Parliamo di una recente nota del Ministero del lavoro che stabilisce la percentuale del Reddito di cittadinanza 2023 per le persone invalide (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Reddito di cittadinanza 2023 per le persone invalide: ecco la percentuale
Il Reddito di cittadinanza 2023 per le persone invalide non sarà sospeso anticipatamente per chi ha un’invalidità compresa tra il 45% e il 66% nel 2023.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito questa situazione attraverso una nota ufficiale (prot. n. 13254/2023).
Anche le famiglie che hanno già ricevuto il Reddito di cittadinanza per 7 mesi durante l’anno e sono state inviate al Centro per l’impiego per cercare lavoro avranno la possibilità di continuare a ricevere il Reddito di cittadinanza fino alla fine del 2023.
Questa decisione è valida anche dopo la sospensione temporanea del Rdc e richiede una valutazione da parte dei servizi sociali del comune.
Ricapitolando: se si ha un’invalidità almeno del 45%, si potrà mantenere il Reddito di cittadinanza fino alla fine del 2023, anche se si sono raggiunti 7 mesi di fruizione durante l’anno.
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La transizione per l’Assegno di inclusione
I recenti chiarimenti riguardano il periodo di passaggio dal Reddito di cittadinanza a due nuove misure di sostegno, ovvero l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.
Il decreto legge numero 48 del 2023, successivamente convertito nella Legge numero 85 del 2023, ha stabilito che coloro che stanno ricevendo il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza potranno continuare a beneficiarne fino alla loro naturale scadenza.
Questo beneficio sarà garantito fino al 31 dicembre 2023 e non potrà superare sette mensilità nell’anno 2023.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questo limite di sette mesi. Le famiglie che includono persone con disabilità, minori o persone di almeno 60 anni di età non rientreranno in questo limite. Nel senso che non c’è stata e non ci sarà alcuna interruzione del sussidio.
Inoltre, coloro che ricevono il Reddito di cittadinanza e sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre 2023, a causa della loro impossibilità a essere attivati al lavoro, non saranno soggetti a questo limite.
Questi chiarimenti sono stati stabiliti per garantire un supporto adeguato durante questa fase di transizione tra i vari programmi di sostegno economico.
Cerchiamo di capire dove andrà richiesto l’Assegno di inclusione per persone disabili una volta che il Reddito di cittadinanza uscirà fuori di scena.

A quale disabilità si fa riferimento
La legge si riferisce a una disabilità specifica, quella che conta per il calcolo dell’ISEE secondo il decreto n. 159/2013, che include le persone con disabilità media o grave e che non sono autosufficienti, ovvero con un grado di invalidità pari o superiore al 67%.
Per le famiglie con altre persone disabili che hanno usufruito del Reddito di Cittadinanza (RdC) per almeno 7 mesi quest’anno, il pagamento del RdC è stato sospeso, e i membri di tali famiglie sono stati indirizzati verso il centro per l’impiego per ricevere supporto nell’ottenere un lavoro.
In un’interpretazione condivisa dall’Ufficio legislativo e dopo aver consultato la Direzione generale per le politiche attive e l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), il Ministero ritiene che le famiglie con un grado di invalidità compreso tra il 45% e il 66% abbiano il diritto a una valutazione da parte dei servizi sociali.
Il Ministero, quindi, sottolinea che queste famiglie con disabili tra il 45% e il 66% hanno priorità e che i servizi sociali devono completare l’analisi entro il 31 ottobre, confermando che si sono presi in carico il caso. Questo dato verrà poi trasmesso all’INPS per continuare a ricevere il RdC.
FAQ (domande e risposte)
Che cos’è l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
A chi è destinato l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.
Quale sarà l’importo dell’Assegno di inclusione?
L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
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