Invalidi civili e non idoneità alla mansione, come funziona

Invalidi civili e non idoneità mansione, come funziona, qual è il ruolo del medico aziendale e i diritti del dipendente. Quando può essere dichiarata la non idoneità, quali sono i passaggi e quando deve intervenire la commissione medica. Cosa ha stabilito la legge.
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21/3/23

Invalidi civili e non idoneità alla mansione lavorativa, la questione è complicata e lo strumento che avrebbe dovuto tutelare i dipendenti con disabilità si trasforma spesso in una penalizzazione. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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Tra commissioni, medico aziendale, le pretese dei datori di lavoro e una normativa non sempre chiara, si accumulano anche i contenziosi giudiziari e più spesso dei veri abusi nei confronti dei lavoratori fragili.

Vediamo come dovrebbe funzionare e quali sono i compiti e le funzioni del medico del lavoro aziendale. 

Su questo argomento potrebbe interessarti un articolo che spiega se invalidità totale e lavoro siano incompatibili; c’è anche un focus che racconta se un lavoratore invalido può svolgere mansioni incompatibili; e infine puoi leggere un post che spiega quando le persone inabili possono lavorare.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: sorveglianza sanitaria

Partiamo da un punto, la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata in una azienda dal medico del lavoro  competente. Può essere disposta in tutti i casi previsti dalla normativa e quando il lavoratore ne fa richiesta.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva, che accerta l’assenza di controindicazioni al lavoro che dovrà svolgere il dipendente, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di questi accertamenti, se non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta l’anno. La cadenza  può essere diversa in base alla valutazione di rischio formulata dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione,  per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Queste disposizioni sono ovviamente valide per tutti i lavoratori di una azienda.

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Invalidi civili non idoneità alla mansione: dopo la visita

Al termine di ogni visita il medico competente deve esprimere uno di questi giudizi:

  • idoneità;
  • idoneità con limitazioni alla mansione. Cioè idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • non idoneità temporanea;
  • non idoneità permanente.

Questo giudizio deve essere formulato in forma scritta e una copia deve essere consegnata sia al lavoratore, sia al datore di lavoro.

Ma non solo. Il medico competente deve anche proporre al datore di lavoro di applicare eventuali misure tecniche (e sanitarie), organizzative e gestionali specifiche, che sono indispensabile per creare un ambiente di lavoro adatto alla persona disabile. Anche adottando i cosiddetti “accomodamenti ragionevoli” (previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).

La stessa Convenzione ha sancito che il rifiuto da parte del datore di lavoro di un “accomodamento ragionevole” rappresenta una forma di discriminazione.

Così si legge nella norma: «I datori di lavoro devono prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili ed anche misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione della disabilità».

Tra le soluzioni da adottare ci sono:

  • sistemazione dei locali;
  • la modifica di attrezzature;
  • la revisione dei ritmi di lavoro;
  • la ripartizione dei compiti:
  • mezzi di formazione.

Tra questi accomodamenti una sentenza della Cassazione fa riferimento anche a questi:

  • il posizionamento di strisce luminose alle vetrate;
  • strisce antiscivolo sui gradini;
  • l’utilizzo di software specifici;
  • ergonomia delle postazioni di lavoro.

È prevista in molti casi anche la riduzione dell’orario di lavoro, ma sempre se non comporta un onere eccessivo per il datore di lavoro.

C’è da dire che le imprese che si adeguano hanno diritto a un rimborso forfetario parziale delle spese sostenute per gli accomodamenti ragionevoli eseguiti a vantaggio di persone che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: chi decide?

Già, chi decide sull’idoneità di un lavoratore con disabilità a svolgere determinate mansioni? Potrebbe essere sufficiente anche solo la visita del medico competente. Ma è anche vero che nel caso di un dipendente con disabilità possono essere attivati anche altri protocolli. Questo vale pure per i provvedimenti di fine rapporto per una presunta non idoneità.

