Invalidità civile con indennità di frequenza

Invalidità civile con indennità di frequenza: L‘INPS viene incontro alle famiglie con minorenni invalidi a carico, riconoscendo l’indennità di frequenza. Scopri di cosa si tratta, quali sono i requisiti per richiederla e qual è l’iter burocratico per effettuare la richiesta.

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Invalidità civile e indennità di frequenza: la Legge sull’invalidità minori

La Legge 118 del 1971, articolo 2, insieme alle sue successive modifiche, regola il processo di riconoscimento di invalidità civile e indennità di frequenza destinate ai minorenni.

Il procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile per i minori segue un percorso simile a quello per gli adulti:

Richiesta del certificato medico:

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Il primo passo è presentare una richiesta a un medico per ottenere un certificato che attesti l’esistenza di una malattia invalidante.

Visita della Commissione medica dell’INPS:

Successivamente, si procede con la visita presso la Commissione medica dell’INPS. Questa fase serve per accertare l’invalidità civile del minore, ma a differenza degli adulti, la Commissione non rilascia percentuali di invalidità. Si limita a confermare l’esistenza dell’invalidità civile. Dopo questa procedura, si può presentare domanda per l’indennità di frequenza.

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Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un sostegno economico erogato su richiesta, mirato a facilitare l’integrazione scolastica e sociale dei bambini con disabilità fino al raggiungimento della maggiore età.

I beneficiari di questa indennità sono i cittadini di età inferiore ai 18 anni che presentano difficoltà persistenti nell’assolvere ai compiti e alle funzioni tipiche della loro fascia d’età.

Inoltre, rientrano tra i beneficiari anche i minori ipoacusici che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi stabiliti dalla legge.

Da indennità di frequenza ad accompagnamento: è possibile percepirle assieme? Si può scegliere la prestazione più favorevole? Ne parliamo in questo articolo.

Durata e importo

L’indennità, erogata fino a un massimo di 12 mensilità, inizia dal primo giorno del mese successivo all’avvio effettivo del corso o trattamento terapeutico del minore.

Il suo importo per il 2023 è di 313,91 euro al mese, con un limite di reddito annuo personale di 5.391,88 euro.

Il controllo del reddito avviene durante la prima liquidazione, valutando i redditi dell’anno in corso in modo presuntivo.

Negli anni successivi, si considerano i redditi dell’anno solare di riferimento, mentre per altre entrate si guardano gli importi degli anni precedenti.

In situazioni particolari di reddito, la prestazione può aumentare grazie a una maggiorazione mensile stabilita dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000).

Indennità di frequenza e comunicazione: vediamo se questi due trattamenti sono tra loro compatibili e se sono cumulabili con altre indennità.

Requisiti

Ecco i requisiti per richiedere l’indennità di frequenza:

  • Età: deve essere inferiore a 18 anni.
  • Difficoltà persistenti o perdita uditiva: il minore avere difficoltà persistenti nello svolgere compiti propri della sua età o una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz.
  • Frequenza di istruzione o formazione: il minore deve frequentare scuole pubbliche o private di qualsiasi livello, compresi asili nido, o centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati. Può anche frequentare centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone con disabilità.
  • Reddito basso: il reddito del minore deve essere inferiore alla soglia stabilita annualmente, che nel 2023 è di 5.391,88 euro.
  • Cittadinanza italiana: deve essere cittadino italiano.
  • Cittadini stranieri comunitari: devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza.
  • Residenza stabile e abituale: Deve avere residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.

Invalidità civile minori, il modulo da utilizzare per ricevere prestazioni economiche dopo i 18 anni. Vediamo come funziona la procedura e come inoltrare la richiesta all’INPS. Non c’è bisogno di una nuova visita, fatta eccezione per un caso. La nota riguarda in particolare chi riceve l’indennità di accompagnamento e di comunicazione.

invalidità civile con indennità di frequenza
Invalidità civile con indennità di frequenza. Nella foto: un bambino disabile.

Compatibilità e incompatibilità

L’indennità di frequenza è incompatibile:

  • con qualsiasi forma di ricovero, per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni;

In ogni caso, in base all’art. 3 della Legge n. 289/1990, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile con la pensione ai minori ciechi parziali.

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Come fare domanda per invalidità civile con indennità di frequenza

Per ottenere l’indennità di frequenza, è necessario che la minorazione sia riconosciuta nel verbale della Commissione medico-legale dopo l’accertamento sanitario. Il procedimento richiede i seguenti passaggi:

  • inoltrare la domanda tramite il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario” dell’INPS.

Il riconoscimento si completa con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o indirizzo PEC fornito dall’utente. Tutta la documentazione è accessibile online.

Per i minori che ricevono l’indennità di frequenza, è possibile richiedere prestazioni economiche da maggiorenni entro sei mesi prima del compimento della maggiore età (Legge 114 del 2014), senza la necessità di presentare un nuovo certificato medico.

L’INPS procede alla liquidazione provvisoria delle prestazioni economiche al compimento dei 18 anni, con la conferma successiva basata sull’esito positivo dell’accertamento sanitario e dei requisiti socio-economici.

La domanda può essere presentata online sul sito dell’INPS o tramite patronati o associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Tuttavia, a eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare nuove richieste per la stessa prestazione fino al completamento dell’iter in corso o, in caso di ricorso giudiziario, fino a una sentenza passata in giudicato.

FAQ sull’invalidità civile con indennità di frequenza

Spettano tredicesima e quattordicesima sull’indennità di frequenza?

No, l’indennità di frequenza non prevede l’erogazione di tredicesima e quattordicesima. Spetta per 12 mesi, con un importo mensile di 313,91 euro.

Cosa si intende per ricalcolo automatizzato dell’indennità di frequenza?

Il calcolo dell’indennità di frequenza scolastica è stato automatizzato, eliminando la necessità di coinvolgere i cittadini e le strutture territoriali INPS nella verifica dei vari documenti richiesti. Ciò significa che i cittadini non dovranno più attestare la frequenza scolastica e richiedere la ricostituzione della pensione, riducendo così i tempi di chiusura dell’istruttoria.

Indennità di frequenza e indennità di accompagnamento sono cumulabili?

No, le due indennità non possono essere percepite assieme. Ma l’interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può scegliere la prestazione più favorevole.

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