L’indennità di malattia a lavoratori licenziati o sospesi dall’azienda, spetta, in misura diversa e al verificarsi di qualche condizione. Vediamo insieme come funziona. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Indennità di malattia a lavoratori licenziati: con funziona l’indennità
- Indennità di malattia a lavoratori licenziati: come funziona per i disoccupati
- Indennità di malattia a lavoratori licenziati: periodo massimo
- Indennità di malattia a lavoratori licenziati: comporto
- Indennità di malattia a lavoratori licenziati: prolungamento del comporto
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e ricevi con WhatsApp, Telegram e Facebook tutti gli approfondimenti su invalidità, diritti e Legge 104.
Come sai durante l’assenza dal lavoro per malattia, viene versata un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il periodo viene stabilito sia dalla legge, sia dai contratti collettivi di lavoro.
La retribuzione sostitutiva viene erogata dall’INPS e anticipata dal datore di lavoro. Questo diritto scatta dal giorno dell’assunzione.
Su questo argomento puoi leggere una guida sul periodo di comporto per i lavoratori con disabilità; c’è anche un post che spiega quando un lavoratore invalido può essere licenziato.
Indennità di malattia a lavoratori licenziati: con funziona l’indennità
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno di malattia. Viene calcolata dalla data di inizio della malattia del dipendente (riportata sul certificato medico) e erogata in questa misura dall’INPS:
- 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e precedente l’inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
- 66,66 per cento ( 2/3) della retribuzione media giornaliera a partire dal 21esimo giorno.
I primi 3 giorni di malattia non vengono indennizzati. Può accadere solo nel caso di ricaduta per la stessa patologia entro i 30 giorni.
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 e a quello di WhatsApp per tutte le news. Nel nostro gruppo Facebook confrontati con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi.
Indennità di malattia a lavoratori licenziati: come funziona per i disoccupati
Vediamo come funziona per i lavoratori disoccupati o sospesi. Se la malattia è insorta durante la disoccupazione o un periodo di sospensione, l’indennità viene erogata in una misura che è pari ai ⅔ delle somme che sono state indicate nei paragrafi precedenti.
Ma a una condizione: la patologia deve essersi manifestata entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
Durante il ricovero ospedaliero, se il lavoratore non ha familiari a carico, l’indennità viene corrisposta in misura pari ai ⅖ degli importi previsti nel precedente paragrafo.
Indennità di malattia a lavoratori licenziati: periodo massimo
Vediamo quali sono i periodi massimi di malattia, per lavoratori che sono ancora assunti e per chi è stato licenziato o sospeso:
- per i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato: il trattamento economico viene versato per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
- per i lavoratori che hanno cessato o sospeso il rapporto di lavoro: l’indennità può scattare solo se la patologia si manifesti entro i 60 giorni successivi al licenziamento o alla sospensione;
- per i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato: il periodo massimo indennizzabile resta di 180 giorni in un anno solare. L’indennità viene però corrisposta per un numero di giornate che è uguale a quello delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti lo stato di malattia. Nel caso il lavoratore non abbia periodi di attività lavorativa superiori ai 30 giorni, l’indennità è concessa per un massimo di 30 giorni. Non sono invece previste prestazioni economiche e indennità di malattia per i periodi che seguono la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato.
Indennità di malattia a lavoratori licenziati: comporto
Il datore di lavoro ha il diritto a recedere dal contratto di lavoro (articolo 2110, secondo comma, del codice civile) solo se supera un determinato periodo di tempo (il cosiddetto comporto). La durata di questo periodo è stata stabilita dai contratti collettivi (in genere 180 giorni).
Il comporto può essere secco o per sommatoria. Funziona così:
- il comporto “secco” è il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia cui ha diritto il lavoratore;
- il comporto “per sommatoria” è la somma dei giorni di malattia cui il lavoratore ha diritto in un determinato arco di tempo (normalmente fissato in tre anni).

Indennità di malattia a lavoratori licenziati: prolungamento del comporto
Ci sono due possibilità per prolungare il periodo di comporto oltre i termini previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Nel primo caso il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie (quelle che sono maturate e non godute). In questo modo sospende il decorso del periodo di comporto.
Per farlo il lavoratore deve inviare al datore di lavoro una richiesta che indichi quando deve essere convertita l’assenza per malattia in periodo di ferie.
Attenzione però, questa richiesta deve essere inviata prima che il periodo di comporto sia scaduto.
La seconda possibilità di prolungare il periodo di comporto è concessa a lavoratori che hanno patologie di lunga durata. In questo caso si può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita che va ad aggiungersi al comporto che è previsto in via ordinaria.
In genere il periodo di aspettativa può durare per altri quattro mesi. Per alcuni contratti (non per tutti, è escluso ad esempio il terziario), se le conseguenze di una malattia grave dovessero protrarsi il lavoratore potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa. Ma non si possono superare i 24 mesi complessivi.
Alla scadenza del periodo di comporto, il titolare dell’azienda può dunque attivare le procedure per il licenziamento individuale. Non avrà bisogno di fornire la prova del giustificato motivo oggettivo. E neppure della sopraggiunta impossibilità della prestazione lavorativa o della impossibilità (che ne è una diretta conseguenza) di garantire al lavoratore delle mansioni diverse.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’invalidità civile: