Trasporto scolastico alunni con disabilità: diritti

Il trasporto scolastico per alunni con disabilità è un diritto previsto da diverse norme, ma non sempre è garantito a causa della mancanza di fondi. Quali leggi lo stabiliscono e chi dovrebbe assicurare il servizio.
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27/5/23

Chi dovrebbe garantire il trasporto scolastico per alunni con disabilità? Perché non riesco ad ottenerlo? Il servizio è gratuito o devo pagare? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

I genitori di alunni con disabilità devono affrontare quotidianamente delle difficoltà per permettere ai loro figli di frequentare la scuola, in particolar modo chi ha figli con difficoltà motorie, ma non solo.

Eppure, il trasporto scolastico per alunni con disabilità è un diritto stabilito da diverse leggi, emanate proprio per garantire un diritto (diritto allo studio) e con lo scopo di fornire un supporto ai genitori di figli disabili.

Tuttavia, per mancanza di fondi, spesso questo importante servizio non è assicurato. Facciamo il punto della situazione normativa e vediamo chi dovrebbe assicurare il trasporto scolastico per alunni con disabilità

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Chi dovrebbe assicurare il trasporto scolastico per alunni con disabilità?

A garantire il trasporto scolastico per alunni con disabilità dovrebbero essere:

  • gli uffici comunali, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo grado (medie);
  • gli uffici provinciali, per la scuola secondaria di secondo grado (superiori).

Il servizio, ove presente, è gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo, ovvero fino a 16 anni.

Al compimento dei 17 anni, le istituzioni devono comunque garantire che i collegamenti tramite mezzi pubblici siano compatibili con i tempi di percorrenza previsti e prevedere per gli alunni con disabilità forme di pagamento agevolate.

A stabilire la competenza per il trasporti scolastico per disabili è stato l’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La gratuità del servizio, inoltre, è affermata anche dal Consiglio di stato, che con la decisione 2631 del 20 maggio 2008, conferma l’obbligo di offrire gratuitamente il servizio di trasporto e assistenza per i disabili anche per le scuole superiori o, in caso di impossibilità, di garantire un trasporto pubblico efficiente a misura del soggetto disabile, garantendo tempi di percorrenza adeguati.

In sintesi: i comuni e le provincie stanziano i fondi per il servizio di trasporto degli alunni con disabilità. Se questi fondi non sono disponibili, pur essendo un diritto, non viene assicurato il servizio.

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Come si richiede il trasporto scolastico per alunni con disabilità?

Il trasporto scolastico per alunni con disabilità va richiesto agli uffici comunali o provinciali, in base alla scuola frequentata dall’alunno, come abbiamo mostrato nel precedente paragrafo.

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, gli uffici comunali e provinciali rendono disponibili online o in modalità cartacea presso le proprie strutture, un modello da compilare e da consegnare entro la scadenza indicata.

Questo è possibile solo presso i comuni e le province che assicurano il servizio. Non tutti i comuni e le province garantiscono il servizio, perché, come abbiamo detto, in molti casi non hanno i fondi a disposizione per attivarlo.

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Quali norme prevedono il trasporto gratuito per alunni con disabilità gratuito?

È stato un lungo iter normativo che ci ha portato oggi a poter ottenere il trasporto per alunni con disabilità gratuito per chi frequenta la scuola, compresa quella superiore.

La prima volta che si è parlato di trasporto scolastico per alunni con disabilità è stato nel 1971, col il decreto legislativo del 30 gennaio, articolo 28, che ha imposto il trasporto gratuito per i disabili che frequentavano la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento professionale statale.

Nel 1987, poi, grazie alla sentenza numero 215 della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, terzo comma della Legge 30 marzo 1971, n. 188 (conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili)”, fu assicurato il servizio gratuito anche alle scuole superiori.

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Trasporto scolastico per alunni con disabilità
Trasporto scolastico alunni con disabilità: diritti

È previsto anche l’accompagnatore per il trasporto scolastico per alunni con disabilità?

Molti bambini e ragazzi hanno bisogno anche di un accompagnatore che li assista nel trasporto scolastico per alunni con disabilità, per aiutarli nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

La figura dell’accompagnatore si distingue da quella dell’autista. L’autista, infatti, deve preoccuparsi che il mezzo abbia tutti i dispositivi necessari per consentire la discesa e la salita dell’alunno disabile, che ci siano le cinture di sicurezza, i poggiatesta e così via.

A tal proposito, ricordiamo che i dirigenti scolastici sono responsabili anche dell’infortunio che potrebbe verificarsi mezz’ora prima o dopo l’orario di lezione, per cui sono tenuti a verificare che il trasporto sia effettuato con mezzi idonei per la specifica funzione.

Le caratteristiche tecniche di autobus e scuolabus sono stabilite dal Codice della Strada e, nello specifico di scuolabus e miniscuolabus, sono previste caratteristiche idonee a garantire la sicurezza degli alunni in generale e di quelli con disabilità in particolare (colore giallo, pianale basso, finestre ampie e sedili ergonomici).

L’accompagnatore, invece, è una figura che si occupa di assistere l’alunno disabile che soffre di patologie gravi che vanno oltre al deficit dei soli arti inferiori. Si pensi a un alunno non vedente o sordomuto, oppure con un grave disturbo dello spettro autistico.

La figura dell’accompagnatore è quindi contemplata per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità.

Per richiederla, bisogna sempre rivolgersi al proprio comune o provincia di riferimento.

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