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Indice
Permessi 104 e orari a scuola
È il CCNL/2007 a occuparsi di permessi 104 e orari a scuola. All’articolo 15 comma 6 del CCNL si legge:
“I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla Legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) fornisce importanti chiarimenti sulla possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104 sia a livello giornaliero che orario per i dipendenti delle scuole con disabilità gravi.
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 33 della Legge 104, il dipendente scolastico con disabilità grave può scegliere tra tre giorni di permesso retribuito oppure due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Se opta per il permesso orario, la distribuzione può essere la seguente: due ore al giorno se il suo orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, oppure una sola ora al giorno se l’orario è inferiore alle sei ore.
Le giornate in cui è possibile richiedere questi permessi dovrebbero essere preferibilmente diverse, ma la concessione effettiva è a discrezione del dirigente scolastico, come specificato nel vademecum dell’ARAN.
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Cumulo tra permesso 104 e permesso orario?
Non è possibile cumulare permessi 104 e permessi orari, ma queste tipologie di permessi sono alternative tra loro. Le modalità di fruizione sono le seguenti:
- 2 ore di permesso al giorno per ogni giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili da distribuire nelle giornate lavorative in base alle esigenze personali, frazionabili e utilizzabili per un periodo di almeno un’ora. Se queste ore vengono utilizzate per l’intera giornata, comportano una riduzione dell’orario di lavoro previsto (pari a 7 ore e 12 minuti).
Permessi 104 scuola e giustificazione: vediamo se il personale scolastico che fruisce di un permesso retribuito deve giustificarlo o ci sono altre modalità per comunicare l’assenza.
Come obiettare il rifiuto dei permessi orari a scuola
Nonostante l’ARAN sia intervenuto per chiarire come gestire i permessi 104 e orari a scuola, dando la possibilità di poter scegliere tra la fruizione a giorni o a ore, molti dirigenti scolastici rifiutano la possibilità della fruizione a ore dei permessi 104.
È bene che tu sappia che, in questo caso, il Dirigente sta commettendo un abuso della Legge 104.
Se il Dirigente ritiene che non sia possibile concedere due ore di permesso orario giornaliero retribuito in alternativa ai 3 giorni di permesso previsti dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 2007, questa affermazione non sembra avere basi solide per almeno quattro motivi:
- il Contratto Nazionale non può limitare quanto stabilito dalla legge, se non a vantaggio dei lavoratori;
- il Contratto Scuola, all’articolo 15/6, fa riferimento solo ai permessi previsti dall’articolo 33 comma 3, relativi all’assistenza a familiari disabili. Se seguissero questa logica, nessun beneficio sarebbe previsto per i portatori di handicap gravi;
- se si seguisse il principio secondo cui il beneficio non può essere concesso, ciò varrebbe per molti altri benefici previsti dalla legge, ma non elencati nel Contratto, come i permessi retribuiti per donare il sangue o alcune aspettative non specificamente menzionate all’articolo 18;
- l’articolo 15/7 del CCNL/2007 stabilisce chiaramente che i dipendenti hanno diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Tra l’altro, un Orientamento Applicativo dell’ARAN specifico per il Comparto Scuola, precisa che l’articolo 15, comma 7, del CCNL 2006/2009 conferma la validità di tutte le norme di legge che prevedono permessi retribuiti non menzionati nell’articolo stesso.
Questo include i permessi per donatori di sangue, il diritto allo studio, volontari nelle attività di protezione civile, funzioni presso uffici elettorali e ogni altra norma di legge non espressamente citata.
La circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012, inoltre, fornisce ulteriori dettagli sulla materia.
Cumulo permessi 104: è possibile raddoppiare i giorni di permessi retribuiti se si assistono due familiari con disabilità? E se il lavoratore è disabile e caregiver?

Come si calcolano le ore di permesso
Vediamo a questo punto come si calcolano i permessi 104 a scuola. Parliamo quindi del settore pubblico.
La questione, dopo alcune precedenti indicazioni dell’INPDAP, è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008, che fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133).
La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a 2 ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a 3 giorni di permesso lavorativo al mese.
Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i 3 giorni vengano frazionati in ore.
Inoltre, sottolinea il Ministero, tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei 3 giorni di permesso.
Pertanto, ad oggi, il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili.
La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.
Ricapitolando: il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso. In tutti gli altri casi, lo dice il Ministero, non va effettuato alcun limite di ore.
Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di 3 giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.
Tutto quello che devi sapere in merito al diritto della Legge 104 nella scuola e personale ATA se sei un lavoratore disabile o assisti una persona con disabilità grave.
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FAQ sui permessi 104 e orari a scuola
I permessi 104 vanno giustificati a scuola?
ll personale scolastico non deve giustificare alla scuola la propria assenza legata ai permessi, ma i permessi vanno comunicati in anticipo. La scuola, del resto, non può negarti i permessi, ma è consigliabile concordare con il dirigente scolastico come usufruirne senza creare problemi organizzativi, rispettando comunque il tuo diritto ai permessi secondo la legge.
Chi può chiedere i permessi 104 a scuola?
Se sei un dipendente di una scuola, sia a tempo determinato che indeterminato, titolare di Legge 104 art. 3 comma 3 o che assiste un familiare disabile grave, hai il diritto di accedere ai permessi della Legge 104.
Per individui affetti dalla sindrome di Down, la gravità dell’handicap può essere attestata non solo dalla Commissione ASL ma anche dal proprio medico di base, a condizione che venga presentato un “cariotipo” come parte della richiesta di certificazione.
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