Il testo di questa guida alla Legge 104 è stato aggiornato con le modifiche che sono diventate effettive a partire dal 13 agosto con il decreto legislativo numero 105 del 30 giugno 2022. E che riguardano tra l’altro la possibilità, anche per i conviventi di fatto, di accedere al congedo biennale retribuito per assistere il partner con disabilità grave e l’estensione a più persone aventi diritto di godere del beneficio dei permessi retribuiti (in pratica si supera il concetto del referente unico).
La Legge 104 è stata emanata nel 1992 e chiarisce e ordina i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone che hanno un handicap. La Legge 104 intende assicurare il sostegno non solo alla persona con disabilità, ma anche ai familiari che se ne prendono cura (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile e sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- Legge 104: comma 1 articolo 3
- Legge 104: comma 3 articolo 3
- Legge 104: la domanda
- Legge 104: il verbale
- Legge 104: le agevolazioni
- Legge 104: permessi retribuiti
- Legge 104: requisiti per i permessi retribuiti
- Legge 104: domanda per i permessi retribuiti
- Legge 104: permessi e datore di lavoro
- Legge 104: congedo straordinario
- Legge 104: acquisto auto
- Legge 104: spese mediche
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Sono 4 le direttive sulle quali è indirizzata la normativa:
- garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale: famiglia, scuola, lavoro, società;
- prevenire ed eliminare tutte quelle situazioni che destabilizzano l’autonomia della persona con disabilità impedendo la piena realizzazione dei suoi diritti, civili, politici e patrimoniali;
- ottenere, per quanto è possibile, il recupero della persona con disabilità grazie a servizi e prestazioni che possono essere anche di natura giuridica ed economica;
- contrastare in ogni modo l’emarginazione della persona con disabilità.
La persona con handicap è dunque il centro della Legge 104, e viene così intesa:
«Colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione».
Nella normativa si tiene nel giusto conto, oltre alla persona con disabilità, anche dei familiari che se ne occupano: sono a loro volta fruitori di benefici e agevolazioni previste con la Legge 104.
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Legge 104: comma 1 articolo 3
Il requisito principale per accedere alle misure previste dalla Legge 104 è il riconoscimento di un handicap (comma 1 dell’articolo 3), non riguarda solo la patologia invalidante ma inquadra anche le difficoltà lavorative, sociali e relazionali che la stessa patologia innesca.
La Legge 104 prevede comunque una serie di agevolazioni, per ognuna delle quali possono essere richieste delle condizioni specifiche (che vedremo).
Legge 104: comma 3 articolo 3
C’è poi il comma 3 dell’articolo 3, riguarda le disabilità in “situazione di gravità”, che viene individuata in questo modo dalla normativa: «Quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Con la situazione di gravità cambia anche il numero e la rilevanza delle agevolazioni previste. In alcuni casi, elencati in questo articolo di Invalidità e Diritti, sono previsti dei benefici per le persone invalide sul pagamento di tasse tributi.

Legge 104: la procedura
Per accedere alle tutele e ai diritti della Legge 104 è indispensabile un passaggio preliminare: l’accertamento delle minorazioni. Viene effettuato dalle commissioni mediche dell’Asl, integrate da un operatore sociale e da un esperto medico in riferimento alla patologia che deve essere analizzata.
Se gli accertamenti riguardano una persona in età evolutiva, le commissioni mediche dovranno essere composte da un medico legale (il presidente) e da due medici, scelti tra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione che riguarda le condizioni di salute della persona con disabilità.
Questa è la procedura per il riconoscimento delle menomazioni che danno diritto alla Legge 104.
Il primo passo è quello di recarsi dal medico di base per chiedere il certificato medico introduttivo:
- il medico compila un modello (cod. SS3) con il quale certifica la disabilità della persona assistita ed elenca le patologie di cui soffre;
- il certificato medico introduttivo viene poi inviato via web all’Inps sul portale dell’istituto.
