Vediamo in questo articolo se e quando rendita INAIL e assegno di invalidità civile sono compatibili. E quindi se è possibile cumulare le due prestazioni. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è la rendita INAIL?
La rendita è il risarcimento che l’INAIL, in base all’articolo 66 del Testo unico infortuni (d.P.R. 1124/1965) e all’articolo 13 del d.lgs 38/2000, corrisponde a chi, dopo un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, rimane con postumi permanenti pari almeno al 16 per cento.
Dal 1° gennaio 2025 gli importi sono stati rivalutati con la circolare INAIL 37/2025: la retribuzione annua su cui si calcola la quota patrimoniale va da 20.426,70 euro (minimo) a 37.935,30 euro (massimo) per l’industria; l’assegno per assistenza personale continuativa, che affianca la rendita nei casi di invalidità gravissima, è salito a 672,72 euro al mese.
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La prestazione è vitalizia, non tassata, si cumula con i redditi da lavoro e si adegua ogni anno all’inflazione.
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Cos’è l’assegno di invalidità civile?
L’assegno mensile previsto dall’articolo 13 della legge 118/1971 è una provvidenza assistenziale che spetta agli invalidi civili parziali (percentuale fra 74 e 99 per cento) fra 18 e 67 anni, a condizione che il loro reddito annuo personale resti sotto la soglia fissata ogni anno dall’INPS (per il 2025 quasi 5.800 euro).
L’importo rivalutato dalla circolare INPS 23/2025 è di 336,00 euro per tredici mensilità e, a differenza delle pensioni previdenziali, non richiede contributi: nasce solo dalla minorazione e si perde se i redditi superano il tetto.
Rendita INAIL e assegno di invalidità: compatibili?
No: le due prestazioni non possono essere percepite insieme. Il divieto viene da una catena di norme che parte dall’articolo 3, comma 1, della legge 407/1990 e arriva all’articolo 1, comma 43, della riforma pensionistica 335/1995.
La prestazione «non è compatibile con la rendita INAIL» e, se l’incompatibilità nasce dopo la concessione, l’interessato deve comunicarlo entro trenta giorni, scegliendo quale trattamento mantenere.
In mancanza di opzione, l’INPS sospende l’assegno e recupera le somme indebite. La Cassazione (sentenza 22475/2016, confermata da altri arresti fino al 2024) ha chiarito che il divieto vale anche quando le due provvidenze derivano da patologie diverse, perché la rendita è comunque un trattamento diretto di invalidità: ciò che conta non è la causa medica, ma la tipologia giuridica del beneficio. Resta però la possibilità di optare in qualsiasi momento per il trattamento più favorevole, perché il diritto di scelta, a differenza di altre incompatibilità, non è irrevocabile.
Dunque, chi riceve già la rendita INAIL non può aggiungervi l’assegno di invalidità civile; chi percepisce l’assegno e ottiene in seguito la rendita deve decidere quale tenere. L’ordinamento concede un solo sostegno economico alla volta se le prestazioni appartengono entrambe alla categoria delle provvidenze dirette d’invalidità, ma lascia sempre la libertà di optare per quella economicamente più vantaggiosa.

