Quali sono i tempi per l’omologa per l’invalidità civile? Ecco cosa sapere a riguardo e quali possono essere le decisioni in merito al ricorso (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Quali sono i tempi per l’omologa per l’invalidità civile?
Il magistrato, una volta esaminato il ricorso presentato per l’invalidità civile, dispone la convocazione delle parti coinvolte e di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per prestare giuramento.
L’intervallo temporale tra la presentazione della richiesta e il momento in cui il CTU presta giuramento varia in base al carico di lavoro del giudice assegnato al caso.
Solitamente, questo periodo non è eccessivamente lungo e oscilla nella maggior parte dei casi tra i 3 e i 5 mesi.
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Che cos’è l’omologa?
Nel caso in cui, al termine di una visita presso la commissione medica, non venga riconosciuto lo status di invalidità civile, o se il cittadino ritiene che la valutazione percentuale dell’invalidità sia ingiustamente bassa, ha la possibilità di inoltrare un ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale competente per il suo luogo di residenza.
Questo ricorso deve essere presentato entro un termine di 180 giorni dal momento in cui è stato ricevuto il verbale rilasciato dalla commissione.
Successivamente, l’individuo può fare domanda per un accertamento tecnico preventivo.
Il giudice, in seguito, designa un Consulente Tecnico d’Ufficio (un medico), il quale, dopo aver esaminato i documenti sanitari e, se necessario, aver effettuato una visita, deve compilare e consegnare un report al giudice entro circa 20 giorni.
Dopo questa fase, entrambe le parti (il cittadino e l’INPS) hanno 30 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Se questo non avviene, le conclusioni del consulente tecnico possono essere considerate valide, e il giudice emetterà una decisione definitiva e inappellabile.
Quali possono essere le decisioni?
In questo contesto, le potenziali decisioni del consulente possono essere di due tipi:
- Il consulente può concludere che non sussistano i requisiti necessari per l’assegnazione dell’invalidità civile. In questo caso, il processo si conclude e il cittadino non riceve il beneficio.
- Al contrario, il consulente può determinare che le condizioni sanitarie del richiedente soddisfano i criteri per il riconoscimento dell’invalidità e ciò viene confermato tramite l’emissione di un decreto di omologazione.
In questo secondo caso, il cittadino acquisisce il diritto a ricevere l’assistenza o il trattamento previdenziale appropriati. A questo punto, si conclude la fase di accertamento sanitario e inizia quella di verifica, da parte dell’INPS, delle condizioni amministrative richieste per l’erogazione del trattamento.
Cosa succede dopo l’omologa?
In situazioni dove si presenta un ricorso contro il verbale di invalidità civile, se il giudice conferma l’analisi del requisito sanitario effettuata da un consulente tecnico e non ci sono obiezioni da parte di nessuna delle parti coinvolte, il richiedente ha diritto a ricevere gli arretrati economici spettanti a partire dalla data della domanda di invalidità, fino a un massimo di 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologazione del giudice.
Questo decreto di omologazione sostituisce integralmente il verbale originale emesso dalla commissione medica.
Inoltre, è importante notare che questo documento non attribuisce né toglie diritti specifici, ma si limita a riconoscere la condizione di invalidità. La decisione sull’erogazione effettiva della prestazione economica spetta poi all’INPS.
In caso l’INPS decida di non procedere al pagamento, si potrebbe innescare un ulteriore processo legale distinto al fine di effettuare un nuovo ricorso contro questa decisione.
Per quanto riguarda la Legge 104, se l’omologazione riguarda il verbale per l’accesso alle agevolazioni previste da questa normativa, è necessario presentare il decreto di omologazione al posto del verbale della Commissione Medica.

Quando si può fare il ricorso all’INPS?
Si fa ricorso al giudice nei casi in cui la Commissione medica, incaricata di valutare l’invalidità civile, neghi tale status o assegni una percentuale di invalidità troppo bassa per accedere ai relativi benefici economici.
Il cittadino ha la possibilità di contestare il verbale di invalidità entro sei mesi dalla sua ricezione, presentando al giudice una richiesta per un accertamento tecnico preventivo. Questo serve a effettuare un controllo preliminare sulle condizioni di salute dell’individuo, allo scopo di valutare la fondatezza della sua richiesta.
Nel contesto dell’accertamento dell’invalidità civile, esistono due livelli di ricorso che possono essere effettuati:
- Giudiziario, che riguarda esclusivamente la valutazione delle condizioni sanitarie.
- Amministrativo, che si occupa della parte riguardare l’erogazione delle prestazioni economiche.
FAQ sui tempi per l’omologa per l’invalidità civile
Quando verranno pagati gli arretrati della pensione di invalidità?
Se la prestazione di invalidità civile è stata approvata a livello amministrativo, cioè successivamente alla visita effettuata presso la Commissione Medica dell’INPS, il diritto agli arretrati della prestazione inizia a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data in cui è stata presentata la domanda.
Quando arriva il primo assegno di invalidità?
L’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità, a condizione che siano soddisfatti i requisiti sanitari, avviene a partire dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda amministrativa.
Qual è la percentuale di invalidità per avere l’accompagnamento?
Per ottenere l’assegno di accompagnamento è necessario soddisfare specifici criteri:
- Avere un riconoscimento di inabilità totale e permanente (100%);
- Essere riconosciuti come incapaci di camminare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore;
- Avere il riconoscimento dell’incapacità di svolgere attività quotidiane senza assistenza continua.
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