Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: lo ha deciso la Corte di Cassazione, anche se le patologie non sono incluse nelle tabelle Inail. Il lavoratore dovrà però dimostrare che le cause siano legate all’attività professionale. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: rischio improprio
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: conseguenze fisiche e psichiche
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: anche se non risulta in tabella
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: il caso
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: organizzazione del lavoro
- Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: cosa cambia
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L’ordinanza della Cassazione sull’indennizzo per i lavoratori che soffrono di ansia o depressione è stata emessa l’11 ottobre del 2022 (la numero 29611). E si tratta di una decisione importante, che cambia di fatto l’accesso agli indennizzi per patologie o menomazioni che sono conseguenze del lavoro o di fattori ambientali legati alla professione.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi può essere interessato da questa novità.
Lo stesso tema era stato affrontato in un post che ha descritto i diritti dei lavoratori che soffrono di ansia e depressione; c’è anche un focus su chi decide l’idoneità al lavoro delle persone con disabilità; e un approfondimento sulla compatibilità al lavoro per chi ha una invalidità totale.
Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: rischio improprio
I giudici dell’Alta Corte hanno imposto con questa ordinanza importanti principi per l’indennizzo dei lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro. Ribaltando di fatto la disciplina Inail che è stata applicata fino a ora.
Infatti i giudici ritengono che debba essere risarcito non solo il rischio specifico legato alla lavorazione (quello classico), ma anche quello “specifico improprio”, che non è quindi collegato direttamente con la prestazione lavorativa.
Ci spieghiamo meglio, ma questa premessa era importante.
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Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: conseguenze fisiche e psichiche
I giudici della Cassazione sono partiti da un presupposto, il testo unico numero 1124 del 1965 (sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria). In quella normativa si dice espressamente che sono indennizzabili tutte le patologie di natura fisica o psichica la cui origine può essere ricondotta al rischio di lavoro.
E non si fa nessuna distinzione. Ovvero, la patologia può essere causata:
- direttamente dalle fasi della lavorazione;
- dalle modalità dell’organizzazione e da come viene svolta concretamente.
Non c’è quindi nessuna distinzione. Il motivo è chiaro: il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni (non solo fisica, dunque), e può sottoporre a rischi rilevanti sia la sfera fisica, sia quella psichica.
Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: anche se non risulta in tabella
Partendo da questo ragionamento, tanto chiaro quando inappellabile, i giudici dell’Alta Corte ritengono che ogni forma di tecnopatia (malattia professionale causata da un’attività professionale) che può essere attribuita al lavoro deve essere assicurata dall’Inail.
Questo significa che l’indennizzo è dovuto anche se la patologia (come nel caso di ansia o depressione) non sia compresa tra quelle in tabella o inclusa tra i rischi tabellati.
Al lavoratore resta solo l’onere di dimostrare che ci sia un nesso tra il lavoro e la malattia che è stata diagnosticata.
Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: il caso
Se ne deduce che alcuni disturbi patologici possono essere provocati dall’attività lavorativa anche quando si svolge in completa sicurezza.
Nel caso che ha originato l’ordinanza della Cassazione, a un dipendente è stata accertata una forma di depressione direttamente connessa alla sua attività professionale.
In questo caso l’Inail è obbligata a versare l’indennizzo. E per il motivo che abbiamo spiegato nei paragrafi precedenti e che deve essere ben chiaro: non deve essere fatta alcuna distinzione tra malattia fisica e malattia psichica se la patologia è stata causata dal lavoro.
La Suprema Corte ha anche richiamato gli articoli 32 e 38 della Costituzione: il lavoratore è una persona, quindi tutte le malattie professionali, compresa la depressione, devono essere indennizzate. Non importa se siano o meno incluse nelle tabelle.
Ma non solo, con l’ultima ordinanza, la Cassazione ha disposto che l’indennizzo debba essere versato anche per l’ansia e la depressione causati dal mobbing aziendale.
Nel caso preso in esame, sia i giudici di primo grado, sia quelli della Corte d’Appello hanno negato l’indennizzo Inail al lavoratore per il disturbo post traumatico da stress cronico con depressione e ansia, causato dal mobbing praticato dal datore di lavoro. Il motivo: non erano ritenute malattie professionali (non inserite nelle tabella).
La Cassazione ha ribaltato la decisione, partendo proprio dal presupposto che se una patologia è conseguenza diretta dell’attività lavorativa non importa se sia o meno inserita nel tabellario Inail.
Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: organizzazione del lavoro
In pratica la patologia deve essere indennizzata anche se è stata causata dall’organizzazione lavorativa o dalle modalità con le quali si svolgeva l’attività.
Qualche esempio lo espone la stessa Cassazione:
- stress da lavoro;
- patologia causata dal mobbing;
- il fumo passivo.
E quindi la copertura assicurativa Inail non deve essere più riferita solo al classico infortunio da lavoro o malattia professionale (esempio: chi si fa male in un cantiere o inala del gas), ma anche a chi a ha disturbi psichici o fisici causati dalla modalità di lavoro.

Indennizzo ai lavoratori per ansia e depressione: cosa cambia
Cosa cambia dopo questa ordinanza? Molto. Per avere l’indennizzo Inail non è più necessario trovare un nesso tra la malattia e una specifica lavorazione. Infatti, anche per quelle patologie che non sono inserite nelle tabelle Inail, bisogna dimostrare l’origine professionale.
Ma non solo: la patologia deve essere indennizzata anche quando il lavoratore ha subito uno stress a causa, ad esempio, di troppe ore di lavoro straordinario.
E quindi anche quando la malattia non è una specifica conseguenza dell’attività lavorativa, ma deriva dall’esecuzione del lavoro in un determinato ambiente.
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