In questo approfondimento parliamo di invalidità civile e maggiorazione sociale 2024 - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Invalidità civile e maggiorazione sociale 2024: nuovi limiti di reddito
La Circolare INPS n. 1 del 02/01/2024, nell’allegato 2, presenta le nuove rivalutazioni per pensioni, assegni e indennità destinate a invalidi civili, ciechi civili e sordi, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti.
Nel 2024, si prevede un aumento provvisorio dell’indice del +5,4%, mentre i limiti reddituali crescono dell’8,60%. Le indennità, invece, aumentano del 2,01%.
Per l’invalidità civile e maggiorazione sociale 2024, i limiti reddituali sono calcolati in modo diverso rispetto alle pensioni per invalidità civile, cecità e sordità.
Acquista la nostra Guida più dettagliata sull’Invalidità Civile con oltre 150 pagine e le risposte a tutte le domande. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.
Nel 2024, la maggiorazione massima per i titolari di pensione invalidi civili totali, sordi o ciechi di età compresa tra 18 e 67 anni è fissata a 401,72 euro mensili.
Questo importo massimo diminuisce in base agli introiti personali o coniugali, inclusa la pensione stessa, fino ai limiti reddituali previsti.
I limiti reddituali per il 2024 sono i seguenti:
- pensionato solo, 9.555,65 euro (rispetto a 9.156,94 nel 2023);
- pensionato coniugato, 16.502,98 euro (rispetto a 15.748,33 nel 2023).
Per completezza di informazioni ti riportiamo sotto la tabella con tutti i nuovi importi delle pensioni di invalidità civile 2024:
| Pensioni di invalidità civile 2024 | Importo | Limite di reddito | ||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Pensione ciechi civili assoluti | 342,01 | 360,48 | 17.920,00 | 19.461,12 |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 316,25 | 333,33 | 17.920,00 | 19.461,12 |
| Pensione ciechi civili parziali | 316,25 | 333,33 | 17.920,00 | 19.461,12 |
| Pensione invalidi civili totali | 316,25 | 333,33 | 17.920,00 | 19.461,12 |
| Pensione sordi | 316,25 | 333,33 | 17.920,00 | 19.461,12 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | 316,25 | 333,33 | 5.432,05 | 5.725,46 |
| Indennità mensile frequenza minori | 316,25 | 333,33 | 5.432,05 | 5.725,46 |
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 959,21 | 978,50 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 527,16 | 531,76 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità comunicazione sordi | 261,11 | 263,19 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | 217,64 | 221,20 | Nessuno | Nessuno |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 567,94 | 598,61 | Nessuno | Nessuno |
Entra nella community, informati e fai le tue domande su YouTube e Instagram.
Cosa sono le maggiorazioni sociali
Le maggiorazioni sociali rappresentano una peculiarità nell’ambito delle prestazioni previdenziali, destinando un incremento speciale a coloro che versano in condizioni economiche svantaggiate e hanno compiuto almeno 60 anni.
Questa beneficia tutti i pensionati che godono di prestazioni a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive, nonché i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, purché rispettino i limiti reddituali annuali stabiliti dalla legge.
Da sottolineare che le maggiorazioni sociali non riguardano solo le pensioni, ma si estendono anche ai trattamenti assistenziali come l’assegno sociale e le provvidenze economiche destinate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.
Le fonti normative che disciplinano l’attribuzione delle maggiorazioni sono molteplici e talvolta complesse, risultato di interventi normativi accumulatisi nel corso degli anni.
L’articolo 1 della Legge 544/1988, successivamente integrato dall’articolo 70, comma 6 della Legge 388/2000 e poi dall’articolo 38, Legge 448/2001, introduce un incremento speciale noto come “incremento al milione” a favore degli ultra 70enni.
Quanto dura l’incremento al milione? Ecco a chi e quando spetta, gli importi e i limiti reddituali da rispettare.
Destinatari delle maggiorazioni sociali
Secondo l’articolo 1 della Legge 544/1988, la maggiorazione sociale spetta ai titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, esercenti attività commerciali e delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
La maggiorazione si estende sia ai lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, che ai lavoratori autonomi, ad eccezione degli iscritti alla gestione separata con prestazioni a carico delle gestioni menzionate.
