La scelta tra assegno ordinario e pensione di inabilità

Vediamo in questo articolo su quali basi e con quali criteri un cittadino può scegliere tra assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità lavorativa.

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Cos’è l’assegno ordinario e a chi spetta?

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è la prestazione previdenziale che l’INPS riconosce quando, per infermità fisica o psichica, la capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. 

Non obbliga a smettere di lavorare, dura tre anni, si può rinnovare e, al maturare dei requisiti per la vecchiaia, viene trasformato in pensione di vecchiaia. 

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Per averlo servono anche almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nell’ultimo quinquennio. Se nel frattempo si continua a lavorare, l’AOI convive con il reddito ma può ridursi oltre certe soglie annuali fissate per legge.

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Cos’è la pensione di inabilità e a chi spetta?

La pensione di inabilità è la “sorella maggiore” dell’AOI: si concede quando l’incapacità è assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

Qui la compatibilità col lavoro non esiste: per ottenerla la legge pretende la cessazione di ogni attività e perfino la cancellazione da albi professionali ed elenchi (per esempio artigiani, commercianti, operai agricoli), oltre alla rinuncia a trattamenti sostitutivi della retribuzione come la disoccupazione. 

Anche per l’inabilità valgono i cinque anni di contributi, di cui tre nell’ultimo quinquennio. Un tratto distintivo è la “maggiorazione convenzionale”: nel calcolo l’INPS aggiunge una quota figurativa che copre il periodo mancante fino all’età pensionabile “teorica”, oggi valorizzata con le regole del sistema contributivo (una spinta che spesso alza l’importo). La norma di riferimento è sempre la legge 222/1984, articolo 2.

La scelta tra assegno ordinario e pensione di inabilità?

La scelta non è una questione di “convenienza” astratta, ma di requisito sanitario e di progetto di vita. 

Se la tua capacità lavorativa è ridotta ma non azzerata, vuoi (o puoi) restare attivo e hai bisogno di una tutela che accompagni il lavoro, l’AOI è lo strumento giusto: nasce per convivere con l’occupazione, pur con le riduzioni previste dalla legge 335/1995 quando il reddito supera determinati limiti. 

Se invece la condizione è tale da impedire qualunque lavoro, e sei pronto a chiudere ogni attività e a cancellarti dagli albi, l’inabilità previdenziale è la misura propria: richiede quell’“assolutezza” medica, ma in cambio riconosce un importo che include la maggiorazione convenzionale e garantisce la reversibilità ai familiari. 

In termini pratici non esiste un “passaggio automatico” dall’AOI all’inabilità: occorre presentare una domanda di pensione di inabilità, e la decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia/cancellazione quando questi adempimenti seguono la domanda. 

Nella decisione pesa anche il calcolo: l’AOI si determina con le stesse regole delle pensioni dell’AGO e può essere ridotto se si lavora; l’inabilità si calcola allo stesso modo, ma a quell’importo si aggiunge la maggiorazione convenzionale secondo la tecnica chiarita dall’INPS.

Per l’aggiornamento degli importi e delle soglie ogni anno l’INPS emana la circolare di perequazione, utile quando si fanno simulazioni. Incrociando le fonti ufficiali — le schede INPS su AOI e inabilità, l’articolo 2 della legge 222/1984, la disciplina del cumulo e le circolari tecniche sulla maggiorazione — si capisce perché la bussola è questa: AOI se c’è ancora una residua spendibilità lavorativa; inabilità se non c’è più, con la consapevolezza che la domanda richiede, oltre alla prova sanitaria, gli adempimenti formali di cessazione.

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Nell’immagine un uomo di 45 anni è indeciso: non sa cosa scegliere tra assegno ordinario e pensione di inabilità.

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