Assegno di invalidità, conta solo il reddito personale

Assegno di invalidità, conta solo il reddito personale del beneficiario e non quello del coniuge o dei familiari. La norma è chiara, ma a volte l’Inps la ignora e rigetta le richieste dei cittadini. Un caso emblematico, che si è risolto solo davanti ai giudici della Cassazione.
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6/12/23

Assegno di invalidità, conta solo il reddito personale: la questione è nota, ma l’Inps continua a dimenticarlo. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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Ribadiamo: per i requisiti economici conta il reddito della persona che lo riceve, non deve essere superiore a 5010,20 euro annui. Non vengono dunque inclusi i redditi del coniuge o di qualche altro componente della famiglia.

Non si fa accenno ad altri redditi neppure sul sito dell’Istituto di previdenza. Eppure capita ancora che l’ente non riconosca il contributo economico perché somma i redditi con quelli del coniuge (o di altri familiari conviventi). E la cosa strana è che anche alcuni tribunali danno ragione all’Inps.

Fino a quando il procedimento non arriva in Cassazione.

Su questo argomento puoi leggere un post che spiega se chi riceve l’assegno di invalidità ha diritto a ricevere la tredicesima; o come funziona il lavoro quando si riceve l’assegno di invalidità; e infine c’è un focus che racconta se si possono ricevere insieme assegno di invalidità e reddito di cittadinanza.

Assegno di invalidità: sentenza di primo e secondo grado

È accaduto anche di recente. Prima il tribunale di Brindisi e poi la Corte d’Appello di Lecce hanno infatti respinto il ricorso di un cittadino contro la decisione dell’Inps che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno di invalidità (o pensione di invalidità).

Per entrambi i giudici di merito la richiesta per l’assegno di invalidità non poteva essere accolta per mancanza dei requisiti reddituali.

Si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Legge: “Pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell’assegno di invalidità mensile di assistenza, il reddito dell’interessato, cumulato con quello del coniuge superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione”.

Ovvero, dopo l’Inps, anche i giudici di merito hanno applicato la “cumulabilità dei redditi” che invece non è prevista per l’assegno di invalidità (ed è invece pratica ammessa per il riconoscimento dell’assegno sociale).

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Assegno di invalidità: la Cassazione

La persona interessata non si è arresa. Ma del resto la norma era chiara e parlava in suo favore. Restava certo un mistero il comportamento dell’Inps (che non ha scusanti) e le decisioni dei magistrati di primo e secondo grado.

Il cittadino ha presentato ricorso in Cassazione. Ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del decreto legge numero 663 del 30 dicembre 1979, articolo 14 septies, comma 5 e di un’altra serie di disposizioni normative.

In quel decreto (poi convertito nella legge numero 33 del 1980), si evidenzia come per il riconoscimento dell’assegno di invalidità sia da conteggiare solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come ha invece ritenuto la Corte d’Appello.

Assegno di invalidità: la decisione dell’Alta Corte

I giudici della Cassazione, dopo aver valutato il ricorso presentato dal cittadino contro le due sentenze precedenti, hanno richiamato una lunga serie di pronunce dell’Alta Corte.

In base a quelle pronunce, e in base al decreto legge numero 76 del 2012 (convertito nella legge numero 99 del 2013), “per l’assegno di invalidità è necessario fare riferimento al reddito personale dell’assistito con l’esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte”. Più chiaro di così è difficile. Eppure…

Assegno di invalidità: cosa dice la legge

Per l’assegno mensile di invalidità civile, il decreto legge numero 663 del 30 dicembre 1979, prevede, per la sussistenza dei requisiti reddituali “l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo in riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare”.

E quindi, in definitiva: è rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità solo il reddito personale di chi ne fa richiesta.

Assegno di invalidità: tre sentenze

Sono state dunque necessarie tre sentenze per ristabilire una verità che è accertata da diverse normative e da un numero indefinito di sentenze della Cassazione. L’errore dell’Inps è grave, ma lo sono anche i verdetti pronunciati dai giudici di primo e secondo grado (avranno sbagliato a leggere la normativa e le stesse indicazioni fornite dall’Inps sul suo sito online?).

La questione serve comunque anche per capire che se si immagina di avere ragione conviene far rispettare i propri diritti, anche arrivando – come nel caso in questione – davanti ai giudici di terzo grado.

Assegno di invalidità: gli obblighi

Per non incorrere in errori, è giusto ricordare che per la verifica e il rispetto dei limiti di reddito per l’invalidità civile e per l’assegno sociale, la legge oltre a imporre un massimale (che abbiamo visto), obbliga alle persone che sono beneficiarie delle misure di sostegno di comunicare all’Inps la propria situazione reddituale.

Lo stabilisce l’articolo 35 comma 10 bis del decreto legge numero 207 del 30 dicembre 2008. Questa disposizione è stata introdotta perché i beneficiari (proprio perché hanno un reddito inferiore agli 8mila euro) non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria o non la comunicano integralmente.

Assegno di invalidità, quali sono i requisiti

Questa prestazione economica spetta agli invalidi parziali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e che hanno una riduzione della capacità lavorativa tra il 74 e il 99%.

Devono ovviamente rientrare nei requisiti di reddito personale (5.010 euro per il 2022).

L’importo dell’assegno, che viene corrisposto per tredici mensilità, è di 291,69 euro.

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