Pensione di inabilità sospesa: tutti i casi possibili

Scopri quando viene sospesa la pensione di inabilità e quali sono i limiti di reddito da non superare.

Quando viene sospesa la pensione di inabilità? Bisogna tenere d’occhio requisiti e redditi necessari a ricevere la prestazione economica destinata alle persone con disabilità totale. Ne parliamo in questo articolo - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

INDICE

Pensione di inabilità sospesa: requisiti

La pensione di inabilità viene erogata dall’INPS alle persone:

  • di età compresa tra i 18 e i 67 anni,
  • residenti in Italia,
  • con totale inabilità lavorativa (100% di invalidità).

L’importo

Dal 1° gennaio 2022 l’importo della pensione di inabilità è di 291,98 euro al mese per 13 mensilità.

Limite di reddito pensione di inabilità

Il limite massimo di reddito personale annuo per beneficiare della prestazione è di 17.050,42 euro. Per l’assegno di invalidità, che spetta con percentuali di invalidità fra il 77 e il 99%, il limite è pari a 5.010,20 euro. Queste soglie rimarranno in vigore almeno fino al 31 dicembre 2022.

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Pensione di inabilità sospesa per reddito

Chi beneficia della pensione di inabilità, ha l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione economica.

Nel calcolo del reddito personale annuo vanno inseriti tutti i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini dell’imposta Irpef, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali:

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  • stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato;
  • redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (come gli interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e Cct.);
  • redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  • redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • redditi da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
  • redditi relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
  • trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e loro anticipazioni.

Pensione di inabilità sospesa: tutti i casi possibili

La sospensione della pensione di inabilità scatta se il beneficiario della prestazione non inoltra la propria dichiarazione dei redditi. L’INPS, in questi casi, comunicherà il preavviso di sospensione, tramite raccomandata A/R.

Dopo questa comunicazione, i propri redditi potranno essere comunicati entro 60 giorni. La procedura va effettuata in forma telematica (online), utilizzando la domanda di “Ricostituzione reddituale per sospensione, art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.

In caso di mancata comunicazione, scatterà la sospensione della pensione di inabilità. Senza un riscontro positivo, dopo 120 giorni dalla sospensione, scatta la revoca. L’INPS procederà a calcolare il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati.

Altre cause

Altre cause di sospensione della pensione di inabilità sono:

  • non presentarsi alla visita di revisione;
    • la pensione viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello della convocazione. L’interessato sarà informato dall’INPS e dovrà fornire le motivazioni della sua assenza entro 90 giorni dall’invio. L’INPS comunicherà una nuova data. In caso di secondo rifiuto, la prestazione assistenziale verrà revocata.
  • trasferimento all’estero per un lungo periodo;
  • rinuncia alla residenza in Italia.
Pensione di inabilità sospesa: tutti i casi possibili
Pensione di inabilità sospesa: tutti i casi possibili

Pensione di inabilità sospesa: come evitarlo

Per evitare la sospensione, il beneficiario delle prestazione economica dovrà:

  • accedere al sito dell’INPS utilizzando il Pin personale, lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi).
  • cliccare su “Home”, “Prestazioni e servizi”, “Servizi” e quindi su “Domanda di prestazioni pensionistiche”.
  • cliccare su “Variazione prestazione pensionistica” accedendo al sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi”, “Ricostituzione pensione”, “Reddituale”, “Per sospensione art. 35 co. 10 bis DL 207/2008”.
  • compilare il quadro con i dati anagrafici e le dichiarazioni (il richiedente dovrà indicare se percepisce o meno altre pensioni oltre alla pensione di invalidità),
    • è necessario compilare il quadro relativo ai redditi e confermare quanto dichiarato.

Nella procedura suggeriamo di farsi assistere da un patronato.

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