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Invalidità e accertamento tecnico preventivo: come funziona

L'invalidità e accertamento tecnico preventivo consentono di effettuare un ricorso in caso di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità, della sordità o di un handicap o disabilità. Scopri come funziona.
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4/10/23

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Il requisito dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) è una componente importante del codice civile e uno dei suoi obiettivi è quello di esaminare qualsiasi difetto o danno che sia stato attribuito come causa in questi casi.

Questa procedura aiuta a stabilire in modo oggettivo quali sono i fattori che hanno portato al difetto e gli eventuali insegnamenti che ne derivano possono successivamente essere utilizzati per adottare misure preventive in futuro.

Vediamo nel dettaglio che cos’è e come funziona nell’ambito dell’invalidità civile.

INDICE:

Invalidità e accertamento tecnico preventivo: come funziona il processo?

Per quanto riguarda invalidità e accertamento tecnico preventivo, nei casi in cui sia stato emesso un provvedimento di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità o di un handicap o disabilità, gli interessati hanno il diritto di presentare un ricorso giudiziario tramite un accertamento tecnico preventivo.

Questa opzione offre alle persone o agli enti che si sentono danneggiati dal provvedimento di diniego un mezzo per ottenere giustizia per il loro caso.

La tempestività è fondamentale in questo caso, poiché i ricorsi devono essere presentati entro sei mesi dall’emissione del provvedimento; in caso contrario, è possibile presentare solo una nuova domanda amministrativa.

È quindi importante che i potenziali ricorrenti esaminino rapidamente le loro possibilità e valutino se la presentazione di un ricorso sia utile nella loro situazione prima che il tempo scada.

La valutazione accurata delle invalidità civili legali è fondamentale per garantire che i giudizi siano equi e giusti. Per garantire che le richieste presentate in tribunale siano legittimamente basate su un referto sanitario accurato, tutte le sentenze relative a cecità, sordità, handicap o disabilità devono includere una verifica del referto attraverso un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO).

Questo requisito obbligatorio è stabilito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e qualsiasi cittadino che intenda portare avanti una causa con un ricorso ATPO deve depositarlo a pena di inammissibilità presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 445 bis del Codice di Procedura Civile emanato dal Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940.

Una volta presentato il ricorso, il giudice avvia un processo di accertamento dei requisiti sanitari del ricorrente. A tal fine viene nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per svolgere le indagini necessarie, insieme a un medico legale dell’INPS.

Una volta conclusa l’istruttoria e raccolte tutte le prove e i fatti, il consulente redige una perizia finale che viene inviata al giudice.

A questo punto, viene fissato un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale tutte le parti in causa devono dichiarare la loro intenzione di essere favorevoli o contrari alle conclusioni della CTU. Il giudice utilizzerà questo feedback per prendere una decisione sul caso.

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Invalidità e accertamento tecnico preventivo: che cos’è?

Nell’ambito dell’invalidità e accertamento tecnico preventivo, l’articolo 696 del Codice di procedura civile consente alle parti interessate a verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose di ricevere un accertamento tecnico immediato e preventivo in casi di emergenza.

Ciò potrebbe includere qualsiasi situazione che provochi pericolo o danno, come alterazioni di un luogo fisico o deterioramento di prove rilevanti.

Più specificamente, si intende agire come misura preventiva, creando le condizioni che possono essere necessarie per ripristinare lo status quo e prevenire ulteriori danni causati dall’evento in questione.

In definitiva, si tratta di una misura cruciale che può essere adottata in situazioni di urgenza per garantire uno sviluppo non negativo delle controversie e tutelare le parti interessate.

Invalidità e accertamento tecnico preventivo: la relazione del consulente

Il consulente tecnico d’ufficio, o CTU come viene comunemente chiamato oggi, ha l’importante compito nell’ambito dell’invalidità e accertamento tecnico preventivo di raccogliere le prove del ricorso e compilare con cura una relazione per il tribunale che va oltre la semplice valutazione dei danni.

Il perito è ora in grado di valutare le cause di un evento per aiutare il tribunale a comprendere meglio la situazione. Tutte le analisi devono basarsi sulla documentazione acquisita da entrambe le parti in causa ed eventualmente da terzi, per garantire una valutazione equa e imparziale.

I documenti allegati alla fine di questo rapporto possono chiarire quali fonti sono state utilizzate, consentendo al contempo ai lettori di capire come si è giunti alle conclusioni presentate all’interno del rapporto.

Invalidità e accertamento tecnico preventivo- come funziona
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Invalidità e accertamento tecnico preventivo: l’istanza in corso di causa

L’accertamento tecnico preventivo è una procedura d’urgenza a cui si ricorre tendenzialmente quando la richiesta di istruzione preventiva viene presentata prima che il processo di merito possa procedere.

Può essere richiesto anche durante qualsiasi interruzione o sospensione del processo e deve prevedere un’udienza per entrambe le parti coinvolte.

Ai sensi dell’articolo 699 del Codice di procedura civile, è necessaria un’ordinanza in risposta a questa richiesta. Pertanto, è importante tenere presente quando questa procedura potrebbe essere necessaria prima che il caso possa continuare.

Invalidità e accertamento tecnico preventivo: come si conclude il procedimento?

Al termine di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il consulente deve depositare la propria relazione di CTU presso il tribunale.

A questo segue la liquidazione dell’onorario al consulente promesso in anticipo.

È importante notare, tuttavia, che il tribunale non può fornire una mediazione legale quando si tratta di regolare i costi relativi tra le parti coinvolte. Spetta invece ai singoli individui trovare un accordo sul pagamento di queste spese e rispettarlo.

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