Legge 104: la domanda
Subito dopo è necessario inoltrare la domanda per l’accertamento dell’handicap. Anche in questo caso si procede sempre via web:
- collegandosi al portale Inps ed entrando nell’area “Invio Online di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”. Può farlo direttamente il cittadino o rivolgersi a un patronato);
- si può anche contattare il Contact Center dell’Inps (chiamando da rete fissa – gratuito – al numero 803164, o da rete mobile al numero 06 164 164).
Dopo la presentazione della domanda entro 30 giorni (15 se si soffre di patologie oncologiche), chi fa richiesta sarà convocato per la visita medica.
La convocazione viene notificata con una raccomandata A/R. È necessario quando ci si presenta alla visita avere un documento di identità valido, il certificato del medico di base e la documentazione medica relativa alla patologia.
Legge 104: il verbale
Al termine della visita la Commissione deve decidere sullo stato di disabilità. Il riconoscimento può essere:
- definitivo, se il quadro clinico risulta irreversibile o destinato a peggiorare. In questo caso non sono previste delle visite di revisione;
- se il quadro clinico non è ritenuto irreversibile, ma soggetto anche a un possibile miglioramento, sarà necessaria, a una certa data, una nuova visita di revisione.
Dopo la visita la Commissione redige un verbale che sarà poi inviato all’Inps.
Se la Commissione dovesse rigettare la domanda perché il requisito sanitario non viene ritenuto sufficiente per accedere alla Legge 104 si può presentare ricorso davanti al giudice.
La Commissione medica – secondo la normativa – deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Proprio per questa ragione anche il certificato medico introduttivo stilato dal medico di base ha una validità di 90 giorni (non può essere presentato dopo questo periodo di tempo). In questo articolo di Thewam.net viene spiegato come prepararsi per la visita della commissione medica.
Legge 104: le agevolazioni
Vediamo quali sono le agevolazioni previste dalla Legge 104.
Nell’indicarle – qui parliamo di quelle disposte per le persone con disabilità – la legge ha individuato quattro linee guida:
- l’integrazione scolastica;
- l’inserimento nel mondo del lavoro;
- la rimozione delle barriere architettoniche per la mobilitazione e la comunicazione;
- facilitare l’assistenza della persona con disabilità.
Chi accede alla Legge 104 può usufruire di detrazioni fiscali al 19% e l’applicazione dell’Iva agevolata per l’acquisto di supporti tecnici e informatici indispensabili per rendere più facile la vita della persona con disabilità.
Sono state anche previste delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.
Per beneficiare di queste misure è comunque importante verificare il verbale rilasciato dalla commissione.
Di questi benefici può usufruirne direttamente la persona con disabilità o il familiare che lo ha carico fiscalmente.
Legge 104: permessi retribuiti
Una delle misure più note della Legge 104 sono i permessi retribuiti (articolo 33, comma 3).
I permessi consentono di astenersi dal lavoro e di essere retribuiti (sulla base della retribuzione che si riceve), vengono coperti anche i fini pensionistici con una contribuzione figurativa.
I permessi sono però riconosciuti solo ad alcune persone e in presenza di determinati requisiti:
- le persone con disabilità grave;
- i familiari della persona con disabilità grave (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, genitori biologici o adottivi);
- i parenti o gli affini entro il secondo grado;
- in casi eccezionali vengono estesi ai parenti al terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il lavoratore con disabilità grave può beneficiare, alternativamente, di:
- 2 ore di permesso giornaliero;
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore).
I genitori biologici, adottivi o affidatari della persona con disabilità grave possono ottenere dei permessi anche in relazione all’età del figlio. Se ha meno di 3 anni possono beneficiare alternativamente:
- di 2 ore di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è di 6 ore, se è meno è prevista un’ora di permesso retribuito);
- di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore);
- prolungamento del congedo parentale (con il prolungamento del congedo parentale si ha diritto a una indennità che è pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo).
Se invece il figlio in condizioni di disabilità grave ha tra i 3 e i 12 anni:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore);
- prolungamento del congedo parentale.
