Se percepisci pensione per invalidi civili, puoi nello stesso tempo accedere ad altri tipi di trattamenti assistenziali o previdenziali? Quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
In caso di invalidità, è possibile accedere a diversi riconoscimenti, che danno diritto a provvidenze economiche differenti, a seconda della tipologia di accertamento effettuato: quelli che possono essere richiesti per invalidità civile e quelli a cui è possibile accedere solo nel caso si svolga attività lavorativa.
Dal momento che è possibile accedere ai diversi riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dare luogo ad alcune forme di incompatibilità/incumulabilità per i relativi benefici economici spettanti.
Vediamo quindi cosa si intende per incompatibilità e quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili.
Indice
- Quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili?
- Incompatibilità della pensione per invalidi civili con le prestazioni previdenziali
- Quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili e cosa è invece compatibile
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Quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili?
Le incompatibilità della pensione per invalidi civili riguardano la possibile titolarità di più trattamenti di natura assistenziale.
In realtà, la pensione di invalidità è incompatibile con altre prestazioni di tipo assistenziale solo se sopravvengono determinate condizioni. Quindi, la pensione di invalidità è incompatibile con:
- le prestazioni economiche NAIL o per causa di servizio, nel solo caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per l’invalidità civile sia diversa da quella che ha determinato il riconoscimento INAIL per cause di servizio;
- l’indennità di accompagnamento, ma solo nel caso in cui non si abbia diritto all’indennità di accompagnamento come invalido civile;
- la pensione per ciechi assoluti, l’indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti (art, 2, Legge 429/1991), pensione ciechi parziali, indennità speciale ciechi parziali, pensione sordi civili, indennità di comunicazione, solo nel caso in cui non siano presenti pluriminorazioni.
Inoltre, solo se non si rientra in determinati limiti reddituali previsti per legge, la pensione di invalidità è incompatibile con:
- altri trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall’Inps, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi a ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti;
- la rendita Inail;
- analoghe provvidenze concesse per causa di guerra (art. 1, legge 508/1988);
- analoghe provvidenze concesse per causa di servizio (pensione privilegiata) (art. 1, Legge 508/1988).
Attenzione: tutte le prestazioni che abbiamo elencato sono incompatibili con la pensione di invalidità solo in presenza di alcune determinate condizioni, come abbiamo evidenziato.
In assenza di queste condizioni, gli stessi trattamenti sono assolutamente compatibili con la pensione di invalidità, come andremo a dettagliare nei prossimi paragrafi.
E per quanto riguarda invece la compatibilità con trattamenti di tipo previdenziale?
Leggi quali sono tutte le prestazioni INPS destinate alle persone con invalidità nel 2023.
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Incompatibilità della pensione per invalidi civili con le prestazioni previdenziali
In realtà, non ci sono delle incompatibilità della pensione per invalidi civili con le prestazioni previdenziali
Molte incompatibilità con le prestazioni di tipo previdenziale, infatti, sono state soppresse dall’articolo 23 della Legge 412/1991, che ha abrogato parzialmente l’articolo 3, comma 1, della Legge 407/1990.
Dal 1° gennaio 1992, quindi, la pensione di invalidità può essere riconosciuta anche ai titolari di prestazioni fino a quel momento incompatibili, come ad esempio la pensione di inabilità, ma anche con l’indennità di accompagnamento.
Nello stesso tempo, parlando di compatibilità, la pensione di invalidità, essendo compatibile con l’attività lavorativa, lo è anche con l’assegno ordinario di invalidità, ovviamente nei limiti di reddito stabiliti per legge.
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Quali sono le incompatibilità della pensione per invalidi civili e cosa è invece compatibile
Abbiamo visto l’incompatibilità della pensione per invalidi civili e come essa si concretizzi solo in determinate condizioni.
Infatti, la pensione di invalidità, limitatamente agli invalidi civili al 100%, è cumulabile:
- con le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’Inps (art. 12, legge 412/1991);
- qualsiasi prestazione concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (Inail) o per causa di servizio.
In caso di prestazioni economiche INAIL, però, la pensione di invalidità è incompatibile nel caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per l’invalidità civile è la stessa di quella che ha determinato il riconoscimento INAIL o per causa di servizio.
È possibile, infatti, che la stessa persona dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, possa ottenere il riconoscimento dell’invalidità, ma solo se la menomazione non ha una dipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento dell’invalidità civile.
Per esempio: nel caso una persona abbia ottenuto un riconoscimento di invalidità civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (Inail) o per causa di servizio, quest’ultimo evento sarà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, è ammesso solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili.
Invece, le pensioni d’inabilità lavorativa concesse dall’Inps e da altri enti, sono cumulabili con le prestazioni erogate per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili anche nel caso che il loro riconoscimento fosse dovuto alla stessa causa invalidante.
Per esempio: è cumulabile la pensione di inabilità Inps o la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (ex Inpdap) con la pensione per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili.
Anche in questo caso, la cumulabilità è possibile a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.
La pensione di invalidità civile è inoltre compatibile con:
- pensione ciechi assoluti;
- indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti;
- pensione ciechi parziali;
- indennità speciale ciechi parziali;
- pensione sordi civili;
- indennità di comunicazione, ma solo in presenza di pluriminorazioni.
Per esempio, un invalido civile cieco assoluto dalla nascita che successivamente ha perso l’uso delle gambe, ha diritto alla pensione di invalidità civile così come alla pensione ciechi assoluti e possibilmente anche all’indennità di accompagnamento.
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