Congedo per cure invalidi civili: come funziona e chi ha diritto ai 30 giorni che non sono inclusi nel comporto. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE:
- Congedo per cure invalidi civili: la legge
- Congedo per cure invalidi civili: condizioni
- Congedo per cure invalidi civili: come si ottiene
- Congedo per cure invalidi civili: la domanda
- Congedo per cure invalidi civili: retribuzione
- Congedo per cure invalidi civili: sabato e domenica
- Congedo per cure invalidi civili: conclusione
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Il periodo di comporto, lo specifichiamo subito, è il numero di assenze dal lavoro oltre il quale un dipendente può essere licenziato. I giorni di congedo per cure, che è l’argomento di questo post, non sono compresi in quel periodo. Un bel vantaggio, che è riservato a determinate categorie di persone con invalidità.
Il congedo straordinario è ovviamente una cosa diversa ed è legato al riconoscimento della Legge 104, sull’argomento potrebbero interessarti questi posto: congedo legge 104 per se stessi, scopriamo se è possibile; congedo legge 104 un disabile può assistere un altro disabile; congedo legge 104, il modello.
Congedo per cure invalidi civili: la legge
È stato il decreto legislativo numero 119 dell’11 agosto 2011 a consentire ai lavoratori dipendenti che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di avere diritto ogni anno di lavoro a 30 giorni di assenza in più rispetto all’ordinario.
Questi 30 giorni di congedo vengono concessi per le cure che sono dedicate alle patologie che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità.
Il riferimento, ci pare evidente, è all’anno solare. Quindi questi 30 giorni di congedo (o di assenza aggiuntiva rispetto al normale periodo di comparto) si conteggiano dal primo gennaio al 31 dicembre.
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Congedo per cure invalidi civili: condizioni
Come abbiamo accennato per poter beneficiare di questo congedo (che può essere frazionato in giorni o preso per intero), le cure devono essere collegate in modo chiaro alle patologie invalidanti.
Il che significa anche che non possono essere incluse delle semplici prestazioni terapeutiche. Come, per essere chiari, degli esami del sangue o la somministrazione di farmaci.
Congedo per cure invalidi civili: come si ottiene
Ma come si ottiene questo congedo? La cosa essenziale è che quelle cure siano quelle che prevedono l’intervento di personale sanitario specializzato e che sia quindi capace di praticare il tipo di terapia adatta.
Per giustificare la necessità di queste cure è indispensabile la richiesta del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o che comunque fa parte di una struttura sanitaria pubblica.
Cosa deve contenere questa richiesta? Nel certificato deve risultare in modo chiaro la necessità di effettuare quel periodo di cure rispetto alle patologie che hanno portato al riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Come accennato queste questi 30 giorni di congedo possono essere utilizzati sia tutti insieme, sia frazionati (non in ore). La retribuzione in questi giorni di assenza funziona quasi allo stesso modo dei giorni di malattia (poi vedremo nel dettaglio, ci sono delle differenze tra pubblico e privato).
Come abbiamo ripetuto, ma è un dato importante, questi 30 giorni non vengono conteggiati nel periodo di comporto. Ovvero: non rientrano nei periodi di assenza per malattia che superando un determinato limite possono causare il licenziamento del dipendente.
Congedo per cure invalidi civili: la domanda
Ovviamente per poter fruire del congedo il dipendente deve anche presentare una domanda al datore di lavoro.
Cosa deve contenere questa domanda:
- la documentazione che attesta il riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;
- la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. È utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono convenzionati con il Servizio sanitario o dagli specialisti della struttura sanitaria pubblica.
- i giorni di congedo che si intendono utilizzare;
- al rientro in servizio il lavoratore ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro la documentazione (o l’attestazione) rilasciato dalla struttura sanitaria dove ha effettuato le cure.
Congedo per cure invalidi civili: retribuzione
Come viene retribuito il periodo di congedo per lavoratori con invalidità civile superiore al 50%?
La retribuzione è uguale a quella che viene riconosciuta durante i giorni di assenza per malattia.
Nel settore privato però il lavoratore ricevere solo la parte che è a carico del datore di lavoro, infatti l’Inps non è tenuta a erogare nessuna indennità. Questo aspetto rende più complesso per il lavoratori del privato ottenere l’autorizzazione da parte del datore di lavoro.
E quindi nel settore privato solo i primi 3 giorni di assenza (periodo di carenza) sono liquidati interamente.
Nel settore pubblico, invece, il congedo di malattia viene retribuito allo stesso modo delle assenze per malattia, inclusa quindi anche la decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni di assenza.
Su questi aspetti è comunque consigliabile verificare quello che è previsto nel contratto nazionale di lavoro di categoria. Se la situazione fosse più complessa di quello che sembra non sarebbe una cattiva idea chiedere la consulenza di un patronato.
Congedo per cure invalidi civili: sabato e domenica
Nei giorni di congedo non dovrebbero essere conteggiati anche il sabato e la domenica, a meno che non siano compresi nel certificato della struttura dove si sono svolte le cure. Se questi giorni non sono inseriti nella documentazione medica possono essere esclusi dal calcolo dei 30 giorni complessivi di congedo.

Congedo per cure invalidi civili: conclusione
E quindi, in conclusione, il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche ma a particolari cicli di cure che sono strettamente legate alla patologia invalidante. Come per esempio: fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche. Cure che prevedono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico specialistico.
Proprio per questo nel congedo non possono essere comprese anche le terapie domiciliari come quelle di tipo farmacologico.
Potrebbe invece meritare un discorso diverso una terapia di tipo fisioterapico anche somministrata nella propria abitazione. In questo caso la cura potrebbe essere certificata e verificata anche dal personale che la effettua. Il tema non è stato comunque approfondito nella normativa.
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