Disabilità oncologica: tutto quello che ti spetta

Disabilità oncologica, tutto quello che ti spetta: diritti, tutele, benefici economici e agevolazioni fiscali. Le procedure da seguire, i tempi di attesa e gli eventuali vantaggi per i familiari che lo assistono se sono lavoratori dipendenti.
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21/3/23

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INDICE

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Ci sono diverse leggi che consentono ai pazienti affetti da una patologia oncologica di avere determinate tutele. Non sempre sono conosciute e anche per questo a volte restano inapplicate. In questo articolo le elenchiamo in modo rapido. Speriamo di essere utili a chi sta affrontando (o lo ha già fatto) questo difficile momento della sua esistenza. Ricordiamo un dato: lo Stato assiste i pazienti affetti da un tumore a prescindere da requisiti assicurativi e contributivi.

Disabilità oncologica: invalidità civile

Partiamo dall’invalidità civile. Sono previste tre diverse percentuali per i pazienti oncologici, dipendono ovviamente dalla gravità della patologia:

  • per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l’11%;
  • per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%;
  • per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%.

Per essere riconosciuti invalidi civili e avere diritto a determinate agevolazioni o benefici economici è necessario avere più del 33% di invalidità.

Il riconoscimento dello stato di invalidità o handicap si ottiene presentando una domanda all’Ufficio invalidi civili dell’Asl di residenza o all’Inps. Se si vuole anche usufruire dei benefici che sono previsti dalla legge 104 del 92 (legge sull’handicap) è meglio indicarlo all’interno della stessa domanda. In caso contrario si rischia di essere sottoposti a due visite medico legali di fronte alla commissione.

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Disabilità oncologica: procedura accelerata

Sia l’invalidità, sia le Legge 104 (che ovviamente non sono la stessa cosa) consentono entrambe di usufruire di particolari benefici. L’entità di questi benefici dipende dalla percentuale di invalidità o dalla definizione di handicap riportata sul verbale.

Per ottenere i benefici le domande devono essere inviate all’Inps via internet, in modo autonomo o servendosi di un patronato.

Per i malati oncologici (con la legge 80 del 2006, articolo 6) è stata disposta una procedura accelerata. La visita della commissione medica deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e l’esito dell’accertamento deve produrre immediatamente i benefici riconosciuti.

Disabilità oncologica: l’iter in sintesi

In sintesi questo è l’iter per arrivare al riconoscimento dell’invalidità (o handicap) e ai successivi benefici:

  • andare da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo (può anche essere il medico di base), deve attestare la patologia invalidante;
  • presentare all’Inps via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria la domanda di riconoscimento dei benefici;
  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico Inps, nella data che gli verrà comunicata.

Il medico certificatore deve attestare:

  • la natura delle infermità invalidanti (in questi casi quindi la presenza della patologia oncologica); riporta i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • la tessera sanitaria;
  • le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).

Disabilità oncologica: domanda all’Inps

Il medico dovrà anche definire se si tratta di patologie che sono stabilizzate o possono aggravarsi (nel secondo caso non dovrebbe essere prevista una visita di revisione). E chiarire se la patologia oncologica è in atto.

Il medico dopo aver compilato il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso.

A questo punto il medico deve consegnare all’interessato:

  • l’attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato e che deve essere conservato per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda di riconoscimento dell’invalidità;
  • la copia originale firmata del certificato, che dovrà essere esibita al momento della visita di accertamento,
  • l’eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

Questo certificato ha una validità massima di 90 giorni dal rilascio. Oltre quel termine sarà necessario chiederne un altro.

Disabilità oncologica: verbale

Dopo aver inviato la documentazione all’Inps verrà fissata la visita medica all’esito della quale sarà emesso un verbale.

Nel verbale sarà riportato:

  • l’esito dell’accertamento;
  • i codici nosologici internazionali (CD-9);
  • l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di altre visite di revisione o l’eventuale rivedibilità (sarà riportata anche la data della nuova visita).

È ovvio che se dopo il riconoscimento dell’invalidità le condizioni del paziente dovessero peggiorare sarà possibile chiedere una nuova visita che certifichi l’aggravamento.

Disabilità oncologica: indennità di accompagnamento

È importante sapere anche questo. Se a causa della patologia oncologica il paziente ha dei problemi di deambulazione o se non è più capace di svolgere le normali attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare), può essere richiesta l’indennità di accompagnamento.

Disabilità oncologica: chemioterapia

In caso di chemioterapia al paziente sarà automatico il riconoscimento (anche se per i soli periodi delle terapie) dell’indennità di accompagnamento.

Sarà necessario valutare però gli effetti della terapia sul paziente: è quindi importante la relazione medica dell’ospedale o del servizio oncologico dove si effettua il trattamento.

Disabilità oncologica: tutto quello che ti spetta

Disabilità oncologica: legge 104

Se al paziente oncologico viene riconosciuta la Legge 104 (in stato di gravità) il familiare che lo assiste può ottenere dei benefici sul posto di lavoro (se è dipendente)

  • tre giorni di permesso retribuito al mese (anche frazionabili in ore);
  • due anni di congedo retribuito (anche frazionabile in determinati periodi);
  • la possibilità di rifiutare il trasferimento o di essere trasferito in una sede più vicina all’abitazione del paziente da assistere);
  • la possibilità di rifiutare il lavoro notturno.

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