Il Bonus barriere architettoniche ha subito una stretta da parte del governo, così come tutti gli altri incentivi legati all’edilizia. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Bonus barriere architettoniche: cosa è successo?
- Bonus barriere architettoniche: cosa cambia
- Bonus barriere architettoniche: ci saranno modifiche?
- Bonus barriere architettoniche: cos’è
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La limitazione di questa agevolazione ha suscitato allarme e proteste. Si ridimensiona uno strumento che è stato adottato per migliorare l’accessibilità agli edifici e la vivibilità interna delle abitazioni per le persone anziane o con disabilità. Non ha troppo senso metterlo nello stesso calderone che ha travolto il Superbonus.
Su questo argomento potrebbe interessarti un articolo che spiega il bonus barriere architettoniche e la decisione di rinnovarlo fino al 2025; in un altro post parliamo nel dettaglio dei lavori che sono ammessi con il bonus; e infine abbiamo verificato se il bonus barriere architettoniche può essere applicato anche per le case in affitto.
Bonus barriere architettoniche: cosa è successo?
In cosa consiste questa stretta? Con il decreto legge numero 11 del 2023, quello su “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34”, l’esecutivo ha modificato la disciplina fiscale.
In pratica i cittadini che hanno intenzione di accedere al Bonus barriere architettoniche non potranno più avere diritto alla cessione dei crediti di imposta o allo sconto in fattura. La stessa misura che è stata stabilita, come accennato, agli altri bonus edilizi.
Per il bonus barriere architettoniche è prevista lo ricordiamo una detrazione del 75 per cento delle spese sostenute.
Questi sono gli altri bonus edilizi che hanno subito la stessa determinante stretta:
- Bonus ristrutturazione;
- Superbonus 110 per cento;
- Bonus facciate;
- Sismabonus;
- recupero del patrimonio edilizio;
- lavori di efficientamento energetico;
- impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica elettriche e, appunto, lavori di abbattimento di barriere architettoniche.
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Bonus barriere architettoniche: cosa cambia
Il Bonus barriere architettoniche ovviamente resta. È stato finanziato fino al 2025. Ma è stata eliminata una possibilità importante, quella di poter scegliere la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura (così da avere subito i benefici economici e non dover aspettare le detrazioni).
Questa nuova disposizione non è retroattiva. E quindi si applica solo a quanti non hanno presentato la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) al 16 febbraio. I cittadini che hanno già avviato i lavori e pagato alcune fatture hanno il diritto di continuare a usufruire delle agevolazioni (e quindi anche ul credito d’imposta e lo sconto in fattura).
Bonus barriere architettoniche: ci saranno modifiche?
Come detto la decisione del governo ha suscitato molte polemiche. Questa stretta obbliga i contribuenti ad anticipare tutte le spese. Significa impedire di fatto l’accesso a questa agevolazione a tante famiglie con persone disabili e anziani che avevano intenzione di eliminare le barriere architettoniche nelle abitazioni e negli stabili.
Il bonus era una misura adottata per garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Oltretutto questa stretta va a colpire i contribuenti a basso reddito, quelli cioè che non possono applicare la detrazione pluriennale perché incapienti (rientrano cioè in quella fascia economica esonerata dalla dichiarazione dei redditi).
Probabilmente, vogliamo sperarlo, il governo ha inserito nella stessa misura tutte le agevolazioni edilizie ma si appresta ad effettuare dei distinguo. Vogliamo sperarlo davvero. In caso contrario sarebbe un imperdonabile errore. Commesso oltretutto da un esecutivo che in campagna elettorale si è presentato esibendo una serie di programmi che avrebbero dovuto assicurare un sostegno più pieno e completo ai cittadini fragili. Uno slogan che è stato ripetuto spesso anche per giustificare la decisione di togliere il Reddito di Cittadinanza (“bisogna aiutare solo chi ha gravi difficoltà o non può lavorare”).
Il bonus barriere architettoniche non può essere considerato una “spesa”, come altre agevolazioni, ma un diritto per le persone con disabilità o che non sono autosufficienti.
Ci aspettiamo un dietrofront del governo.

Bonus barriere architettoniche: cos’è
Il bonus consente la detrazione del 75 per cento dall’imposta lorda per la realizzazione di lavori che eliminano le barriere architettoniche. In pratica quegli interventi che rispettano i requisiti imposti dal decreto numero 236. emesso dal Ministro dei lavori pubblici il 14 giugno 1989. Le opere devono essere realizzate su edifici già esistenti.
La detrazione viene suddivisa in 5 quote annuali dello stesso importo. La detrazione non può essere superiore a queste cifre:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Le detrazioni riguardano anche gli interventi di automazione degli impianti. Nel caso di sostituzione di un impianto vecchio, rientrano in detrazione anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica.
Per i lavori che riguardano lo stabile è necessaria la delibera dell’assemblea condominiale. In questo caso serve la maggioranza dei presenti (che deve comunque rappresentare almeno un terzo dei valori millesimali dell’edificio).
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