Se faccio parte delle Forze armate posso richiedere il trasferimento di sede per assistere un familiare portatore di handicap? Ci sono limiti ed eccezioni nel trasferimento con Legge 104 per le Forze armate? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
Le Forze Armate, così come tutti i dipendenti pubblici, hanno gli stessi diritti dei lavoratori privati di godere delle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104/1992.
Lo hanno stabilito diverse sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato, perché purtroppo quando si tratta di Forze Armate il diritto non viene sempre riconosciuto facilmente. Vediamo perché e cosa è previsto in caso di trasferimento con legge 104 per le Forze Armate.
Indice
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È possibile il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate?
A differenza del settore privato, il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate e in generale nel settore pubblico non viene sempre concesso.
Nel caso specifico, sono molte le amministrazioni militari che hanno respinto le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di “generiche esigenze di servizio”.
Una sentenza del Tar di Reggio Calabria, la n. 710 del 21 luglio 2017, ha però stabilito che il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate è legittimo: il personale delle Forze Armate ha perciò gli stessi diritti dei lavoratori pubblici, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 33 stabilisce che il lavoratore “ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in un’altra sede”.
l dipendente pubblico, quindi, così come anche il personale delle Forze Armate, possono richiedere il trasferimento quando hanno necessità di assistere un proprio familiare portatore di handicap.
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Perché il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate è spesso negato?
Anche se la sentenza del Tar di Reggio Calabria ha stabilito che il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate è un diritto legittimo, spesso le amministrazioni militari respingono le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di generiche esigenze di servizio.
Lo stesso Tar di Reggio Calabria, è intervenuto per frenare questa pratica diffusa tra le amministrazioni delle Forze Armate, stabilendo che sia il Ministero della Difesa che quello dell’Interno devono rispettare le stesse regole gravanti sul datore di lavoro privato.
Per questo motivo, non si può negare il trasferimento richiesto dal personale delle Forze Armate, qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 33 della Legge 104.
Quel “qualora sussistano le condizioni”, però, conferma che ci possono essere dei casi particolari in cui il trasferimento può essere negato alle Forze Armate: vediamo quali sono.
Trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate. Leggi anche come funziona il trasferimento del lavoratore con Legge 104: regole e limiti.
Quando può essere negato il trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate?
Ci sono dei casi in cui il trasferimento con Legge 104 alle Forze Armate non può essere concesso.
Il comma 5 dell’articolo 33 della Legge 104, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a essere trasferito nella sede più vicina al familiare da assistere.
Le condizioni necessarie per beneficiare del diritto al trasferimento sono indicate dal comma 3 dello stesso articolo, nel quale si legge che la persona da assistere deve essere uno tra:
- coniuge;
- figlio;
- parente o affine di secondo grado qualora i genitori della persona handicappata abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano invalidi o deceduti.
In quest’ultimo caso, il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente. Quindi, non ci si può appellare alla Legge 104 per ottenere il trasferimento per la necessità di assistere un parente portatore di handicap qualora un altro familiare ne abbia fatto già richiesta.
In linea generale, però, questo vale per tutti i dipendenti pubblici e non solo per le forze Armate. La richiesta di trasferimento da parte di un dipendente delle forze armate viene valutata prendendo in considerazione anche altre circostanze specifiche: vediamo quali sono.
Trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate. Un trasferimento può essere anche rifiutato. Come e quando rifiutare il trasferimento con la 104? Le conseguenze? Ecco un breve riepilogo in risposta a queste domande.

Come viene valutata la richiesta di trasferimento con Legge 104 delle Forze Armate?
In merito al trasferimento con Legge 104 per le Forze Armate, dobbiamo soffermarci anche su alcune ordinanze del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda il pubblico impego in generale, e quindi anche le Forze Armate, la giurisprudenza ritiene che spetta all’Amministrazione valutare la richiesta di trasferimento “alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione” (Consiglio di Stato, SEz. IV, 14 maggio 2015, n. 2426).
Anche “la scelta della sede di lavoro deve trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923) e “deve sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione affinché la Pubblica Amministrazione possa provvedere al proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento”(Consiglio di Stato, Sez. II, 1° agosto 2014 n. 4085).
In merito al trasferimento delle forze dell’ordine, l’articolo 981, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 66/2012 (Codice dell’Ordinamento Militare), così come modificato dall’articolo 6, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 8/2014, introduce una norma speciale, disponendo che per l’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri “si applica l’articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni” ma “nel limite delle posizioni organiche, previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta di destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”.
Quindi, in sintesi: le Forze Armate hanno sempre e comunque il diritto di chiedere il trasferimento per assistere il familiare portatore di handicap. Tuttavia, la richiesta sarà soggetta al generale principio del “bilanciamento degli interessi”, “soprattutto quando il trasferimento del dipendente potrebbe essere in contrasto con le esigenze organizzative dell’Amministrazione” come stabilito dal Tar Lazio, Roma, Sez.,7 giugno 2007, n. 5257.
Inoltre, se il dipendente delle Forze Armate è stato formato per svolgere un determinato incarico, la richiesta di trasferimento può essere accolta solo se nella sede richiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell’esperienza posseduta (Consiglio di Stato, Sez., IV, 31 marzo 2015, n. 1678).
Tuttavia, anche in caso di queste circostanze impeditive, in ogni caso il rifiuto del trasferimento deve essere sempre motivato e supportato da interessi talmente predominanti da prevalere alle esigenze del disabile (ad esempio motivo di pericolo per la sicurezza pubblica).
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