/ Quando l’amministratore di sostegno è esterno alla famiglia?

Quando l’amministratore di sostegno è esterno alla famiglia?

Vediamo in questo post quando e perché il giudice tutelare può decidere di nominare un amministratore di sostegno che non fa parte del nucleo familiare del beneficiario da assistere.

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Chi è l’amministratore di sostegno?

È la figura pensata per proteggere la persona che, per una infermità o menomazione anche temporanea, non riesce a gestire da sola i propri interessi. 

Non sostituisce “in blocco” la capacità di agire: l’intervento deve essere proporzionato e ritagliato sugli effettivi bisogni, così da non comprimere più del necessario l’autodeterminazione del beneficiario. La base giuridica è negli articoli 404-413 del codice civile, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6; la Cassazione ha più volte ribadito che la misura serve a “proteggere senza mortificare”, e che non può essere usata per scopi diversi (per esempio, per dirimere controversie patrimoniali tra parenti).

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Chi lo nomina e quali sono i suoi compiti?

La nomina spetta al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato, con decreto motivato e immediatamente esecutivo. 

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Nel procedimento è sempre coinvolto il pubblico ministero; il decreto stabilisce durata, poteri e limiti di spesa, indica gli atti che l’amministratore può compiere in rappresentanza e quelli per i quali il beneficiario ha solo bisogno di assistenza

L’amministratore deve informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere, riferire al giudice in caso di dissenso e rispettare i bisogni e le aspirazioni della persona. 

È prevista la possibilità di revoca o sostituzione se la misura risulta inidonea. Per gli aspetti procedurali oggi si applica il nuovo rito unico familiare (artt. 473-bis c.p.c.), che disciplina anche i reclami: contro i decreti del giudice tutelare si ricorre al Tribunale (non più, in generale, alla Corte d’appello) ai sensi dell’art. 473-bis.58 c.p.c.; la riforma (d.lgs. 149/2022, corretta dal d.lgs. 164/2024) ha abrogato il vecchio art. 720-bis c.p.c. 

Restano, inoltre, regole di coordinamento: all’AdS si applicano, in quanto compatibili, varie norme della tutela e curatela (art. 411 c.c.), inclusa la possibilità per il giudice di riconoscere un’equa indennità in casi particolari.

Quando l’amministratore di sostegno è esterno alla famiglia?

La regola è semplice: si sceglie chi meglio cura l’interesse del beneficiario. La legge consente alla persona di designare in anticipo il proprio amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata

In assenza di designazione, il giudice normalmente preferisce un familiare (coniuge o convivente, genitori, figli, fratelli, parenti entro il quarto grado). Ma “in presenza di gravi motivi” o quando ciò serva realmente alla tutela concreta, il giudice può nominare un soggetto esterno, con decreto motivato; restano esclusi per legge gli operatori dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario, per evitare conflitti strutturali. 

La Cassazione ha precisato i criteri: se c’è un conflitto familiare che rischia di pregiudicare la persona, la nomina di un estraneo è giustificata, ma va dimostrato il pregiudizio concreto e offerta una motivazione rafforzata soprattutto se si disattende la volontà del beneficiario o si scarta un caregiver familiare idoneo. 

quanto affermato, tra l’altro, da Cass., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6624 (con richiami a Cass., sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3600 sulla motivazione quando si deroga alla scelta dell’interessato e a Cass., sez. I, ord. 20 marzo 2024, n. 7414 sul carattere “decisorio” dei provvedimenti). In senso complementare, la stessa Corte ha escluso che l’amministrazione di sostegno sia lo strumento per sistemare contrasti patrimoniali tra parenti o per sostituire una rete familiare già efficace (Cass., sez. I, ord. 11 luglio 2022, n. 21887). 

In breve: l’esterno si nomina quando la famiglia non c’è, non può o non deve (per conflitti d’interessi, incapacità oggettiva, competenze mancanti, rischio di pregiudizio), sempre con un’attenzione prioritaria alla proporzionalità e alla volontà della persona. 

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Nell’immagine un uomo di 40 anni che sottopone dei documenti a una donna molto anziana. Intorno a loro i familiari dell’anziana osservano la scena con un evidente disappunto.

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