Invalidità e prepensionamento: tutte le possibilità

Invalidità e prepensionamento: le possibilità di uscita anticipata per chi ha determinate percentuali di invalidità. Trattamenti che non prevedono nessuna penalizzazione e che consentono di andare on pensione fino a 17 anni prima di quanto dispone la Legge Fornero.
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22/3/23

Invalidità e prepensionamento: le possibilità di uscita anticipata per le persone con una riconosciuta percentuale di invalidità. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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In questo articolo parliamo proprio di pensionamento, ovvero di quei trattamenti che anticipano l’uscita dei lavoratori con disabilità e dopo che hanno raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione.

Lo chiariamo subito: in argomento non ci sono le pensioni di inabilità (civile o lavorativa), l’assegno ordinario di invalidità (o la pensione agli inabili civili parziali). E neppure misure come l’Ape Sociale e la pensione ai precoci, che comunque consentono delle uscite agevolate (anagraficamente) per le persone con determinate percentuali di invalidità e per i caregiver familiari che se ne prendono cura.

Invalidità e prepensionamento: pensione anticipata di vecchiaia

In questo articolo ci riferiamo in particolare alla pensione anticipata di vecchiaia.

Partiamo dalla pensione concessa a chi ha una invalidità non inferiore all’80% ed è in possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Stiamo dunque parlando di una misura previdenziale, un prepensionamento per persone che hanno una grave disabilità.

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Invalidità e prepensionamento: requisiti

Questi sono i requisiti necessari:

  • sanitario: come detto, invalidità non inferiore all’80% (riconosciuta ovviamente dall’Inps);
  • età anagrafica: 61 anni per gli uomini e 56 per le donne;
  • contributi: almeno 20 anni di contribuzione.

Il lavoratore deve essere iscritto all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) e quindi essere un dipendente. O deve essere iscritto alla Gestione Separata Inps o alle forme sostitutive dell’Ago.

Per questo tipo di pensionamento anticipato si applica una finestra mobile di 12 mesi.

L’80% di invalidità riconosciuto dall’Inps viene spesso valutato dall’istituto sulle specifiche attitudini, capacità e mansioni del lavoratore.

Ma sulla questione è intervenuta la Corte d’Appello di Torino (sentenza numero 467 del 2020). Una sentenza che riguarda proprio i requisiti sanitari che devono essere considerati per la pensione anticipata di invalidità.

I giudici hanno chiarito che i criteri devono essere quelli stabiliti dall’articolo 2 della legge 118 del 1971. La norma dispone che sia applicabile «la vecchia normativa in tema di età pensionabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi di guadagno, perché l’unico requisito posto dalla legge riguarda la misura dell’invalidità, che non deve essere inferiore all’80%, come nel caso esaminato in appello».

In pratica i magistrati hanno sancito che l’invalidità previdenziale non prevale sulla generica invalidità civile.

Per cui, basta per accedere a questo trattamento avere almeno l’80% di invalidità civile (del resto sempre riconosciuta dalle commissioni medico legali dell’Inps).

Per richiedere questo trattamento anticipato alla domanda inviata all’Inps deve essere allegato anche il modello SS3 (certificato medico) a compilarlo deve essere il medico curante.

Invalidità e prepensionamento: riduzione al 74%

Anche i lavoratori che hanno una invalidità superiore al 74% possono avere diritto a una pensione anticipata. O meglio, così come per i lavoratori sordomuti, possono richiedere per ogni anno di lavoro svolto in aziende pubbliche o private (con quella percentuale di invalidità), due mesi di contribuzione figurativa. Fino a un massimo complessivo di 5 anni.

E quindi, in linea di massima e sfruttando in pieno questa possibilità di uscita, un lavoratore che ha almeno il 74% di invalidità civile e un lavoratore sordomuto possono andare in pensione anticipata fino a 5 anni prima (senza perdere nulla sull’importo del trattamento pensionistico).

I 5 anni (ovvero 60 mesi di contribuzione figurativa) equivalgono a 30 anni di lavoro svolto dal lavoratore con una percentuale di invalidità superiore al 74%.

Questa misura non scatta in automatico è sempre necessario presentare una domanda all’Inps.

Come accennato, i contributi figurativi sono ammessi sono negli anni in cui la persona con disabilità ha prestato servizio con una invalidità riconosciuta superiore al 74% (o in quando sordomuto). Sul punto c’è una dettagliata spiegazione nella Circolare Inps numero 92 del 16 maggio 2002.

Invalidità e prepensionamento: uscita a 55 anni (50 per le donne)

Possono chiedere la pensione di vecchiaia anticipata anche i lavoratori non vedenti. Per loro il limite di età è più basso: 55 anni per gli uomini, 50 anni per le donne (articolo 9 della legge 218 del 1952).

La richiesta della pensione anticipata, per questa misura, può essere presentata in questi casi:

  • se la cecità si è manifestata prima dell’iscrizione all’Assicurazione obbligatoria;
  • se chi presenta la richiesta ha accumulato almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgenza della cecità.

Invalidità e prepensionamento: calcolo importo

Ovviamente non è possibile definire un importo per questi trattamenti anticipati, anche perché l’ammontare complessivo deve essere calcolato in base al numero di contributi e agli anni che rientrano nel calcolo retributivo o contributivo.

Per queste misure comunque non sono previste penalizzazioni. E neppure l’obbligo di calcolare con il contributivo anche gli anni che rientrano invece nel retributivo (tutti quelli prima del 1996).

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