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Revoca maggiorazione sociale invalidità civile: i motivi

Fino a poco tempo fa percepivi un importo della pensione di invalidità maggiore, ma poi si è ridotto. Se hai avuto diritto alla maggiorazione sociale, la causa potrebbe essere proprio quella, nel senso che potresti averne perso il diritto. Vediamo quindi in quali casi si applica la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile.
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24/9/23

Perché l’INPS ha predisposto la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile? Quali sono i requisiti da possedere per aver diritto alla maggiorazione? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

La maggiorazione sociale è un particolare incremento della pensione concesso nei confronti dei soggetti che hanno compiuto 60 anni e versano in condizioni disagiate.

Per capire perché l’INPS ha disposto la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità dobbiamo analizzare i requisiti necessari per ottenerla, ed è quello che faremo in questo approfondimento.

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I motivi della revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile

Cerchiamo di capire i motivi della revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile esaminando i requisiti necessari per ottenerla.

La maggiorazione sociale (articolo 1 della Legge 544 del 1988) viene riconosciuta sull’importo della pensione, a prescindere dall’integrazione al trattamento minimo, ed è destinata a:

  • pensionati titolari di prestazioni a carico dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), delle sue forme esclusive o sostitutive;
  • lavoratori autonomi che sono iscritti alla gestione speciale;

L’importante è rispettare specifici limiti di reddito fissati ogni anno. Le maggiorazioni sociali vengono riconosciute su trattamenti previdenziali, quali le pensioni con requisito contributivo, e su quelli assistenziali come le prestazioni economiche riservate agli invalidi civili, ai ciechi e sordomuti e l’assegno sociale.

Da quanto detto, la principale motivazione per cui ti è stata revocata la maggiorazione risiede nel possibile superamento del limite reddituale: vediamo quali sono questi limiti.

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Revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile per superamento dei limiti reddituali

Considerando che la maggiorazione è destinata a chi ha più di 60 anni e anche oltre i 70 anni, e che è applicata sia alle pensioni previdenziali che assistenziali, presumiamo che tu ancora possegga i requisiti anagrafici e previdenziali.

Non prendiamo in considerazione la revoca del trattamento assistenziale, perché in quel caso non avrebbe senso parlare di maggiorazione, visto non ci sarebbe più il trattamento su cui applicarla.

Per esclusione, quindi, non rimane che il superamento del limite reddituale.

Per beneficiare della maggiorazione sociale è necessario essere titolari di pensioni di importo uguale o inferiore al minimo (571 euro e 600 euro per gli over 75 per il 2023) e non avere altri redditi.

Le maggiorazioni vengono concesse in modo da non superare mai i limiti di reddito previsti, che per il 2023 sono i seguenti:

  • i pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni non devono avere un reddito personale annuo superiore a 7.644,41 euro e un reddito da coniugato annuo superiore a 14.206,92 euro;
  • i pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni non devono avere un reddito personale annuo superiore a 8.402,94 euro e un reddito da coniugato annuo a 14.945,45 euro;
  • i pensionati con un’età minima di 70 anni non devono avere un reddito personale superiore a 9.102,34 euro e un reddito da coniugato a 15.644,85 euro.

Superati questi limiti di reddito scatta la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile. Solo nel caso in cui dovessi rientrare nei limiti, potrai nuovamente inoltrare domanda per l’applicazione della maggiorazione.

La maggiorazione sociale riservata ai pensionati con trattamenti al minimo che hanno compiuto 70 anni di età è chiamata incremento al milione.

Vediamo a questo punto quali sono i redditi che vengono considerati nel calcolo per ottenere la maggiorazione sociale.

Ecco qualche esempio pratico per capire come funziona la maggiorazione sociale per l’aumento della pensione.

Revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile per superamento del reddito: quali redditi vengono considerati?

Abbiamo visto che la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile scatta quando si superano i limiti di reddito previsti.

Ma quali sono i redditi che vengono considerati e quelli che invece vengono esclusi dal calcolo?

Riassumendo, possiamo dire che vengono considerati tutti i redditi percepiti, a esclusione dei seguenti:

  • la casa di abitazione e la pertinenza;
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • la pensione di guerra;
  • redditi soggetti a tassazione separata;
  • redditi tassati alla fonte.

Abbiamo poi un ultimo caso in cui può essere revocata la maggiorazione sociale: vediamo qual è.

Maggiorazione assegno sociale a 70 anni: in che consiste, quando spetta e quali sono i requisiti reddituali per accedervi.

Revoca della maggiorazione sociale sull'invalidità civile
Revoca maggiorazione sociale invalidità civile: i motivi

Revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile in caso di cambio di residenza in un Paese UE

L’INPS, con il messaggio 13/07/2006 n.19999, facendo seguito alla circolare 10/2006, ha precisato che la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile, ovvero nei confronti dei cittadini italiani che risultano residenti in uno Stato membro UE, decorre con effetto dal 1° giugno 2005.

Infatti nel caso in esame trova applicazione il Regolamento comunitario per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionale n. 1408/1971 secondo il quale ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati della UE non spetta la pensione e l’assegno sociale, le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e invalidi civili, l’integrazione alla pensione minima e la maggiorazione sociale (Reg. 647/2005).

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