Vediamo in questo articolo quando la richiesta di aggravamento è un rischio. Ovvero, quando l’istanza può rivelarsi un boomerang e invece di ottenere una percentuale più alta o il comma 3 della legge 104, si ottiene l’effetto contrario, con la riduzione dell’invalidità o la revoca della disabilità. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è la richiesta di aggravamento di invalidità civile?
È la domanda con cui segnali all’INPS un peggioramento clinico (o l’insorgenza di nuove patologie) rispetto al verbale che già ti riconosce l’invalidità.
La procedura è la stessa dell’accertamento sanitario “normale”: serve un certificato medico introduttivo aggiornato e l’invio della domanda online, allegando la documentazione sanitaria più recente.
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La pratica viene valutata dalla Commissione Medica Integrata ASL-INPS e il verbale è poi validato dal responsabile medico-legale INPS, che può confermare o modificare il giudizio della Commissione. Dal 2024 è in corso la riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024); in attesa dell’entrata a regime nazionale dal 1° gennaio 2027, l’INPS ha riepilogato l’iter in quattro fasi (sanitaria, concessoria, revisioni-verifiche, contenzioso). Puoi presentare e gestire anche l’aggravamento tramite il Portale della disabilità e il servizio di allegazione della documentazione sanitaria.
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Perché si chiede l’aggravamento?
Per aggiornare la percentuale di invalidità o lo status (ad esempio per ottenere l’indennità di accompagnamento se ne ricorrono i presupposti) quando il quadro clinico è realmente peggiorato e documentabile.
Se l’aggravamento viene riconosciuto, i benefici economici hanno decorrenza — salvo eccezioni indicate nel verbale — dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, regola dettata dall’art. 12 della legge 118/1971. Perdere tempo significa perdere mensilità arretrate.
Quando la richiesta di aggravamento è un rischio?
Diventa un rischio quando non c’è un peggioramento oggettivo sostenuto da referti chiari.
In sede di visita, la Commissione rivede tutto il quadro e, alla fine, l’INPS può modificare il giudizio anche in peius: la percentuale può scendere e, se non sussistono più i requisiti sanitari o socio-economici, la prestazione può essere revocata.
È un effetto fisiologico della verifica medico-legale e della successiva validazione INPS prevista dall’art. 20 del D.L. 78/2009. Non è “punitivo”, ma va messo in conto prima di chiedere l’aggravamento.
Sull’esperienza concreta, una domanda di aggravamento mal supportata può portare alla riduzione o perdita dell’invalidità già riconosciuta.
C’è poi un rischio processuale: se con l’aggravamento punti in realtà a una prestazione diversa da quella che avevi (per esempio l’accompagnamento), senza aver presentato la specifica domanda amministrativa, in giudizio quella richiesta può essere dichiarata inammissibile.
La Corte di cassazione lo ha chiarito con l’ord. 27454/2023: per una prestazione diversa serve una nuova domanda amministrativa dedicata.
Diversamente, se l’INPS ti revoca una prestazione che avevi, non devi presentare un aggravamento per “riaverla”: le Sezioni Unite (sent. 14561/2022) hanno stabilito che puoi ricorrere direttamente in giudizio per far accertare la persistenza dei requisiti, nel termine di legge.
Sono due binari distinti: l’aggravamento serve ad aggiornare lo stato sanitario; contro la revoca si agisce in giudizio.

