffuso, com’era fino a una decina di anni fa.

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