E infatti, dopo una eventuale valutazione di non idoneità formulata dal medico competente, la persona con la disabilità può ricorrere all’accertamento sanitario di un collegio.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: cosa succede

Nel caso venisse accertata una non idoneità alla mansione, il datore di lavoro dovrà ricollocare il dipendente con disabilità a mansioni equivalenti o inferiori. Lo stipendio resterà comunque lo stesso.

L’onere del ricollocamento è tutto a carico dell’azienda che dovrà trovare la soluzione ideale per le esigenze della persona con disabilità e quelle produttive.

C’è da chiarire però che non può essere ritenuto un obbligo il mantenimento del personale con disabilità che viene ritenuto non idoneo. Ma l’azienda dovrà dimostrare che c’è una reale impossibilità di ricollocamento. E può farlo solo dopo aver verificato tutte le possibili soluzioni, che sono queste:

redistribuzione delle mansioni;

  • cambiamento dei turni di lavoro;
  • rimodulazione degli orari;
  • interventi generali di carattere materiale;
  • interventi specifici sulla postazione lavorativa.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: compiti del medico

L’attività sanitaria svolta dal medico competente è molto delicata. Il professionista deve essere capace di comprendere le difficoltà del lavoratore con disabilità. E deve farlo instaurando con lui un vero contatto. Nelle direttive comunicate ai medici del lavoro si raccomanda anche di comportarsi con i lavoratori fragili come con i normodotati per evitare che si manifestino delle discriminazioni.

L’obiettivo è quello di far crescere l’integrazione nel contesto lavorativo.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: ritagli di mansioni

Il medico del lavoro può anche prevedere per il lavoratore con disabilità dei ritagli di mansioni nell’ambito di diverse attività. Sempre se questo sia possibile senza causare danni all’azienda o al dipendente invalido. Questo procedimento può essere indicato soprattutto per i lavoratori che hanno subito menomazioni per infortuni sul lavoro o per malattia professionale.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: uscita da lavoro

Il medico competente aziendale può svolgere anche un altro ruolo essenziale. Nel caso il lavoratore risultasse non idoneo a proseguire l’attività dovrebbe accompagnare il dipendente al ritiro dal lavoro, consigliandogli quali siano i benefici sociali ai quali può accedere e che gli possano garantire una vita dignitosa.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: visita specialistica

Le imprese che lo ritengono opportuno possono anche ricorrere, come dispone l’articolo 5 della legge 300 del 1970 (lo Statuto dei lavoratori) a una visita specialistica di medicina del lavoro presso un ente di diritto pubblico super partes (come gli ospedali) per valutare:

  • le potenziali capacità lavorative del dipendente con disabilità;
  • le eventuali limitazioni.

Nel primo caso la relazione viene inviata direttamente al datore di lavoro e/o al medico competente (nel rispetto della privacy del lavoratore). Nel secondo caso il documento sarà consegnato al lavoratore interessato che a quel punto potrà decidere quale sia il percorso migliore da seguire.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: collocamento mirato

Se il lavoratore con disabilità è stato assunto tramite il collocamento mirato e non viene ritenuto più adatto allo svolgimento di una determinata mansione, non è previsto il giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente. In questo caso dovrà essere interpellato direttamente il Comitato tecnico provinciale, che dovrà esprimere un parere super partes.

Invalidi civili e non idoneità alla mansione
Invalidi civili e non idoneità alla mansione

Invalidi civili e non idoneità alla mansione: conclusioni

In pratica per i lavoratori con disabilità e le questioni che riguardano l’idoneità alle mansioni è sempre necessario mantenere un equilibrio tra gli interessi dell’azienda e i diritti del dipendente.

Quando si arriva alla risoluzione del contratto di lavoro, la Cassazione ha stabilito che l’azienda debba chiedere sempre il parere della Commissione medica integrata. Sarà questo organismo a valutare le condizioni di salute della persona con disabilità e accertare se possa continuare la sua attività lavorativa (una prerogativa che, come abbiamo visto, può essere utilizzata dallo stesso lavoratore disabile).

E dunque il parere del medico competente non è sufficiente per procedere al licenziamento di un lavoratore con disabilità.

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