Permessi 104: con quali altri benefici lavorativi possono essere cumulati, vediamo cosa dice la legge. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Permessi 104: lavoratore con disabilità
- Permessi 104: più persone da assistere
- Permessi 104: per il caregiver e la persona disabile
- Permessi 104 e congedo insieme
- Permessi 104 e congedo parentale
- Permessi 104 e congedo per allattamento
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e ricevi con WhatsApp, Telegram e Facebook tutti gli approfondimenti su invalidità, diritti e Legge 104.
La questione è delicata ed è spesso fonte di dubbi tra i lavoratori che hanno avuto accesso ai permessi retribuiti o al congedo straordinario legge 104. In questo caso sono state le circolari dell’Inps o della Funzione pubblica che hanno contribuito a delimitare i limiti entro i quali è possibile muoversi. Ovvero, cumulare i benefici.
Su questo argomento potrebbe interessarti sapere quali sono i titoli di viaggio necessari per assistere una persona lontana; c’è anche un post che spiega come funzionano i permessi condivisi; in un altro articolo si chiarisce se è possibile attaccare i permessi alle ferie.
Permessi 104: lavoratore con disabilità
Partiamo dal caso più ovvio. Il lavoratore con disabilità grave che già usufruisce per sé stesso dei tre giorni di permesso retribuito. Cosa accade se a sua volta deve assistere un altro familiare che è nelle stesse condizioni (eventualità del resto ammessa dalla legge e senza la necessità di un parere medico sulle sue capacità assistenziali)? Ovvero, oltre ai tre giorni di assenza retribuita (anche divisibile in ore) può avere diritto anche ai tre giorni per l’assistenza del familiare? Il cumulo dei permessi è possibile?
Ebbene sì, come conferma l’Inps nella nota numero 53 del 2008.
Il cumulo è possibile anche per i dipendenti pubblici (e sarebbe stato strano il contrario). Sulla questione si è pronunciata la Funzione Pubblica, con la circolare numero 13 del 2010. Si stabilisce che non si può precludere a un lavoratore con disabilità grave la possibilità di assistere un’altra persona che è nelle sue stesse condizioni. E proprio per questo motivo, il dipendente in questione potrà utilizzare i permessi retribuiti per sé stesso e per il familiare che assiste.
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 e a quello di WhatsApp per tutte le news. Nel nostro gruppo Facebook confrontati con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi.
Permessi 104: più persone da assistere
Un’altra ipotesi di cumulo dei permessi 104 può concretizzarsi qualora lo stesso lavoratore deve assistere più persone con disabilità grave.
Il cumulo è consentito, ma solo a patto che il caregiver sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado di giudizio, o anche entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in condizione di gravità abbiano compiuto 65 anni o siano affetti, a loro volta, da patologie invalidanti o siano deceduti o infine mancanti.
Questo significa che la cumulabilità non può essere ammessa se uno dei familiari da assistere sia un parente o un affine di terzo grado.
Permessi 104: per il caregiver e la persona disabile
È possibile il cumulo anche quando un lavoratore chiede i permessi per assistere un lavoratore con disabilità che a sua volta usufruisce dei permessi per sé stesso.
Ma devono verificarsi determinate condizioni:
- il lavoratore disabile deve avere una reale necessità di essere assistito dal familiare lavoratore. Per dimostrarlo occorre una certificazione del medico Inps (riferita alla gravità dell’handicap);
- nel nucleo familiare non ci deve essere nessun altro parente non lavoratore in condizioni di offrire la necessaria assistenza.
Vediamo ora quali sono gli altri casi che riguardano sia la cumulabilità, sia l’incompatibilità dei permessi 104.
Permessi 104 e congedo insieme
I permessi 104 e il congedo straordinario possono essere fruiti insieme dal lavoratore anche nello stesso mese. Ovviamente in giornate diverse. Anche su questo punto è stata necessaria una circolare dell’Inps, la numero 3114 del 2018.
In quella nota l’istituto previdenziale ha precisato che i permessi possono essere cumulati al congedo biennale straordinario senza che ci sia la necessità di riprendere l’attività lavorativa tra la fruizione dei due benefici. Il che significa, facciamo un esempio, che se un periodo di congedo scade il 15 di un determinato mese, è possibile attaccare a partire dal 16 anche i giorni di permesso retribuito.
Permessi 104 e congedo parentale
I permessi mensili possono essere cumulati anche con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. Questa cumulabilità è possibile perché si tratta di assenze usufruite per motivi diversi. La Ragioneria Generale dello Stato ha però chiarito che quando si tratta di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi, i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere ritenuti solo “non lavorativi”. Il che significa che non potranno essere compresi nel calcolo dei periodi di congedo parentale o di permesso retribuito.
Viene ritenuta compatibile anche la fruizione contemporanea dei permessi retribuiti legge 104 per assistere un figlio con disabilità grave (con una età inferiore ai 3 anni) e i permessi orari (come quelli per l’allattamento) per un altro figlio.
L’Inps, con la circolare numero 128 del 2003, ha ritenuto che la cumulabilità è possibile perché si tratta di due figli diversi ed entrambi bisognosi di assistenza. Oltretutto la mamma fruisce per i due bambini di due permessi di tipo diverso.
Sono anche compatibili il congedo parentale orario (quello definito dall’articolo 32, comma 1 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001) con quello che viene in genere definito permesso per allattamento.

Permessi 104 e congedo per allattamento
Non sono invece compatibili i permessi retribuiti legge 104 con i permessi orari per allattamento se sono fruiti per lo stesso figlio. Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare Inps numero 128 del 2003.
Ci sono stati però dei distinguo, evidenziati da un successivo messaggio dell’istituto previdenziale, il numero 11784 del 2007. In quella nota, pur confermando la generale incompatibilità dei due benefici, in determinati casi e se la commissione medica locale constati per il bambino con disabilità grave la necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento, la possibilità di cumulare i permessi legge 104 con i riposi orari (previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo numero 151 del 2001).
In ogni caso, i tre giorni di permesso retribuito legge 104, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento dello stesso congedo parentale, sono da ritenere alternativi e quindi non possono essere cumulati nell’arco di un mese.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sulla Legge 104: