Invalidità civile, i codici di esenzione fascia per fascia. Il ticket sanitario è un contributo che i cittadini versano per le prestazioni sanitarie offerte dallo Stato. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
- Invalidità civile: quando scatta l’esenzione
- Invalidità civile: malattie croniche
- Invalidità civile: le novità introdotte
- Invalidità civile: per gli invalidi
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Il ticket sanitario riguarda in particolare queste prestazioni:
- pronto soccorso;
- cure termali;
- acquisto farmaci;
- prestazione specialistiche come visite, esami strumentali e da laboratorio.
Invalidità civile: quando scatta l’esenzione
Non tutti però devono pagare il ticket sanitario. In alcuni casi il paziente viene esentato, in particolare in questi casi:
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- per il reddito;
- per l’età;
- per la condizione sociale;
- per alcune malattie, in particolare quelle croniche o rare;
- per chi ha avuto il riconoscimento dell’invalidità;
- in gravidanza;
- per la diagnosi precoce di tumori;
- per le diagnosi di Hiv.
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Invalidità civile: codice esenzione
All’esenzione di questi ticket sanitaria viene associato un codice. In questo articolo ci soffermiamo sui codici di esenzione che riguardano in particolare le malattie croniche e l’invalidità. Due tipi di esenzione che spesso sono connessi, anche perché molte persone che soffrono di patologie croniche hanno anche diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità. Scopri quando è possibile ricevere i sostegni economici per le persone disabili e il bonus 200 euro.
Invalidità civile: malattie croniche
Partiamo dalle malattie croniche, descritte dal sito TheWam.net. Come suggerisce la stessa definizione, sono patologie che richiedono un trattamento farmacologico ed esami e visite specialistiche per anni, a volte per decenni.
Per alcune di queste malattie il Servizio Sanitario Nazionale ha disposto l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Ovviamente l’esenzione riguarda solo le prestazioni mediche che sono state disposte per il controllo e la prevenzione di ulteriori complicazioni di quella singola patologia.
Qui puoi trovare l’elenco di tutte le malattie croniche per le quali sono stati definiti i Livelli essenziali di assistenza (Lea).
Nel 2017 sono stati inserite più di 110 nuove entità, tra malattie rare e gruppi che danno diritto all’esenzione. L’elenco è stato riorganizzato, la novità riguarda in particolare i gruppi, che sono aperti: in questo modo è possibile inserire anche quelle malattie rare che anche se non sono inserite nell’elenco possono comunque essere riconducibili al gruppo e avere diritto all’esenzione.
Invalidità civile: le novità introdotte
Queste sono le principali novità, così come le ha presentate in ministero della Salute:
- creazione di 16 capitoli distinti per apparato
- definizione di gruppi in cui poter collocare le malattie rare che, nel futuro, non dovessero trovare accoglienza in gruppi già definiti, in modo da garantire il diritto all’esenzione a tutti gli aventi diritto
- inserimento della sarcoidosi tra le MR (con esenzione da riconfermare dopo i primi 12 mesi, solo per le forme persistenti)
- spostamento tra le malattie croniche di 4 patologie già esenti come MR:
- malattia celiaca (059);
- sindrome di Down (065);
- sindrome di Klinefelter (066);
- connettiviti indifferenziate (067);
- inserimento tra le MR di 2 patologie già esenti come malattie croniche:
- sclerosi sistemica progressiva (RM0120);
- miastenia grave (RFG101).
- per alcune malattie (tumore di Wilms, retinoblastoma, pubertà precoce idiopatica), sono stati introdotti limiti temporali all’esenzione che verrà eventualmente rinnovata alla scadenza, in relazione al decorso clinico del singolo paziente.
Il Decreto sui nuovi Lea estende anche l’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale includendo, per la parte del Laboratorio, nuove indagini per la diagnosi precoce di numerose malattie metaboliche rare.
Per quasi tutte queste patologie sono state individuate delle precise prestazioni che sono fruibili beneficiando dell’esenzione. Ogni malattia ha il suo “pacchetto prestazionale”.
Queste prestazioni devono rispondere a questi criteri:
- appropriatezza ai fini del controllo dell’evoluzione della malattia e delle eventuali complicazioni;
- efficacia per la prevenzione dell’aggravamento della condizione clinica.
Invalidità civile: per gli invalidi
Passiamo ora all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per l’invalidità.
Come è noto il riconoscimento di un determinato grado di invalidità dà diritto all’esenzione per una parte o tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono fornite dal Sistema Sanitario Nazionale.
L’esenzione per invalidità deve essere riconosciuta dalla Asl di residenza. Per richiederla basta andare allo sportello ed esibire, oltre al documento di riconoscimento, anche la certificazione che attesta l’accertamento dello stato di invalidità.
Queste sono le categorie di invalidi che non dovranno pagare il ticket per le prestazioni di laboratorio, diagnostica strumentale e tutte le prestazioni specialistiche che sono raggruppate – come accennato prima – nei Lea:
- “G01”: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio;
- “L01”: grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità;
- “L02”: invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore 2/3 dal 67% al 79% di invalidità;
- “S01”: grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione;
- “S02”: invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°;
- “C01”: invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento;
- “C02”: invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento;
- “C03”: invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità;
- “C04”: Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90;
- “C05”: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili;
- “C06”: Sordomuti;
- “V01”: Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari, vittime dovere e familiari superstiti;
- “G02”: Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°;
- “L03”: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità;
- “L04”: Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- “S03”: Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8°.
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