In quali casi è previsto l’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili? Quali sono le patologie esenti, ovvero non soggette a visita fiscale? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
I lavoratori assenti dal lavoro per malattia, devono sottostare al controllo delle visite fiscali da parte dei medici dell’Inps.
In alcuni casi, però, è previsto l’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili, che deve essere sempre certificato dal proprio medico curante, il quale seguirà le indicazioni dell’Inps per la concessione.
In questo articolo vediamo nel dettaglio come funziona l’esonero e quali sono le patologie che ne danno diritto.
Indice
- Chi ha diritto all’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili
- Chi ha la 104 è soggetto alla visita fiscale?
- Visite fiscali per lavoratori disabili: le patologie che danno diritto all’esonero
- Visite fiscali per lavoratori disabili: tipologie di invalidità per la prescrizione dell’esonero
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Chi ha diritto all’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili
L’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili viene concesso quando l’assenza del lavoratore sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria oppure da patologie legate all’invalidità riconosciuta, che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67% (Circolare Inps del 07.06-2026 n. 95).
Per quanto riguarda i lavoratori disabili del settore privato, i casi di esonero sono:
- malattia connessa all’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita;
- infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda i lavoratori disabili del settore pubblico, i casi di esonero sono:
- malattia connessa a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- menomazione ascritta alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra (DPR 30 dicembre 1981, n. 834);
- patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
- malattia connessa alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Chi ha la 104 è soggetto a visita fiscale? Vediamolo nel prossimo paragrafo.
Il sito lavoroepensioni.it ha chiarito come funzioneranno gli orari delle visite fiscali dell’INPS nel 2023.
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Chi ha la 104 è soggetto alla visita fiscale?
Per chi ha la Legge 104, l’esonero dalle visite fiscali per disabili è previsto solamente in un caso, ovvero laddove la patologia per la quale il lavoratore si assenta dal lavoro sia collegata ai motivi di invalidità che hanno dato diritto a beneficiare di detta legge.
Cerchiamo di chiarire meglio il concetto con due esempi:
- esempio n. 1: un lavoratore con la Legge 104 legata a motivi cardiaci si assenta dal luogo di lavoro per riscontrate problematiche al cuore. Questo lavoratore è completamente esonerato dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale.
- esempio n. 2: se, invece, lo stesso lavoratore (beneficiario, quindi, della Legge 104 per problemi di cuore) si assenta dal lavoro per un’altra malattia (come può essere, ad esempio, un’influenza) non è esonerato e potrà, quindi, essere suscettibile di controllo medico fiscale.
È importantissimo che questa regola sia rispettata e conosciuta, in quanto sono molti i lavoratori che credono di essere esonerati semplicemente perché in possesso della Legge 104 per se stessi o per un familiare vicino.
Laddove l’esonero non sussista, la sanzione può essere molto pesante per il lavoratore che potrebbe perdere l’indennità per i giorni di malattia.
Nel prossimo paragrafo vediamo invece nel dettaglio quali sono le malattie che esonerano dalla visita fiscale.
Legge 104 e invalidità: scopri cosa cambia con la nuova norma per l’accertamento e il riconoscimento di invalidità e disabilità.

Visite fiscali per lavoratori disabili: le patologie che danno diritto all’esonero
Le patologie che danno diritto all’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili sono le seguenti:
- emorragie severe, infarti d’organo;
- stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale;
- trapianti di organi vitali;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, fibrosi cistica, ecc);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
- ipertensione liquorale endocranica acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in:
- trattamento chirurgico e neoadiuvante;
- chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- malattie acute con compromissione sistemica;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Soffermiamoci sugli stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta e vediamo cosa prevede la Circolare Inps del 07.06-2026 n. 95.
Prima, però, specifichiamo che per godere dell’esonero è necessario che esso sia riportato all’interno del certificato di malattia Inps rilasciato dal proprio medico curante.
Su TheWam.net abbiamo parlato di cosa fare se non hai diritto all’esonero per visita fiscale e non sei presente e quali sono le regole e gli esoneri dalla visita fiscale per chi ha la 104.
Visite fiscali per lavoratori disabili: tipologie di invalidità per la prescrizione dell’esonero
In merito all’esonero dalle visite fiscali per lavoratori disabili, la normativa parla solo di “invalidità riconosciuta”, e l’invalidità può riguardare qualsiasi organo l’abbia provocata, purché la percentuale attribuita sia pari o superiore al 67%.
Le tipologie di invalidità, che il medico curante può ritrovare nella documentazione e conservare a supporto della prescrizione di esonero, riguardano:
- invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;
- l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle disposizioni vigenti;
- l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) in base alle disposizioni vigenti;
- l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Bisogna precisare che, mentre le prime due tipologie prevedono l’assegnazione di una percentuale minima del 67%, la terza categoria prevede un minimo di 2/3 e la quarta l’ascrivibilità a range categoriali.
Come puoi immaginare, il sistema tabellare dell’invalidità civile è quello che pone più problemi, sia perché le voci tabellari comprese non sono esaustive – il medico curante, quindi, è spesso costretto a interpretare la norma – sia perché, a sostegno della percentuale assegnata, si trovano spesso diverse menomazioni che concorrono a stabilire la percentuale minima del 67%.
Quindi, nel caso di infermità plurime, una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere raggiunta in una valutazione complessiva anche dal cumulo di piccole invalidità a partire dall’11%.
Questo significa che, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
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