Vediamo quando è prevista l’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità, indennità riservata ai cittadini invalidi che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE- Assegno ordinario di invalidità: i requisiti
- Assegno ordinario di invalidità: come si calcola
- Assegno ordinario di invalidità: la riduzione
- Assegno ordinario di invalidità: la trattenuta
- Assegno ordinario di invalidità: integrazione al minimo
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Assegno ordinario di invalidità: i requisiti
Per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5.
Il trattamento economico viene erogato a chi è iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria Inps e ad alcuni fondi sostitutivi, mentre non spetta ai dipendenti pubblici che però hanno diritto alla pensione per inabilità alle mansioni e al proficuo lavoro.
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Il sito lavoroepensioni.it ha spiegato come richiedere la pensione minima nel 2023.
Assegno ordinario di invalidità: come si calcola
L’assegno ordinario di invalidità viene calcolato come le pensioni dirette:
- con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il contributivo dopo quella data per chi al 31 dicembre del 1995 aveva già versato 18 anni di contributi;
- col sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995 e poi contributivo per chi ha maturato meno di 18 anni di contribuzione prima del 31 dicembre del 31 dicembre 1995. In questo caso si parla di “sistema misto”;
- col sistema contributivo per chi ha cominciato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995.
Ma quando spetta l’integrazione al minimo? Ne parliamo nei prossimi paragrafi.
Puoi approfondire il calcolo dell’importo in questa mini-guida di thewam.net.
Assegno ordinario di invalidità: la riduzione
L’assegno ordinario di invalidità si riduce in base ai redditi da lavoro percepiti, se questi ultimi superano alcune soglie:
- se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo, l’assegno ordinario di invalidità viene ridotto del 25%:
- l’assegno minimo per il 2022 è di 524,35 euro, moltiplicato per 13 mensilità (un anno di riconoscimento) è pari a 6816,65. Lo si moltiplica per quattro (27266,20). Se il reddito supera quella cifra, l’assegno ordinario di invalidità si riduce di un quarto.
- se il reddito minimo supera di 5 volte il trattamento minimo (più di 34.083,25 euro), allora la riduzione dell’assegno ordinario ammonterà al 50%.
Assegno ordinario di invalidità: la trattenuta
La legge prevede una trattenuta applicata sull’assegno, se questa indennità supera il trattamento minimo (524,35 euro), secondo queste modalità:
- se si sono versati almeno 40 anni di contributi non si applica la trattenuta aggiuntiva;
- per i lavoratori dipendenti la trattenuta è del 50% della quota di assegno che supera il trattamento minimo;
- per i lavoratori autonomi, la trattenuta ammonta al 30% della quota che supera il trattamento minimo.
Non si applica alcuna trattenuta:
- quando il reddito è inferiore al trattamento minimo;
- quando il lavoratore ha sottoscritto contratti a termine che sono inferiori a 50 giornate lavorative in un anno;
- quando il reddito deriva da attività socialmente utili, inseriti in programmi per il reinserimento degli anziani, promesse da enti locali o istituzioni pubbliche o private, o da altre particolari attività (operai agricoli, amministratori locali, giudici di pace o tributari…).

Assegno ordinario di invalidità: integrazione al minimo
L’integrazione al minimo sull’assegno ordinario di invalidità civile viene riconosciuta se l’importo della prestazione economica è inferiore al limite ritenuto vitale (524,35 euro).
L’integrazione, invece, non spetta se i redditi assoggettabili all’Irpef del titolare di assegno ordinario sono superiori di due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale (12.170,86 euro per il 2022). L’integrazione viene negata anche se il coniuge dell’assistito non ha redditi.
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