La Legge 104 può essere applicata senza distinzioni per chi lavora nell’esercito? Per esempio, Legge 104 e scelta della sede per i militari è possibile? Le limitazioni sono previste per tutti o solo per questa categoria di lavoratori? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
C’è sempre un po’ di confusione quando si parla di Legge 104 e scelta della sede per i militari o comunque dei benefici legati alle agevolazioni 104.
Spesso, infatti, ci si chiede se la Legge 104/1992 si applica anche al personale militare e alle forze di polizia riconoscendo, quindi, se esistono pari diritti tra i cittadini in uniforme e gli altri.
Andiamo quindi a vedere cosa prevede la normativa e quali potrebbero essere le problematiche legate alla valutazione di un diniego da parte dell’Amministrazione Militare in merito ai benefici previsti dalla Legge 104, in particolar modo nella scelta della sede di lavoro.
Indice
- È possibile Legge 104 e scelta della sede per i militari?
- Modifiche alla Legge 104 e scelta della sede per i militari
- Legge 104 e scelta della sede per i militari: la sentenza del Consiglio di Stato
- Legge 104 e scelta della sede per i militari possono essere rifiutati: e il trasferimento di sede?
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È possibile Legge 104 e scelta della sede per i militari?
Legge 104 e scelta della sede per i militari è un’agevolazione che permette ai lavoratori di avvicinarsi il più possibile al familiare da assistere, in modo da potersi prendere cura di lui nel migliore dei modi.
I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedevano che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (usiamo il passato per un motivo che ti spiegheremo a breve).
Questa disposizione, proprio a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.
Proprio per questo, prima delle modifiche apportate alla legge (ecco perché parlavamo al passato), le Amministrazioni militari non concedevano facilmente l’agevolazione, questo, perché prevedeva che il lavoratore del settore pubblico o privato che assiste il familiare disabile dovesse farlo con continuità e in via esclusiva, anche se non convivente.
È molto importante questo passaggio perché, avendo subìto delle modifiche, rende più facile la Legge 104 e scelta della sede per i militari.
Tuttavia, pur essendo più facile è ugualmente un’agevolazione che potrebbe continuare a non essere concessa, proprio perché continua a caratterizzarsi come interesse puramente legittimo. Vediamo in cosa consistono queste modifiche.
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Modifiche alla Legge 104 e scelta della sede per i militari
Alla Legge 104 e scelta della sede per i militari (ma anche per tutti gli altri beneficiari dell’agevolazione) sono state apportate delle modifiche da parte della Legge del 4 novembre 2010 n. 183, tra cui segnaliamo quelle che ci interessano, per rispondere alla domanda oggetto di questo approfondimento, ovvero:
- è stato abrogato il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza (adesso c’è la possibilità del doppio caregiver familiare);
- viene limitata la platea dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione in relazione al grado di parentela o affinità;
- scompare ogni riferimento alla convivenza con la persona da assistere, prevista, invece, dalla precedente formulazione del comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/1992;
- scelta della sede di lavoro: il lavoratore può scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (prima era la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Adesso, concentriamoci sulla modifica relativa alla scelta della sede di lavoro, sulla quale è intervenuto anche il Consiglio di Stato, per rivendicare i diritti dei militari.

Legge 104 e scelta della sede per i militari: la sentenza del Consiglio di Stato
Come ti dicevamo, l’Amministrazione militare ha sempre interpretato la norma sulle agevolazioni in merito alla Legge 104 e scelta della sede per i militari a svantaggio del lavoratore, anche perché prima la scelta si basava sulla vicinanza al domicilio del lavoratore e non del disabile.
Tra l’altro, qualsiasi amministrazione, come abbiamo visto, può rifiutare il beneficio, a favore delle necessità organizzative dell’azienda,
Recentemente, però, è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 3411/2012, ha affermato l’applicabilità della Legge 104, così come modificata, anche ai militari e alle forze dell’ordine.
Nella Sentenza, viene precisato che l’articolo 24 della Legge 183/2010 ha sostituito il comma 3 (permessi mensili retribuiti) e il comma 5 (scelta della sede di lavoro) della Legge 104/1992, eliminando i requisiti della cosiddetta continuità ed esclusività nell’assistenza quali necessari presupposti del beneficio e che urtavano con lo svolgimento dell’attività lavorativa di un militare.
Per legge, infatti, le Amministrazioni possono negare i permessi per esigenze organizzative e operative che, se non soddisfatte, porterebbero a un danno economico per l’azienda, oppure se riesce a dimostrare la non necessità del beneficio (sempre tutto documentato da dati concreti).
La sostanza, alla fine, è questa: anche i militari hanno diritto alla scelta della sede di lavoro, se usufruiscono delle agevolazioni 104 per assistere un familiare disabile.
Se i permessi erano stati negati a causa si problemi organizzativi, qualora il lavoratore risultasse come “secondo” caregiver familiare, da accostarsi al primo (dividendosi il “carico”), senza necessità di esclusività e continuità, ha una possibilità in più per ottenerli.
Detto questo, ricordiamo che, se la richiesta della scelta della sede di lavoro può essere anche rifiutata, il trasferimento di sede non può essere rifiutato: vediamo perché.
I lavoratori portatori di handicap e i familiari che li assistono hanno diritto alla legge 104 e trasferimento di diritto di precedenza: vediamo di cosa si tratta.
Legge 104 e scelta della sede per i militari possono essere rifiutati: e il trasferimento di sede?
Abbiamo visto come Legge 104 e scelta della sede per i militari possono essere rifiutate, ma se invece viene richiesto il trasferimento di sede Legge 104?
Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. All’articolo 2103 prevede, fra l’altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un’unità produttiva all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il comma 5 dell’articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell’interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l’azienda soccomba in giudizio.
Restando sul tema delle forze armate, il Governo Meloni vuole introdurre di nuovo una leva militarie obbligatoria per tutti i cittadini, anche se di “durata ridotta”. Il programma dovrebbe infatti essere lungo non oltre i quaranta giorni.
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