In questo approfondimento parleremo di montascale per persone disabili e normativa per il condominio (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Montascale per persone disabili e normativa per il condominio
Chiariamo subito cosa è previsto in merito a montascale per persone disabili e normativa per il condominio.
La legge di riferimento per l’installazione di un montascale in un condominio è la Legge n.13 del 9 Gennaio 1989, che si occupa del superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
La decisione di installare un montascale nel condominio deve tener conto delle esigenze del singolo condomino e richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale.
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Per iniziare il processo, si consiglia di inviare una richiesta scritta tramite raccomandata all’amministratore e a tutti i condomini.
Durante l’assemblea condominiale, verrà discussa la richiesta e verrà presa una decisione collettiva.
Prima del 2012, era necessaria l’unanimità dei condomini per i lavori, ma ora non è più richiesta la maggioranza o la considerazione dei millesimi.
Il condominio può rifiutare l’approvazione del montascale solo se manca lo spazio sufficiente sulle scale per le vie di fuga richieste dalla legge per l’evacuazione.
Se il progetto dimostra che sarà rispettata una distanza di almeno 80 cm, nessun condomino può opporsi, e non è necessaria una maggioranza in assemblea.
Il condomino interessato deve coinvolgere gli altri condomini e l’amministratore presentando i lavori e i preventivi in assemblea e procedendo con la delibera.
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Limiti per l’installazione di un montascale nel condominio
Un montascale può essere installato su qualsiasi tipo di scala all’interno di condomini e appartamenti a più piani.
La legge richiede che l’installazione del montascale non causi danni o disagi alle aree comuni del palazzo e che l’apparecchio, sia in uso o spento, non ostacoli il passaggio delle persone né comprometta la loro sicurezza.
Per installare un montascale, non sono necessari lavori murari significativi. L’unico requisito è modificare l’impianto elettrico per garantire l’alimentazione attraverso una presa di corrente.
Inoltre, il condominio può richiedere l’installazione di un contatore per monitorare e addebitare i costi solo agli utenti del montascale.
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Suddivisione dei costi di installazione
La spesa per il montascale comprende tre tipi di costi: l’installazione, la manutenzione e l’assistenza.
In teoria, dovrebbe essere suddivisa tra tutti i condomini, ma nella pratica, ci sono alcune sfumature da considerare.
Come abbiamo detto, prima del 2012, era necessaria un’unanimità tra i condomini per installare un montascale, rendendo il processo complesso.
Tuttavia, questa regola è stata semplificata. Ma, anche se l’installazione è più facile, la divisione dei costi può ancora causare problemi.
La spesa può essere divisa in parti uguali tra tutti i partecipanti o in base ai millesimi di proprietà.
Tuttavia, i condomini che non hanno votato per l’approvazione possono essere esclusi dai costi. Inoltre, chi non partecipa alla spesa non avrà accesso al montascale.
In pratica, se l’amministratore si occupa della divisione dei costi, è possibile fatturare l’intero importo al condominio.
In alternativa, è possibile richiedere fatture separate a ciascun condomino partecipante, specificando il metodo di divisione dei costi all’azienda che installa il montascale.
In breve, anche se l’installazione di un montascale è diventata più semplice, la ripartizione dei costi tra i condomini può essere complicata, con diverse opzioni disponibili in base alle decisioni prese di comune accordo.
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Permessi di installazione
Con il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, l’installazione di montascale rientra nella categoria delle opere di edilizia libera, conosciute come SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Decreto Legislativo 222/2016).
Questa normativa considera l’eliminazione delle barriere architettoniche come interventi che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o strutture che modificano l’aspetto esteriore dell’edificio.
La legge valuta non solo l’installazione stessa del montascale, ma anche il servizio di assistenza, la manutenzione e l’adeguamento di montacarichi e montascale come opere che possono essere eseguite senza richiedere alcuna autorizzazione specifica.
In pratica, ciò significa che è possibile installare un montascale all’interno di un condominio senza dover ottenere un permesso o effettuare una segnalazione alle autorità competenti.
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Contributi e agevolazioni per l’installazione del montascale in condominio
Sono previsti dei contributi per installare il montascale in condominio, e ne possono beneficiare sia i singoli richiedenti, nel caso in cui la persona disabile si dovesse accollare tutta la spesa, e sia i condòmini favorevoli all’installazione.
Innanzitutto, la stessa Legge n. 13/1989, prevede che il Comune di residenza aiuti con alcuni contributi i condomini in cui risiedono persone disabili per malattia o menomazione.
Questi contributi servono all’adeguamento delle strutture alle esigenze del disabile. Ogni anno, entro l’inizio di marzo, la persona disabile o il familiare che lo assiste (oppure il tutore legale, in caso di interdizione), deve presentare richiesta al Comune per contributi di questo tipo.
Se si ha una disabilità totale (invalidità al 100%), si ha diritto di precedenza sull’ottenimento dei contributi comunali.
Ci sono poi le agevolazioni fiscali per l’installazione di montascale previste dalla Legge di stabilità 2017, che ha portato la detrazione IRPEF sui montascale dal 36% al 50%.
Inoltre, quando acquisti un montascale, ti viene applicata l’IVA agevolata al 4% anziché al 22%.
Le persone disabili, poi, hanno una detrazione IRPEF al 19% sul costo sostenuto per l’installazione del montascale, purché la loro sia una disabilità certificata e permanente, che impedisce loro il corretto svolgimento delle funzioni vitali primarie o di quelle lavorative.
La detrazione interessa anche il familiare che ha fiscalmente a carico la persona disabile.
Ci sono poi altre detrazioni a carico di chiunque intervenga in un condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Possono usufruire di questa detrazione tutti coloro che, disabili o non disabili, installino un montascale in un immobile di proprietà, che sia una casa o un condominio.
Per ottenere la detrazione, bisogna procedere allo stesso modo di quanto si dichiarano le spese mediche e se ne chiede il rimborso: si conservano le fatture e, in sede di dichiarazione dei redditi, si esplicitano le spese e si ottiene una detrazione fiscale sulle tasse da pagare.
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FAQ (domande e risposte)
Si può avere un montascale gratis per persone disabili?
Sì, si può avere un montascale gratis per persone disabili, o meglio, in comodato d’uso gratuito.
In questo caso, a consegnare il bene, ovvero il montascale, è l’ASL, che può “prestarlo” gratuitamente a chi ne fa richiesta. Non a tutti, ovviamente, ma solo a chi dimostra che il montascale rappresenta l’unico modo per superare le barriere architettoniche presenti all’interno o all’esterno della propria abitazione.
Una volta che, per qualsiasi motivo, il montascale non è più utilizzato, deve essere riconsegnato all’ASL, in modo che altri ne possano fare uso.
Chi paga la rampa per disabili in un condominio?
Se la rampa è richiesta da un inquilino con disabilità, senza l’approvazione degli altri condomini, il costo ricade su di lui.
C’è un’eccezione in cui i condomini possono opporsi alla rampa?
Sì, se la rampa rende difficile o impossibile l’accesso alle aree comuni del condominio, i condomini possono opporsi.
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