Quali diritti hanno gli studenti disabili? Cosa prevede per loro l’istituzione scolastica, in concerto con gli enti locali e regionali? A cosa ci riferiamo quando parliamo di legge 104 e integrazione scolastica? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
La legge 104 è la normativa di riferimento per i diritti dei portatori di handicap e dei familiari che li assistono.
Anche in ambito scolastico, agli studenti portatori di handicap sono riconosciuti dei diritti, primo fra tutti quello di poter frequentare la scuola e di permettere loro di farlo nel miglior modo possibile.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge 104 e integrazione didattica e come puoi far valere i diritti di uno studente disabile.
Indice
- Cosa prevede la legge 104 e integrazione scolastica
- Quali sono gli articoli della 104 che riguardano la scuola
- Legge 104 e integrazione scolastica: l’iscrizione dell’alunno con handicap
- Legge 104 e integrazione scolastica: cosa succede dopo l’iscrizione dell’alunno disabile
- Legge 104 e integrazione scolastica: strumenti per l’integrazione
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Cosa prevede la legge 104 e integrazione scolastica
La legge 104 e integrazione scolastica prevede che tutti gli alunni in situazione di handicap, anche grave, abbiano diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado.
Parliamo di un vero e proprio diritto esigibile, perché nessuna scuola può rifiutare l’iscrizione di uno studente portatore di handicap e se lo fa commette un illecito penale.
Il diritto alla frequenza e all’integrazione scolastica è garantito anche per l’asilo nido e l’università, come previsto dall’articolo 12 della legge 104/1992.
Dopo aver chiarito qual è l’obiettivo principale della legge 104 e integrazione scolastica, andiamo a vedere come deve essere effettuata l’iscrizione di uno studente disabile e quali sono i suoi diritti all’interno dell’ambiente scolastico.
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Quali sono gli articoli della 104 che riguardano la scuola
Vediamo innanzitutto quali sono gli articoli della 104 che riguardano la scuola, ovvero quelli che prendono in considerazione legge 104 e integrazione scolastica.
Le legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).
Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009 dal MIUR.
Una volta che abbiamo chiarito quali sono gli articoli della 104 che riguardano la scuola, partiamo proprio dall’iscrizione dello studente con handicap: come fare? Lo vediamo nel prossimo paragrafo.
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Per comprendere meglio la differenza tra handicap e invalidità, guarda questo video:
Legge 104 e integrazione scolastica: l’iscrizione dell’alunno con handicap
La legge 104 e integrazione scolastica prevede che il genitore dell’alunno portatore di handicap si rechi innanzitutto presso la propria Asl territoriale per richiedere:
- l’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 Dpr 24/2/1994). Questo documento deve essere compilato da un medico convenzionato;
- la diagnosi funzionale, un documento che sarà fondamentale per attivare il processo di integrazione scolastica. A differenza della certificazione medica, infatti, la diagnosi funzionale non accerta solo il tipo e la gravità dell’handicap, ma mette in evidenza le potenzialità dell’alunno e su queste si realizzerà il progetto di integrazione (art. 3 Dpr 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione in una scuola, sarebbe utile parlare con il dirigente scolastico, in modo da capire se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento.
Al momento dell’iscrizione, oltre ai documenti di identità dello studente disabile va presentata anche la certificazione sopra elencata e si dovranno segnalare tutte le necessità dell’alunno, come ad esempio il trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia ecc.).
Vediamo cosa succede dopo l’iscrizione, cosa va fatto e chi si deve occupare di farlo.
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Legge 104 e integrazione scolastica: cosa succede dopo l’iscrizione dell’alunno disabile
La legge 104 e integrazione scolastica stabilisce che, dopo l’iscrizione dell’alunno con disabilità, il dirigente inviti il collegio dei docenti a individuare la classe più idonea per la sua integrazione.
Una volta individuata, il consiglio di classe redigerà un’ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie e sulla formazione delle classi.
Il dirigente scolastico, poi, sulla base della diagnosi funzionale presentata e sulla base del progetto redatto dal consiglio di classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie.
Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il limite di 25 alunni, anche se in alcuni casi, per esigenze relative al progetto di integrazione, il consiglio di classe può richiedere un numero di alunni non superiore a 20.
A seconda del grado di handicap dell’alunno, il dirigente scolastico può richiedere all’ente locale di riferimento (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori) un assistente ad personam per l’autonomia e la comunicazione, come da articoli 42 e 44 Dpr 616/77 e art. 13 comma 3 legge 104/92.
Vediamo a questo punto quali strumenti ha a disposizione la scuola per l’integrazione dell’alunno portatore di handicap.
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Legge 104 e integrazione scolastica: strumenti per l’integrazione
La legge 104 e integrazione scolastica ha stabilito degli strumenti da elaborare e utilizzare per il progetto di integrazione dell’alunno disabile.
Nel dettaglio, gli strumenti dell’integrazione scolastica sono:
- il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal cosiddetto GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994);
- il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal cosiddetto GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI che non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994);
- l’insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). L’insegnante di sostegno, come abbiamo visto, viene richiesto dal dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98). La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe. Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997);
- assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. All’assistenza di base devono provvedervi i collaboratori scolastici che, per svolgere questa mansione, hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01);
- Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.
Tutti gli strumenti, interventi, prestazioni indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L’integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il diverso sistema di valutazione del profitto scolastico.
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