Per ottenere i benefici della legge 104 devi avere una percentuale minima di invalidità? A chi viene riconosciuta la 104? Quali sono le differenze tra legge 104 e invalidità civile? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Molti fanno confusione tra invalidità e handicap. Non sono la stessa cosa, e solo il riconoscimento della condizione di handicap dà accesso alle agevolazioni 104.
Per fare chiarezza, in questo articolo cerchiamo di capire quali sono le differenze tra legge 104 e invalidità civile.
Indice
- Differenze tra legge 104 e invalidità civile
- Che grado di invalidità per ottenere la 104?
- Differenze tra legge 104 e invalidità civile: l’invalidità civile
- Differenze tra legge 104 e invalidità civile: 104 e riconoscimento dell’handicap
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Differenze tra legge 104 e invalidità civile
Non sempre risultano chiare le differenze tra legge 104 e invalidità civile. Ognuna di queste voci corrisponde ad una precisa definizione e l’accertamento è effettuato da commissioni mediche diverse.
Sebbene la commissione operante nella visita di prima istanza è di regola competenza dell’Asl, per ogni accertamento la composizione di queste commissioni è diversa secondo il tipo di accertamento da effettuare e per la visita medica dovrà essere presentata specifica domanda, sbarrando l’apposita casella.
Si precisa che lo stesso certificato medico, così come la domanda, possono essere utilizzati per la richiesta di diversi accertamenti, per esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità e, perfino, le tre voci contemporaneamente.
Riassumendo, gli accertamenti che vengono effettuati dalle commissioni mediche dell’Asl sono:
- d’invalidità civile;
- di handicap;
- per disabilità.
In questo approfondimento ci soffermiamo in particolare sulle differenze tra legge 104 e invalidità civile, dove per legge 104 ci riferiamo alla condizione di handicap.
In sintesi, l’invalidità civile si riferisce all’accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo i tipo e gravità della patologia.
L’handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992).
Adesso, prima di andare a vedere cosa comporta il riconoscimento di ciascuna di queste situazioni, rispondiamo a una domanda che ci viene spesso fatta dai nostri utenti: che grado di invalidità per ottenere la 104?
Scopri cosa prevede il comma 2 della 104.
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Che grado di invalidità per ottenere la 104?
Abbiamo visto che ci sono delle differenze tra legge 104 e invalidità civile, e che il riconoscimento dell’invalidità avviene attraverso l’attribuzione di una percentuale da parte della commissione medica dell’Asl, che dà diritto a prestazioni economiche e agevolazioni diverse e sempre maggiori quanto questa è più alta.
Ma che grado di invalidità per ottenere la 104? In realtà, per ottenere i benefici della 104 è necessario “solo” che sia riconosciuta la condizione di handicap, senza o con connotazione di gravità (ne parleremo tra poco). Anche in questo caso, in base al grado di handicap si ha diritto ad agevolazioni diverse e sempre più importanti.
Possiamo quindi dire che la percentuale di invalidità necessaria per ottenere la 104 è quella superiore al 33,33%, ovvero quella con la quale viene anche riconosciuta la percentuale minima di invalidità.
Una volta chiarito questo punto, andiamo a esaminare nel dettaglio cosa prevede l’invalidità civile e cosa invece la condizione di handicap, che dà diritto alla 104.
In questo articolo chiariamo se è possibile ottenere nello stesso tempo l’invalidità civile al 75% e la legge 104.
Differenze tra legge 104 e invalidità civile: l’invalidità civile
Vediamo nel dettaglio le differenze tra legge 104 e invalidità civile, cominciando dalla seconda.
La domanda di accertamento per l’invalidità civile può essere presentata da qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico o psicologico.
Come abbiamo detto, questo accertamento dà luogo a una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale: le percentuali vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.
Il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste la perdita o diminuzione delle funzioni dell’organo o l’apparato sede del danno anatomico.
Questo accertamento valuta la riduzione della capacità lavorativa, che è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua.
Questa riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.
Infatti, ad oggi molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici e operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale (100%) sia incompatibile con l’inserimento lavorativo.
Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non impedisce la possibilità di svolgere attività lavorativa (art. 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508).
Il riconoscimento di un’invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale attribuita e la categoria di appartenenza.
Infatti, nell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie:
- invalidi civili;
- ciechi civili;
- sordi civili, che hanno diritto a benefici economici diversi. In tutti i casi, comunque, l’accertamento sanitario è effettuato con le stesse modalità.
Passiamo adesso ad analizzare la legge 104 e il riconoscimento dell’handicap, per comprendere meglio le differenze tra legge 104 e invalidità civile.

Differenze tra legge 104 e invalidità civile: 104 e riconoscimento dell’handicap
Le differenze tra la legge 104 e invalidità civile stanno nel fatto che, con la prima, viene riconosciuta la condizione di handicap.
A differenza dell’invalidità civile, infatti, nel riconoscimento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.
Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e questa valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.
Di conseguenza, la diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è fondamentale dal momento che essa può determinare che a una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Per dirla con parole più semplici, significa che anche in alcuni casi dove la malattia o la menomazione non abbia dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap grave nel caso in cui la patologia comporti serie difficoltà nella vita di relazione e inserimento sociale.
Si pensi, per esempio, ad alcune forme di epilessia, che non danno luogo ad un’invalidità totale (100%), ma l’imprevedibilità delle crisi comporta notevoli difficoltà d’inserimento in ambito sociale e nella vita quotidiana.
Pertanto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di un riconoscimento d’invalidità civile.
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni legge 104, tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità, e il congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: “Handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92”. Altrimenti le altre voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce “Persona non handicappata”, però, gli altri due riconoscimenti danno diritto ad altri benefici (ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito):
- Persona non handicappata
- Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
- Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).
Puoi leggere quali sono le differenze tra comma 1 e comma 3, e le relative agevolazioni, in questo articolo su TheWam.net.
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