Vediamo in questo post come e perché la pensione anticipata 80% invalidità viene negata ai contributivi puri anche se hanno i requisiti sanitari e contributivi richiesti. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Guida su come andare in pensione con l’invalidità: agevolazioni e e anticipi
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Indice
Cos’è la pensione anticipata con invalidità almeno all’80 per cento
Nel linguaggio previdenziale non è un nuovo “scivolo”, ma una forma speciale di vecchiaia regolata dall’art. 1, comma 8, del d.lgs 503/1992: consente di lasciare il lavoro qualche anno prima dei coetanei quando l’INPS certifica una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore all’80 per cento.
Bastano 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne, insieme a 20 anni di contributi, poi scatta una finestra di dodici mesi prima del primo pagamento.
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A chi spetta
Il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria o a fondi che la sostituiscono. Restano quindi esclusi autonomi, professionisti, dipendenti pubblici e chi versa solo in gestioni speciali.
L’INPS ha ribadito che occorre almeno un contributo accreditato entro il 31 dicembre 1995. Il requisito sanitario è valutato dalle proprie commissioni medico-legali: non basta il verbale di invalidità civile, ma quel documento è spesso la base probatoria su cui l’INPS formula il giudizio pensionabile.
Pensione anticipata 80% invalidità: no ai contributivi puri?
Sì, almeno con le regole attuali. Chi è “contributivo puro”, cioè non possiede alcun versamento anteriore al 1° gennaio 1996, non rientra nell’ambito soggettivo fissato dall’art. 1, comma 8, del d.lgs 503/1992. La deroga anagrafica vale soltanto per chi è (o è stato) dipendente privato prima della riforma Dini.
Per i contributivi puri restano le ordinarie strade: vecchiaia a 67 anni (o a 64 anni se la futura pensione vale almeno 2,8 volte l’assegno sociale) oppure altri canali anticipati previsti dal d.l. 201/2011 e dalle leggi di bilancio successive.
In pratica, dunque, l’uscita a 61 o 56 anni con invalidità all’80 per cento è un diritto dei soli lavoratori dipendenti privati che avevano già un rapporto assicurativo prima del 1996 e che, dopo l’accertamento sanitario dell’INPS, maturano 20 anni di contribuzione. Chi ha iniziato a versare dopo quella data deve affidarsi ai normali canali contributivi, senza scorciatoie legate all’invalidità.