E invece, il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti o gli affini di persone con disabilità grave e i genitori biologici, adottivi o affidatari di ragazzi con disabilità maggiori di 12 anni, possono usufruire;
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
Legge 104: requisiti per i permessi retribuiti
Per ottenere i permessi retribuiti sono necessari alcuni requisiti fondamentali (sia per la persona con disabilità, sia per il familiare che lo assiste):
- lo stato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della legge 104), che deve essere certificato dalla Commissione Medica;
- essere lavoratori dipendenti (non possono usufruirne: gli autonomi, i parasubordinati, gli addetti ai lavori domestici e gli agricoli se occupati a giornata);
- la persona con disabilità non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria.
Per l’ultimo punto ci sono delle eccezioni:
- se la persona con disabilità deve recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per visite o terapie (adeguatamente certificate);
- se i medici della struttura ritengono necessaria la presenza del familiare;
- se la persona con disabilità è in stato vegetativo o in fin di vita.
Il diritto a fruire dei permessi retribuiti con la Legge 104 spettava a un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Dal 13 agosto il decreto legislativo numero 105 del 2022 viene consentito a più soggetti che ne hanno diritto chiedere l’autorizzazione dei permessi mensili retribuiti. Possono fruirne alternativamente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
L’unica eccezione riguarda le persone con un figlio disabile, in quel caso i permessi sono riconosciuti a entrambi i genitori, ma solo a condizione che siano entrambi dipendenti e ne fruiscano alternativamente.
Se invece il lavoratore deve assistere allo stesso tempo più persone con disabilità grave, può fruire di più permessi per l’assistenza.
Un’altra modifica riguarda i lavoratori aventi diritto (art. 8 Decreto legislativo numero 81 del 2015) alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative. Nella vecchia normativa il diritto riconosciuto al coniuge, ai figli e ai genitori del lavoratore o della lavoratrice. Il decreto legislativo riconosce tale diritto anche al convivente di fatto (oltre che alla parte dell’unione civile, già previsto).
Legge 104: domanda per i permessi retribuiti
Per ottenere i permessi retribuiti con la Legge 104 è necessario inviare una domanda via web all’Inps. Si deve compilare il modello cod SR08. In questo modo:
- accedendo tramite Spid al portale internet dell’Inps cliccando sul servizio “Invio Online di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- facendosi aiutare da intermediari abilitati come i Patronati;
- contattando telefonicamente il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 chiamando da telefono fisso e il numero 06164164 da cellulare.
A corredo della domanda è indispensabile presentare la certificazione del medico di base, il verbale dalla commissione Asl o quella provvisoria se necessario.
Se la persona con disabilità è un figlio adottato, devono essere allegati tutti i documenti che attestano la data ingresso in famiglia – data di adozione/affidamento – data di ingresso in Italia – data del provvedimento – tribunale competente – numero provvedimento.
La domanda per ottenere i permessi va inviata per conoscenza anche al datore di lavoro.
Legge 104: permessi e datore di lavoro
Per evitare che i permessi retribuiti possano danneggiare l’organizzazione del lavoro è stata concessa al datore di lavoro l’opportunità, quando è possibile, di programmare i permessi a cadenza settimanale o mensile. Ovviamente quando il familiare che assiste un disabile sia in grado di individuare le giornate di assenza.
Il legislatore ha però chiarito che la programmazione non deve compromettere il diritto all’assistenza della persona con disabilità.
Legge 104: congedo straordinario
Il congedo straordinario (articolo 42, comma 5 del decreto legislativo numero 119 del 2011) dà diritto al familiare che assiste una persona con disabilità grave di beneficiare di due anni retribuiti di congedo (presi tutti insieme o frazionati).
Possono beneficiarne (in ordine di priorità):
- il coniuge convivente della persona con disabilità grave, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto;
- i genitori biologici o adottivi/affidatari della persona con disabilità grave;
- il figlio o i fratelli/sorelle, parenti o affini fino al terzo grado conviventi della persona con disabilità grave.
