In questo articolo vedremo insieme come funzionano le esenzioni sulle prestazioni sanitarie e farmacologiche per persone invalide (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Esenzioni sulle prestazioni sanitarie e farmacologiche per persone invalide: quando spetta?
L’esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie e farmacologiche è un diritto delle persone invalide.
L’agevolazione spetta con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, regolarmente riconosciuta dalla commissione medica dell’Asl, in seguito alla visita di controllo opportunamente richiesta.
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Cos’è il ticket sanitario?
Il ticket è una quota che ogni cittadino deve pagare per effettuare prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di assistenza (Lea). In riferimento alle prestazioni specialistiche, ci riferiamo a visite, esami strumentali ed esami di laboratorio.
L’esenzione dal ticket spetta a chi ha un reddito basso o pari a zero e, soprattutto, agli invalidi civili, come detto, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3. Nel caso di riconoscimento di invalidità civile, l’esenzione non è legata al reddito.
L’attestato per l’esenzione dal pagamento del ticket è rilasciato dall’Asl di residenza. Sempre all’Asl di residenza, l’interessato dovrà presentare la certificazione che documenta lo stato di invalidità.
Esenzioni sulle prestazioni sanitarie per persone invalide: a chi spetta?
L’esenzione sulle prestazioni sanitarie per persone invalide spetta agli:
- invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento (ex articolo 6 DM del 1° febbraio 1991);
- invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento;
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 99%;
- invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza (ex articolo 1 della legge 289/90; ex articolo 5 Decreto legislativo 124/98)
- ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili;
- sordi dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (ex articolo 7 della legge 482/68 come modificato dalla legge 68/99).
Oltre agli invalidi civili, l’esenzione dal pagamento del ticket spetta anche:
- agli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^, titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio;
- ai grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità;
- agli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 79%;
- ai grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria, titolati di specifica pensione;
- agli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^
- alle vittime di atti di terrorismo e stragi e familiari (legge numero 206 del 2004);
- alle vittime del dovere e familiari superstiti (Decreto Presidente della Repubblica, numero 243 del 7 luglio 2006).
Alcune categorie, invece, hanno diritto all’esenzione per le sole prestazioni legate alla patologia che ha causato il loro stato di invalidità.
Ci riferiamo:
- agli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^;
- invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa dall’1% al 66%;
- agli infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- agli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6^ all’8^.
Esenzioni sulle prestazioni di tipo farmacologico: quando spettano?
Le esenzioni per invalidità sopra riportate non includono le prestazioni di tipo farmaceutico.
Il SSN classifica i medicinali in tre fasce:
- fascia A;
- fascia C;
- fascia H.
Farmaci di fascia A
I farmaci di fascia A sono completamente gratuiti per l’interessato e a carico del SSN, previa presentazione dell’apposita ricetta medica in formato elettronico. Esempi di farmaci di fascia A sono: antibiotici, farmaci per malattie cardio-vascolari ed altri ancora.
Alcune Regioni hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A individuando le categorie di contribuenti esenti dal pagamento del ticket (non solo invalidi).
Farmaci di fascia H
Anche i farmaci della fascia H sono a carico del SSN. Sono quei medicinali ad uso esclusivo degli ospedali, non vendibili in farmacia, ma somministrati o forniti dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche senza contribuzione da parte del cittadino.
Se il cittadino è affetto da malattie gravi, ma non è ricoverato in ospedale, ha diritto ad alcuni di questi farmaci a titolo gratuito.
Farmaci di fascia C
Nella fascia C vi rientrano i farmaci non considerati essenziali e sono completamente a carico del cittadino. In alcuni casi questi farmaci possono essere rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale.
Un farmaco di fascia C può essere rimborsato solo se il medico lo prescrive per il trattamento di patologie e condizioni contemplate dalle note AIFA.
I farmaci di fascia C si distinguono in “classe C con ricetta” e sono venduti solo tramite presentazione della ricetta medica; mentre i “farmaci senza obbligo di ricetta”, si dividono in:
- farmaci Sop (senza obbligo di prescrizione);
- farmaci Otc (farmaci da banco).
La vendita dei farmaci Sop e Otc può avvenire in farmacia, nelle parafarmacie e negli ipermercati in presenza di un farmacista. Solo per questi ultimi è consentita la pubblicità.

Faq sull’esenzione dal ticket
Come si richiede l’esenzione per le prestazioni mediche per invalidità?
Per ottenere l’esenzione per motivi di invalidità, è necessario documentare l’invalidità attraverso la Commissione Medica competente, che dipende dal tipo di invalidità:
- Per l’invalidità civile, è richiesto presentare una domanda all’INPS attraverso la modalità telematica.
- L’invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica specifica per l’accertamento di questo tipo di invalidità.
- Per l’invalidità correlata al lavoro, è necessario rivolgersi alla Commissione INAIL.
Una volta ottenuta la certificazione che conferma l’invalidità presso la Commissione competente, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza rilascerà l’esenzione dai pagamenti relativi al ticket sanitario, indipendentemente dal reddito del paziente.
Come funziona l’esenzione dal ticket per reddito nel 2023?
Per quanto riguarda l’esenzione ticket per reddito nel 2023, i codici di esenzione sono i seguenti:
- codice E01: cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni che fanno parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui;
- codice E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, che sale fino a 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico; questa soglia aumenta di 516,46 per ogni figlio o figlia a carico;
- codice E03: titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico;
- codice E04: cittadini di età superiore a 60 anni e titolari di pensione minima con familiari a carico. Il limite reddituale, anche in questo caso, corrisponde a un reddito complessivo annuo di 8.263,31 euro, che aumenta fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
Cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresentano i servizi e le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligato a offrire a tutti i cittadini. Questi servizi possono essere resi gratuitamente o richiedere un contributo finanziario sotto forma di ticket, con i finanziamenti provenienti dalle imposte pagate dalla popolazione.
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