Niente pensioni alle badanti? È il caso di una lavoratrice domestica a cui è stata respinta la pensione con 15 anni di contributi. Scopri tutti i dettagli (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE:
- Niente pensioni alle badanti: requisiti per accedere alla pensione
- Niente pensioni alle badanti: pensione respinta dall’INPS
- Niente pensioni alle badanti: cosa dice la Cassazione
- Niente pensioni alle badanti: perché?
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Niente pensioni alle badanti: requisiti per accedere alla pensione
Niente pensioni alle badanti con 15 anni di contributi? Prima di addentrarci in questo argomento un po’ spinoso, ricordiamo che quando si va in pensione dopo aver versato una buona quantità di contributi si ha diritto a un assegno mensile rispettabile.
Secondo il nostro ordinamento, per accedere alla pensione di vecchiaia bisogna avere almeno 67 anni di età e aver maturato almeno 20 anni di contributi. In alternativa, un lavoratore può andare in pensione a 71 anni con 5 anni di contributi se ha iniziato ad avere contribuzione dal 01/01/1996.
Inoltre, è anche possibile accedere alla pensione anticipata, che prevede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
In ogni caso, è possibile accedere a una delle forme di pensione anticipata, come la pensione anticipata ordinaria, Quota 102, l’Ape Sociale, Opzione Donna, Quota 41 per lavoratori precoci e la pensione anticipata per lavori usuranti.
Nelle scorse settimane The Wam.net ha condiviso articoli su quanto si prende di pensione con:
- 45 anni di contributi,
- 42 anni di contributi,
- 40 anni di contributi,
- 35 anni di contributi,
- 32 anni di contributi,
- 30 anni di contributi,
- 28 anni di contributi,
- 27 anni di contributi,
- 26 anni di contributi,
- 20 anni di contributi,
- 16 anni di contributi,
- 15 anni di contributi,
- 14 anni di contributi,
- 13 anni di contributi,
- 10 anni di contributi,
- 5 anni di contributi
Per raggiungere il requisito contributivo possono essere considerati anche periodi di lavoro all’estero in ambito UE e nei paesi con cui è stata stipulata una convenzione internazionale.
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Niente pensioni alle badanti: pensione respinta dall’INPS
Niente pensioni alle badanti? Proprio così. In particolare, oggi discutiamo del caso di una lavoratrice domestica che ha presentato la domanda all’INPS per ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.
Pur sapendo che il requisito minimo per ricevere la prestazione corrisponde a 20 anni di contribuzione, la lavoratrice ha avanzato la richiesta di pensione facendo riferimento alla cosiddetta Deroga Amato, e in particolare all’art. 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992.
Infatti, questa disposizione prevede un requisito contributivo di 15 anni per i lavoratori e le lavoratrici iscritte presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Tuttavia, per aver diritto alla pensione secondo la Deroga Amato, questi lavoratori devono vantare almeno 25 anni di assicurazione IVS ed essere stati occupati per almeno 10 anni per periodi di tempo inferiori a 52 settimane l’anno.
Nel caso della colf in questione, la cittadina ha maturato un’anzianità contributiva di 790 settimane, quindi un’anzianità inferiore rispetto alle 1.040 settimane previste dalla Riforma Amato, ma allo stesso tempo superiore alle 780 settimane richieste dalla disciplina pensionistica valida in precedenza.
Inoltre, essendo in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, la lavoratrice non ha potuto neanche avvalersi della pensione a 70 anni e 7 mesi con 5 anni di contributi, perciò l’unica opzione utile è stato invocare la Deroga Amato per maturare una pensione e non perdere i contributi versati all’INPS.
Tuttavia, come abbiamo anticipato all’inizio, la richiesta della prestazione pensionistica è stata respinta dall’Istituto di previdenza sociale. La giustificazione dell’INPS in merito al rigetto della pensione si basa sul presupposto che la lavoratrice domestica abbia lavorato a tempo pieno, non raggiungendo quindi i requisiti per l’attivazione della deroga.
Eppure la cittadina non si è persa d’animo, considerandosi insoddisfatta per la valutazione dell’INPS, poiché che le settimane contributive accreditate per ciascun anno di lavoro erano inferiori a 52 per effetto della bassa retribuzione e della relativa contrazione dell’anzianità contributiva accreditabile nel periodo considerato.
Di conseguenza, la lavoratrice ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, la quale si è rivelata d’accordo con l’Istituto. Vediamo perché nel prossimo paragrafo.
Niente pensioni alle badanti: cosa dice la Cassazione
Niente pensione alle badanti? Questo è ciò che ha detto il giudice di Cassazione in merito al caso esaminato in questo articolo.
In particolare, la Cassazione si è espressa con l’ordinanza numero 26320 del 7 Settembre 2022, in cui ha ribadito che «la portata e il contenuto della disposizione fanno chiaramente riferimento all’intento del legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l’intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell’intero anno solare, possano anch’essi far valere una minore contribuzione».
Ciò vuol dire che la Deroga Amato si applica solo alle attività lavorative che non coprono l’intero anno solare, come per esempio quelle legate all’agricolatura o i lavori stagionali, con cui non è possibile raggiungere i 20 anni di anzianità contributiva richiesti dal 1° gennaio 1993 dalla Riforma Amato per il pensionamento di vecchiaia.

Niente pensioni alle badanti: perché?
Sulla base di quanto affermato dai giudici della Cassazione, la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può essere concessa solo a quei soggetti che con la loro attività lavorativa non possono raggiungere la contribuzione sufficiente per accedere al trattamento pensionistico.
In definitiva, tale beneficio non può essere riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici che, pur avendo un’anzianità assicurativa di 25 anni, nel decennio di riferimento hanno lavorato in regime part-time orizzontale, lavoro a domicilio e lavoro domestico e che, di conseguenza, hanno subito una contrazione dell’anzianità contributiva al di sotto delle 52 settimane l’anno.
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