Tredicesima e ferie con congedo 104: cosa cambia

Parliamo di tredicesima e ferie con congedo della Legge 104: cerchiamo di capire se durante il congedo straordinario maturano tredicesima e ferie e se queste sono comprese per il calcolo dell’indennità spettante.
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9/6/23

Cosa succede se sei titolare di Legge 104 e chiedi di usufruire del congedo straordinario? Durante il suo utilizzo, tredicesima e ferie con congedo della Legge 104 vengono maturate? E come funziona con la maturazione del trattamento di fine rapporto? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

Se assisti un familiare disabile grave e sei titolare di Legge 104, tra le altre agevolazioni hai diritto alla fruizione di 2 anni di congedo straordinario retribuito, frazionabile anche in giorni, settimane o mesi.

Durante il periodo di fruizione, quindi, otterrai comunque la retribuzione, anche se non piena, come vedremo.

Ci chiediamo: vengono maturate tredicesima e ferie con congedo della Legge 104? Vediamo cosa prevede la normativa.

Indice

Vengono maturate tredicesima e ferie con congedo della Legge 104?

In realtà, la normativa non è chiarissima in merito alla maturazione di tredicesima e ferie con congedo della Legge 104.

Tuttavia, sulla questione sono intervenuti sia l’INPS che l’INPDAP e il Consiglio di Stato, stabilendo che durante la fruizione del congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001) non maturano tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.

Il periodo in cui si usufruisce del congedo straordinario, però, è coperto da contribuzione figurativa ed è valevole al calcolo dell’anzianità assicurativa.

Nonostante non sia prevista la maturazione delle ferie durante il periodo del congedo straordinario, in un caso è possibile ottenere la fruizione di permessi non retribuiti: vediamo di cosa si tratta.

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Non maturano tredicesima e ferie con congedo della Legge 104 ma possono maturare permessi non retribuiti

Abbiamo visto che non maturano tredicesima e ferie con congedo della Legge 104. Tuttavia, la Circolare INPS 32/2012, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 1/2012 e la Circolare INPDAP n. 22 del 28 dicembre 2011, recepiscono una novità introdotta dal decreto legislativo 119/2011 e contenuta nel comma 5 quater dell’art. 42 del Dlgs 151/2001 (il decreto sul congedo straordinario).

La novità riguarda la possibilità che viene data al lavoratore dipendente, nel caso in cui usufruisca del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi.

Ebbene: in questo caso, il lavoratore matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativi, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

A questo punto ci chiediamo: tredicesima e ferie con congedo della Legge 104 non maturano neanche in caso di fruizione dei permessi retribuiti?

In questo approfondimento vediamo come funziona maternità e congedo straordinario con la Legge 104.

Niente tredicesima e ferie con congedo della Legge 104: e con i permessi retribuiti?

Quindi: niente tredicesima e ferie con congedo della Legge 104. Ma anche quando si utilizzano i permessi retribuiti non maturano ferie, tredicesima e Tfr? Anche in questo caso sono intervenuti l’INPDAP e il Consiglio di Stato.

Nella Circolare n. 22 del 28 dicembre 2011, l’INPDAP chiarisce che, diversamente dal congedo straordinario, per i permessi e i risposi per l’assistenza ai figli con handicap grave, viene riconosciuto un trattamento differente, e in questi casi non vi è riduzione di ferie e di tredicesima mensilità.

La Circolare INPDAP n. 22 del 28 dicembre 2011 sul diverso trattamento tra congedo e permessi richiama il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005, dove si rileva che il congedo e i permessi, pur avendo una comune finalità sociale, hanno natura diversa.

Infatti, mentre nel caso del congedo si configura una totale sospensione dell’attività lavorativa, che riprende al termine del periodo di congedo, i permessi costituiscono assenze temporanee limitate e brevi.

Detto questo, va di conseguenza che nel calcolo dell’importo dell’indennità per congedo straordinario non vengono compresi i ratei di tredicesima e ferie.

Vediamo quanti soldi si prendono con il congedo straordinario e cosa si perde se si fruisce di questa agevolazione.

Per l’indennità vengono calcolate tredicesima e ferie con congedo della Legge 104?

Visto che tredicesima e ferie con congedo della Legge 104 non maturano, di conseguenza non sono ricomprese nel calcolo dell’indennità.

Il calcolo dell’indennità per congedo straordinario è infatti effettuato tenendo in considerazione le “voci fisse e continuative” della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari.

Per legge, il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere un familiare disabile grave ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità che, al pari delle voci variabili della retribuzione, devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell’indennità per congedo straordinario.

Quindi, anche se per legge l’indennità per congedo straordinario è pari alla retribuzione di riferimento dell’ultimo mese lavorato, non maturando ferie, tredicesima, quattordicesima e Tfr, queste verranno escluse dal calcolo dell’indennità.

Per concludere, andiamo a riassumere le caratteristiche del congedo straordinario.

Vediamo se il dipendente in congedo retribuito può fare nel frattempo dei lavori da autonomo. Capiamo cosa dice la legge e verifichiamo se una soluzione di questo tipo è in linea con i principi che hanno spinto i legislatori ad approvare la Legge 104 a tutela delle persone con disabilità grave.

Tredicesima e ferie con congedo della legge 104
Tredicesima e ferie con congedo 104: nella foto un uomo esegue calcoli in base a dei grafici.

Tredicesima e ferie con congedo della Legge 104: caratteristiche del congedo straordinario

Il congedo straordinario Legge 104  il congedo 104 è un periodo di assenza dal lavoro, della durata massima di due anni, concessa a un lavoratore o lavoratrice dipendente che assiste un familiare con disabilità grave (ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992).

Va richiesto all’INPS tramite apposita domanda ed è retribuito per tutto il periodo di assenza tramite un indennizzo che varia leggermente ogni anno.

In base alla normativa che disciplina il congedo 104 (articolo 42, comma 5 deldecreto legislativo numero 119 del 2011), oltre alla retribuzione, è prevista anche la copertura figurativa per compensare l’assenza dal lavoro e quindi dei contributi utili ad accedere alla pensione.

Questa misura assistenziale può essere richiesta solo in base a specifici gradi di parentela e in particolare spetta a:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • genitori biologici o adottivi/affidatari della persona con disabilità grave;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, che dichiari di instaurare il rapporto di convivenza con la persona assistita, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Invece, non possono richiedere il beneficio:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

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