Il congedo straordinario per assistere parenti con disabilità grave è stato esteso anche ai conviventi di fatto (che già potevano usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito). Beneficio che nel 2016 era già stato allargato anche alla parte dell’unione civile.
Il congedo spetterà anche se la convivenza con la persona da assistere sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo (al momento questa prerogativa era riservata solo al figlio non convivente per assistere il genitore con disabilità).
Questo aspetto modifica l’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo numero 151 del 2001.
È stato anche ridotto da 60 a 30 giorni il termine dilatorio minimo (dalla presenza della richiesta) per l’inizio della fruizione del congedo da parte dei lavoratori dipendenti che sono interessati.
La domanda per beneficiare del congedo straordinario deve essere presentata all’Inps (modello cod. SR10) via internet sul portale dell’Istituto (o rivolgendosi a un patronato). Una copia deve essere consegnata anche al datore di lavoro. L’Istituto di previdenza dopo aver esaminato la domanda comunicherà l’esito.
Un’altra modifica riguarda i lavoratori aventi diritto (art. 8 Decreto legislativo numero 81 del 2015) alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative. Nella vecchia normativa il diritto riconosciuto al coniuge, ai figli e ai genitori del lavoratore o della lavoratrice. Il decreto legislativo riconosce tale diritto anche al convivente di fatto (oltre che alla parte dell’unione civile, già previsto).
Vediamo cos’altro prevede l’articolo 42:
- il lavoratore può fruire del congedo per un periodo massimo di due anni;
- chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, le voci fisse della retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro;
- l’importo dell’indennizzo non può superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat (53.686,65 euro, con l’ultimo aggiornamento);
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- l’indennità è a carico dell’Inps, di solito viene anticipata dal datore di lavoro.
Così come per i permessi retribuiti anche il congedo straordinario non può essere richiesto se la persona con disabilità grave è ricoverata a tempo pieno in una struttura.
E sempre come i permessi il congedo può essere concesso a un solo lavoratore. L’eccezione è solo per i genitori di un figlio con handicap: possono beneficiarne alternativamente.
Legge 104: acquisto auto
La Legge 104 prevede importanti agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli che vengono utilizzati per garantire la mobilità della persona con disabilità grave (solo a chi è stato dunque riconosciuto il comma 3).
E quindi:
- persone con handicap psichici titolari dell’indennità di accompagnamento;
- persone con grave limitazione di deambulazione;
- persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA)
- persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Queste sono le agevolazioni:
detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 18.075,99 euro;
- l’Iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo;
- l’esenzione dal pagamento del bollo sull’auto (la richiesta va inoltrata all’ufficio tributi della Regione o all’Aci, dipende dalla regione di residenza). L’esenzione è valida in maniera permanente;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Questi benefici sono fruibili anche dal familiare che ha la persona con disabilità a carico.
Per ottenere gli sgravi è necessario esibire questa documentazione:
- verbale di accertamento di handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica;
- verbale di accertamento dell’invalidità civile che riconosce l’accompagnamento.
Legge 104: spese mediche
Altri sgravi fiscali previsti dalla Legge 104 riguardano le spese mediche.
Sono deducibili dal reddito della persona con disabilità grave o dai familiari che lo hanno a carico:
- le spese mediche generiche;
- le spese di assistenza specifica (infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapista, personale addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale).
Si possono dedurre anche le attività di ippoterapia e musicoterapia, ma solo se una prescrizione medica ne attesti la necessità e solo a condizione che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato.
Se la persona con disabilità grave è ricoverata in un istituto assistenziale e ricovero, non è possibile detrarre l’intera retta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.
Le detrazioni delle spese mediche dall’imposta Irpef si distinguono in tre tipi:
- visite specialistiche;
- particolari analisi;
- prestazioni chirurgiche.
- In questi casi la detrazione è pari al 19% della spese sulla parte che eccede 129,11 euro.
Sono integralmente detratte del 19% queste spese:
spese per il trasporto in ambulanza del disabile;
- per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti;
- spese per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle).