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Indice
Perché sono necessarie certificazioni e prescrizioni con la Legge 104
Le certificazioni e prescrizioni con la Legge 104 sono obbligatorie per l’ottenimento di tutte le agevolazioni, sia di tipo fiscale che lavorativo.
Senza le certificazioni e le prescrizioni, la richiesta delle agevolazioni può essere rifiutata, quindi è bene conoscere di cosa si tratta.
Vediamo quindi quali certificazioni e prescrizioni sono necessarie al fine dell’ottenimento di agevolazioni fiscali, sussidi e permessi lavorativi.
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Certificazioni e prescrizioni con la Legge 104 per le agevolazioni lavorative
Permessi lavorativi e certificazione di disabilità
Ottenere permessi lavorativi quando si è disabili o familiari di persone con disabilità richiede il possesso di una certificazione di disabilità con un grado di gravità specifico.
Non è infatti sufficiente avere una semplice certificazione di disabilità; è indispensabile che la Commissione valuti la gravità della disabilità. Questo processo è regolato dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
La certificazione di disabilità è rilasciata da una Commissione medica apposita, che opera presso ciascuna ASL.
È importante distinguere questa certificazione dall’attestazione di invalidità, che può essere di diversi tipi: civile, del lavoro, di servizio o di guerra.
Anche se queste attestazioni possono confermare l’invalidità totale, non sostituiscono il certificato di disabilità richiesto per ottenere i permessi lavorativi.
Legge 104 per se stessi: scopri quali permessi spettano e chi non può fruirne.
Certificazioni e prescrizioni con la Legge 104 per l’IVA al 4%
Fra le agevolazioni fiscali destinate alle persone con disabilità, una delle più comuni è quella che riguarda l’applicazione dell’IVA al 4% anziché al 22% su una vasta gamma di ausili e prodotti.
Per usufruire di tali agevolazioni, è necessario possedere le certificazioni che attestano il diritto, come ad esempio il riconoscimento dello stato di disabilità o il collegamento funzionale tra il sostegno e la menomazione.
Segnaliamo a tal proposito una recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente riguardo alla validità delle certificazioni mediche per gli ausili prescritti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di informazioni utili in proposito, che riassumiamo qui di seguito.
In primo luogo, va ricordato che il decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 stabilisce che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono soggetti all’aliquota IVA del 4%” (articolo 1, comma 3-bis).
Questa agevolazione è stata estesa anche ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della Legge 104 (come indicato dall’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669).
Le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% sono state stabilite con il decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998, successivamente modificato dall’articolo 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (entrato in vigore il 4 maggio 2021).
Per quanto riguarda la tipologia, l’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998 specifica che i sussidi tecnici e informatici includono “apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di uso comune, destinati ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, la produzione di testo o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alle informazioni e alla cultura per coloro i quali sono impediti o limitati da menomazioni motorie, visive, uditive o del linguaggio“.
Collegamento funzionale con Legge 104 per l’IVA al 4%: ecco cosa c’è scritto nel certificato che si presenta al venditore al momento dell’acquisto.

Certificazione con e senza collegamento funzionale
Per beneficiare dell’IVA agevolata del 4% per l’acquisto di ausili tecnici e informatici, è necessario presentare la documentazione adeguata.
Le persone con disabilità, al momento dell’acquisto devono mostrare una copia del certificato che attesti la disabilità rilasciato dall’ASL competente o dalla Commissione medica integrata.
Si stabilisce anche che i certificati che non dimostrino il collegamento funzionale tra la menomazione e l’ausilio tecnico-informatico possono essere integrati da una certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione relativa, ma solo per gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio 2021.
Gli acquisti precedenti a questa data richiedono invece una certificazione da parte di un medico specialista.
L’Agenzia delle Entrate precisa che le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate successive al 2021 includono anche i requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici fiscali IVA legati all’acquisto degli ausili tecnici e informatici.
Nel caso in cui il verbale della Commissione medica pubblica non contenga le indicazioni sul collegamento funzionale tra la menomazione permanente e gli ausili tecnici informatici, perché rilasciato prima 2021, è necessario mostrare l’attestazione del medico specialista.
Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma che non ci sono limiti di scadenza per entrambe le suddette attestazioni mediche.
Dal verbale Legge 104 nessuna agevolazione: cosa fare se non ci sono le diciture che danno diritto ai benefici. Verifichiamo quali sono le “frasi” chiave dei verbali, cosa è necessario presentare durante la visita e come comportarsi se si è esclusi dalle agevolazioni. Una questione che riguarda anche i verbali rilasciati prima del 2012.
Certificato provvisorio di disabilità
Se non hai ancora ottenuto il certificato di disabilità, c’è un’eccezione da considerare: secondo l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, se la Commissione medica non si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il medico in servizio presso l’Azienda USL che assiste la persona disabile può effettuare una valutazione provvisoria, purché sia uno specialista nella patologia della persona in questione.
Con l’articolo 25, comma 4 della Legge 144/2014, il limite dei 90 giorni è stato ridotto a 45.
Questo articolo autorizza le Commissioni a rilasciare un certificato provvisorio già al termine della visita, valido fino al rilascio di quello definitivo, e amplia la sua validità anche ai congedi retribuiti (fino a due anni di astensione).
Lo stesso comma riduce a 90 giorni (dalla data di presentazione della domanda) il tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve esprimersi sulla condizione di disabilità.
Una volta completato il verbale dalla ASL, questo deve essere inviato all’INPS per la convalida definitiva.
La valutazione ha effetti solo per la concessione dei benefici previsti dall’articolo 33 fino al rilascio del verbale da parte della Commissione medica.
L’INPS ha emesso nel tempo due istruzioni operative sul certificato provvisorio. Con la Circolare 32/2006 ha definito chi può rilasciare il certificato provvisorio di disabilità: il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica (aziende ospedaliere, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche come policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca).
La circolare del 2006 ha imposto una validità massima di sei mesi al certificato provvisorio, ma questo vincolo è stato superato dalla successiva Circolare n. 53/2008, che estende la validità della certificazione fino alla conclusione del processo di valutazione.
Scopri se è vero che la Legge 104 art.3 comma 1 non serve e se si ha diritto ad agevolazioni, con questo comma.
Certificazione per persone con sindrome di Down
In materia di certificazioni e prescrizioni con la Legge 104, emergono alcune disposizioni peculiari.
In primo luogo, la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 94, comma 3, consente alle persone affette da sindrome di Down di essere considerate in uno stato di gravità, ai sensi dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Tale valutazione può avvenire non solo attraverso le Commissioni dell’Azienda USL, ma anche tramite il medico di famiglia o il pediatra, su presentazione di un “cariotipo”, ovvero un esame che descrive la struttura cromosomica di un individuo.
Questa disposizione è applicabile esclusivamente alle persone con sindrome di Down e offre un’opportunità significativa per coloro che non hanno ottenuto o non possiedono il riconoscimento della disabilità grave.
In secondo luogo, vi è un’altra eccezione riguardante i grandi invalidi di guerra, i quali sono automaticamente considerati persone con un grave disabilità, come stabilito dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 38, comma 5.
Questo beneficio si applica esclusivamente ai grandi invalidi di guerra, ossia coloro che ricevono una pensione o un assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità classificate nella prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, escludendo gli altri invalidi di guerra con minori disabilità rilevanti.
Per questi soggetti basta l’autocertificazione della disabilità: questa possibilità consiste nella dichiarazione di essere già in possesso di una certificazione di disabilità, specificando la data dell’accertamento e la Commissione che ha condotto l’indagine (Legge 448/1998, articolo 39).
Legge 104 nel 2025: ecco cosa cambierà l’anno prossimo in seguito all’approvazione dei due decreti legislativi introdotti dalla Legge 227/2021.
Certificazioni e prescrizioni con la Legge 104 soggetti a revisione
Quando si certifica la disabilità, la Commissione dell’ASL può fissare una data di revisione del verbale, che indica quando il cittadino dovrà essere rivalutato.
Secondo l’articolo 25, comma 6bis della Legge 144/2014, gli invalidi civili e le persone con disabilità che hanno un verbale con prevista revisione mantengono tutti i diritti ai benefici, alle prestazioni e alle agevolazioni di qualsiasi tipo fino alla visita di revisione. La visita di revisione è gestita dall’INPS.
Quindi, il verbale Legge 104 e i relativi benefici rimangono validi fino a quando non viene emesso e notificato il nuovo verbale di revisione.
Se una nuova valutazione determina che la disabilità non è più grave, è necessario segnalare immediatamente questa situazione al datore di lavoro e all’INPS..
FAQ sulla Legge 104 e agevolazioni
Quando si perdono i benefici della Legge 104?
Se il verbale di invalidità o disabilità non conferma la gravità della situazione, i benefici legati alla Legge 104 vengono persi, ma questa perdita avviene solo a partire dall’emissione del nuovo verbale non confermativo e non dalla scadenza del verbale precedente. In altre parole, i benefici Legge 104 continuano a essere validi fino al momento in cui viene rilasciato il nuovo verbale che non conferma la gravità della disabilità.
Quali sono le differenze fra aggravamento e revisione dell’invalidità?
A riguardo delle differenze fra aggravamento e revisione dell’invalidità, i processi non sono identici. Nel caso di aggravamento dell’invalidità civile, si tratta di cittadini che hanno già un grado di invalidità riconosciuto e che, dopo ulteriori controlli medici, scoprono un peggioramento della loro disabilità avvenuto nel corso del tempo. In queste situazioni, è il soggetto stesso che deve prendere l’iniziativa e richiedere un controllo medico dallo specialista competente.
D’altra parte, si ricorre alla revisione quando la Commissione medico-legale, durante la valutazione dell’invalidità, considera che le disabilità potrebbero cambiare nel tempo. In questo caso, il verbale indicherà la data entro la quale la persona con disabilità dovrà sottoporsi a un nuovo controllo.
Durante il processo di revisione, il cittadino non deve fare alcuna richiesta per un controllo, ma riceverà un invito a casa con la richiesta di inviare online la documentazione medica necessaria per la decisione medico-legale.
Una volta ricevuta la documentazione sanitaria, la Commissione ha due opzioni:
- emettere un nuovo verbale basato sui documenti forniti;
- convocare la persona per un controllo di revisione attraverso una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Che cos’è e a cosa serve il timbro digitale per la revisione dell’invalidità?
Il timbro digitale per la revisione dell’invalidità è un nuovo tipo di documento che viene utilizzato per determinare la verifica periodica dei requisiti sanitari che sono richiesti per il riconoscimento dell’invalidità e di conseguenza dei requisiti sanitari indispensabili per accedere a prestazioni economiche e assistenziali. Con questo sistema, il timbro digitale, appunto, l’INPS invia il documento al cittadino. Il certificato sostituisce il precedente.
L’istituto di previdenza ha spiegato la nuova procedura Cic (un acronimo che significa “invalidità civile in convenzione”) nel messaggio numero 1650 del 22 aprile 2021.
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