Le maggiorazioni sociali sono riconosciute a tutti i titolari di pensione, indipendentemente dalla tipologia (vecchiaia, pensione anticipata, Assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità) o dalla condizione di superstiti, a patto che non superino i limiti di reddito stabiliti (Circolare INPS 44/2002).
La richiesta di maggiorazione sociale deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di pensione o successivamente, corredata da una dichiarazione reddituale che attesti i redditi percepiti nell’anno.
Fino a poco tempo fa percepivi un importo della pensione di invalidità maggiore, ma poi si è ridotto. Se hai avuto diritto alla maggiorazione sociale, la causa potrebbe essere proprio quella, nel senso che potresti averne perso il diritto. Vediamo quindi in quali casi si applica la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile.

L’importo delle maggiorazioni sociali
A differenza delle pensioni, che variano annualmente a causa della perequazione, l’importo delle maggiorazioni sociali rimane fisso ogni anno ed è esente da Irpef.
Inizialmente, l’importo era di 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) per coloro con almeno 60 e 65 anni rispettivamente.
Dal 1° gennaio 2001, questi importi sono stati aumentati a 50.000 e 160.000 lire, mentre dal 1° gennaio 2002, si è verificato un incremento di 41,13 euro a partire dal compimento del 70° anno di età.
Questo ha portato, con integrazione al minimo, maggiorazione e incremento, a raggiungere la somma di 516,46 euro, equivalente a 1 milione di lire nell’anno di transizione all’euro.
Dal 1° gennaio 2008, in base all’accordo tra sindacati e governo per l’aumento delle pensioni basse (art. 5, comma 5, Legge 127/2007), l’incremento è stato ulteriormente aumentato di 12,67 euro, raggiungendo complessivamente 580 euro al mese.
Di questi, 12,67 euro sono stati assorbiti dalla “somma aggiuntiva” introdotta dalla stessa legge a favore dei pensionati di 64 anni.
In sintesi, l’importo base della maggiorazione sulle pensioni (articolo 1 della legge 544/1988) è di 25,83 euro al mese per chi ha dai 60 ai 64 anni, 82,64 euro per chi ha tra i 65 e i 69 anni, e 136,44 euro per i pensionati di almeno 70 anni senza quattordicesima (124,44 euro per i titolari di quattordicesima mensilità).
L’età limite può essere ridotta fino a 65 anni, con una diminuzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione.
La riduzione di un anno può essere ottenuta anche con un periodo di contribuzione di almeno 2 anni e mezzo.
Ad esempio, un pensionato con almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione può ottenere la maggiorazione a 69 anni; con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione a 68 anni, e così via.
Per i titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/1984, l’età richiesta per l’incremento della maggiorazione sociale è di 60 anni.
FAQ su invalidità civile e maggiorazione sociale 2024
Perché mi è stata revocata la maggiorazione sociale?
La principale motivazione per cui ti è stata revocata la maggiorazione risiede nel possibile superamento del limite reddituale. Solo nel caso in cui dovessi rientrare nei limiti, potrai nuovamente inoltrare domanda per l’applicazione della maggiorazione.
Quali redditi vengono considerati e quali esclusi per il calcolo del reddito ai fini della maggiorazione sociale?
Vengono considerati tutti i redditi percepiti, a esclusione dei seguenti:
- la casa di abitazione e la pertinenza;
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennità di accompagnamento;
- la pensione di guerra;
- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi tassati alla fonte.
Se mi trasferisco in UE la maggiorazione sociale mi viene revocata?
L’INPS, con il messaggio 13/07/2006 n.1999, facendo seguito alla circolare 10/2006, ha precisato che la revoca della maggiorazione sociale sull’invalidità civile, ovvero nei confronti dei cittadini italiani che risultano residenti in uno Stato membro UE, decorre con effetto dal 1° giugno 2005.
Infatti nel caso in esame trova applicazione il Regolamento comunitario per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionale n. 1408/1971 secondo il quale ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati della UE non spetta la pensione e l’assegno sociale, le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e invalidi civili, l’integrazione alla pensione minima e la maggiorazione sociale (Reg. 647/2005).
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’invalidità civile:
