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La Legge 104 offre una serie di diritti e agevolazioni per migliorare la qualità della vita di coloro che vivono con una disabilità. Tuttavia, quando si tratta di affittare un appartamento, molte persone si chiedono se esistano specifiche agevolazioni o vantaggi per il locatore o l’affittuario disabile.
In questo articolo, vediamo cosa dice la normativa italiana a riguardo dell’affitto di casa con la Legge 104.
INDICE:
Affitto di casa con la Legge 104: quali agevolazioni esistono?
È possibile chiedersi se esistano sconti, incentivi fiscali, contratti di locazione speciali o vantaggi per le persone disabili con Legge 104 che affittano un appartamento o per i proprietari che mettono in affitto la propria casa.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la legge non prevede agevolazioni specifiche per agevolare le persone con disabilità o i loro familiari nel caso in cui affittino una casa.
Le regole relative al contratto di locazione, dalla firma fino alla possibilità di recesso, sono le stesse che devono essere rispettate da qualsiasi inquilino.
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Affitto di casa con la Legge 104: come funziona il contratto di affitto?
Le persone disabili (anche in caso di affitto di casa con la Legge 104) devono firmare un contratto di locazione standard.
Le condizioni per il recesso, sia per il locatore che per l’affittuario, sono le stesse sia per un inquilino disabile che per uno senza disabilità.
Per quanto riguarda la conclusione anticipata del contratto di locazione, il proprietario dell’immobile ha il diritto di interrompere automaticamente il rinnovo del contratto, dando un preavviso di almeno sei mesi, in determinate circostanze.
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Affitto di casa con la Legge 104: quando può recedere il locatore?
Nessuna specifica eccezione è prevista per il recesso del proprietario nel caso di un contratto di locazione per persone disabili. Pertanto, il proprietario dell’immobile può impedire il rinnovo automatico del contratto, previo preavviso di almeno sei mesi, solo se si verificano determinate circostanze, tra cui:
- L’intenzione di destinare l’immobile per uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per sé stesso, il coniuge, i genitori, i figli o i parenti fino al secondo grado.
- Nel caso in cui il locatore sia una persona giuridica, società o ente pubblico con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, e intendano destinare l’immobile per svolgere attività volte a perseguire tali finalità, a condizione che venga offerto all’inquilino un altro immobile adeguato e di cui il locatore abbia piena disponibilità.
- Quando l’affittuario ha a disposizione un’altra abitazione libera e idonea nello stesso Comune.
- Nel caso in cui l’immobile faccia parte di un edificio gravemente danneggiato che richiede ricostruzione o garanzie sulla stabilità, e la presenza del conduttore ostacola l’esecuzione di lavori indispensabili.
- Quando l’immobile si trova in un edificio che deve essere integralmente ristrutturato, demolito o trasformato radicalmente per realizzare nuove costruzioni. Allo stesso modo, se l’immobile si trova all’ultimo piano e il proprietario intende effettuare estensioni legali che richiedono lo sgombero dell’immobile stesso.
- Nel caso in cui il conduttore non occupi continuamente l’immobile senza giustificato motivo, senza che si verifichi alcuna successione legittima nel contratto.
- Se il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non possiede altri immobili adibiti a uso abitativo oltre a quello eventualmente utilizzato come propria abitazione.

Affitto di casa con la Legge 104: quando può recedere il conduttore disabile?
Per quanto riguarda l’affittuario, se la persona è affetta da disabilità, può recedere dal contratto di locazione secondo le normali condizioni previste per tutti gli inquilini. La legge stabilisce che l’affittuario, in presenza di gravi motivi, può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando comunicazione al locatore con un preavviso di sei mesi.
Di conseguenza, mentre il locatore può solo impedire il rinnovo del contratto di locazione in casi specifici come indicato precedentemente, l’affittuario può recedere in qualsiasi momento, anche durante il quadriennio, dando un congruo preavviso di sei mesi (o un periodo inferiore se previsto nel contratto), ogni volta che sussistano gravi motivi.
I gravi motivi che consentono all’affittuario, sia disabile che non, di recedere dal contratto di locazione sono determinati dalla giurisprudenza e includono i seguenti elementi:
- Si tratta di un fatto esterno alla volontà dell’affittuario.
- Il fatto si è verificato dopo la stipula del contratto.
- La prosecuzione del rapporto di locazione diventa eccessivamente gravosa in termini economici, materiali o psicologici.
Ad esempio, giustifica il recesso il trasferimento del luogo di lavoro, l’espansione della famiglia, la perdita del lavoro o problemi di salute sopraggiunti a un familiare. Inoltre, il recesso anticipato è giustificato anche da problemi strutturali dell’immobile o dalla mancanza di igiene nell’ambiente di vita.
Se l’affittuario è disabile, può, inoltre, giustificare il recesso nel caso di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, ma non semplicemente facendo riferimento al proprio status se tale disabilità era già presente al momento della stipula del contratto. In altre parole, se un affittuario disabile firma un contratto di locazione e successivamente richiede il recesso basandosi solo sulla sua disabilità, non può recedere dal contratto perché non si tratta di un motivo sopravvenuto. Discorso diverso, in caso di peggioramento delle sue condizioni sanitarie.
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